Nessun compenso al professionista se non passa il finanziamento per la realizzazione dell’opera

E’ valida la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale ed un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera poiché detta clausola – espressione dell’autonomia negoziale, non trova alcun ostacolo in norme imperative.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16213 depositata il 28 giugno 2017. Il caso.1 Con atto di citazione un Consorzio proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale territorialmente competente con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di un ingegnere delle competenze spettanti per la progettazione di lavori pubblici. L’Ente attore fondava le sue difese sul mancato avveramento della condizione sospensiva cui era stato subordinato il pagamento della prestazione, condizione prevista da un articolo della convenzione stipulata tra le parti e relativa alla erogazione di un finanziamento. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell’opposto, il quale denunciava la nullità della clausola contrattuale indicata, ribadendo la correttezza delle determinazioni afferenti all’importo liquidato, il giudice adito, espletata istruttoria, con sentenza non definitiva, dichiarava la nullità della clausola contenuta dal predetto articolo della convenzione con il conseguente accertamento del diritto dell’opposto alla percezione di un compenso per l’opera professionale prestata in relazione alla predetta pattuizione. In virtù di rituale appello interposto dal Consorzio, la Corte di appello adita nella resistenza dell’appellato, accoglieva il gravame e in riforma della decisione impugnata dichiarava non dovuto il pagamento de quo . A sostegno della decisione adottata, la Corte territoriale evidenziava che con pronuncia a Sezioni Unite la Corte di legittimità, superando un contrasto con condivisibili argomentazioni, aveva ritenuto non affetta da nullità la clausola con cui, in una convenzione tra ente pubblico territoriale e un ingegnere, il pagamento del compenso a quest’ultimo era stato condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, costituendo e non trovando ostacolo in norme imperative. L’ingegnera proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. Gli Ermellini hanno ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso proposti dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di legge sulla scorta dei quali lo stesso lamentava il fatto che la Corte distrettuale non avesse tenuto contro della natura corrispettiva delle prestazioni contrattuali, ponendo a suo carico il rischio di un evento causale, incidente sul diritto al compenso maturato, quindi sulla causa medesima del contratto e sul sinallagma. Nella specie, i Giudici hanno richiamato ed aderito alla pronuncia delle Sezioni Unite secondo il quale le clausole che subordinano il diritto a pretendere il compenso all’avverarsi di una condizione, non forma oggetto di una rinunzia espressa già in sede di stipula del contratto col quale l’incarico professionale è affidato, ma viene condizionato al finanziamento dell’opera, inserendosi quindi, nel complesso assetto degli interessi perseguiti dalle parti col negozio posto in essere e pertanto, non può neppure affermarsi che le stesse parti abbiano voluto un negozio a titolo gratuito. Concludendo. In definitiva, il contratto di opera professionale resta oneroso, ma in esso è introdotto per volontà dei contraenti, un elemento ulteriore, cioè un evento che condiziona il pagamento del compenso al finanziamento dell’opera, in assenza del quale quest’ultima non può essere eseguita.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 17 novembre 2016 – 28 giugno 2017, n. 16213 Presidente Bucciante – Relatore Falschi Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2003 il Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Paola il 13 novembre 2002 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell’ing. B.F. , della somma di Euro 252.785,05 a titolo di competenze spettanti per la progettazione dei lavori relativi alla sistemazione idraulica delle aree vallive della fascia costiera di , assumendo il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era stato subordinato il pagamento della prestazione, prevista dall’art. 7 della convenzione stipulata fra le parti, relativa alla erogazione di finanziamento, oltre ad eccepire l’estinzione del credito ai sensi dell’art. 2956 c.c., contestato anche il quantum. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell’opposto, il quale denunciava la nullità della clausola contrattuale indicata, ribadendo la correttezza delle determinazioni afferenti all’importo liquidato, il giudice adito, espletata istruttoria, con sentenza non definitiva, dichiarava la nullità della clausola contenuta al punto 7 della convenzione stipulata fra le parti il 4.12.1986, con conseguente accertamento del diritto dell’opposto alla percezione di un compenso per l’opera professionale prestata in relazione alla predetta pattuizione. In virtù di rituale appello interposto dal Consorzio, la Corte di appello di Catanzaro, nella resistenza dell’appellato, accoglieva il gravame e in riforma della decisione impugnata dichiarava non dovuto il pagamento del compenso de quo, dichiarata inammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata dal professionista. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale - per quanto qui ancora di interesse - evidenziava che con pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18450 del 2005 , superando un contrasto, con condivisibili argomentazioni, aveva ritenuto non affetta da nullità la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere, il pagamento del compenso a quest’ultimo era stato condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, costituendo espressione dell’autonomia negoziale, non incidendo sul sinallagma contrattuale e non trovando ostacolo in norme imperative. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il B. , sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha replicato con controricorso il Consorzio. Fissata pubblica udienza all’8.6.2016, il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo per difetto di comunicazione a parte resistente del decreto di fissazione dell’udienza. Motivi della decisione Va preliminarmente rilevato che l’eccezione pregiudiziale proposta dal controricorrente in ordine alla nullità assoluta ed insanabile” della notifica del ricorso per cassazione, in quanto avvenuta presso la sede legale del Consorzio e non presso il procuratore costituito nei precedenti giudizi di merito, è infondata alla stregua del principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte - secondo cui in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c. tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione” Cass., Sez. Un., n. 14916 del 2016 -, oltre che carente di interesse, atteso che la notificazione, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, mediante l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato consorzio, secondo il principio generale dettato dall’art. 156, terzo comma, c.p.c. cfr., per l’ipotesi di notifica dell’appello alla parte personalmente anziché al procuratore domiciliatario, Cass. nn. 10136 del 2000, 1156 del 2008, 2707 del 2014 . Va disatteso, altresì, il rilievo di inammissibilità argomentato dal controricorrente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., per avere la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità, evidenziandosi la superfluità del riferimento al filtro di cui all’art. 360 bis c.p.c., alla luce dell’interpretazione della norma accolta dal Supremo consesso nomofilattico SS.UU., n. 19051 del 2010 , considerato che il ricorso è stato già oggetto di esame ai sensi del combinato disposto degli artt. 375 e 380 bis c.p.c Parimenti non può trovare accoglimento la deduzione di inammissibilità del ricorso per essere la richiesta di notifica avvenuta da parte di un avvocato non cassazionista perché il ricorso è stato redatto e sottoscritto unitamente da tre difensori - così come la procura, da due - di cui uno, l’avv. Renzo Calabretta, abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Del resto come costantemente enunciato da questa Corte, l’attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, venendo, in tal caso, comunque imputata alla parte medesima, con la conseguenza che non vi è luogo ad alcuna inesistenza o nullità della notificazione v. Cass. n. 10004 del 2011 Cass. n. 14449 del 2006 Cass. n. 164 e 7549 del 2005 . Venendo al merito, con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 36 Cost., oltre ad omessa motivazione, per non avere la corte di merito considerato la aleatorietà della clausola indeterminata ed indeterminabile nei tempi, con conseguente negazione del diritto alla retribuzione garantito dalla Costituzione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1354 c.c. oltre a vizio di motivazione, per non avere la corte distrettuale tenuto conto della natura corrispettiva delle prestazioni contrattuali, ponendo a suo carico il rischio di un evento casuale, incidente sul diritto al compenso maturato, quindi sulla causa medesima del contratto e sul sinallagma, Con il terzo mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa della legge n. 340 del 1976 e successive modifiche in relazione agli artt. 1418 e 1419 c.c., anche quale vizio di motivazione, per non avere la corte territoriale considerato la inderogabilità dei minimi tariffari in favore degli ingegneri che con detta interpretazione verrebbe a perpetuarsi. I primi tre motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince. Essi non possono trovare ingresso. Sulla validità di una clausola contrattuale interna al rapporto di prestazione d’opera professionale e recante una condizione diretta a subordinare il pagamento del compenso al professionista era insorto contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposto l’orientamento prevalente per il quale la clausola era da considerarsi valida v. ex multis. Cass. 8 ottobre 2004 n. 20039 al minoritario orientamento che ne riteneva la nullità Cass. 23 maggio 2002 n. 7538 . Il contrasto è stato definitivamente risolto nel senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente con decisione a Sezioni Unite di questa Corte che ha affermato il principio, al quale si ritiene di dare continuità, per il quale la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, è valida in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 340 né tale clausola, espressione dell’autonomia negoziale delle parti, viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale Cass., Sez. Un., 19 settembre 2005 n. 18450 . Come rilevato in motivazione da questa Corte a Sezioni Unite sentenza n. 18450 del 2005 cit. in presenza di clausole che subordinano il diritto a pretendere il compenso all’avverarsi di una condizione, non forma oggetto di una rinunzia espressa già in sede di stipula del contratto col quale l’incarico professionale affidato, ma viene condizionato al finanziamento dell’opera, inserendosi quindi nel complessivo assetto d’interessi perseguito dalle parti col negozio posto in essere e pertanto non può neppure affermarsi che le parti abbiano voluto un negozio a titolo gratuito il contratto d’opera professionale resta normalmente oneroso, ma in esso è introdotto, per volontà dei contraenti, un elemento ulteriore, cioè un evento che condiziona il pagamento del compenso al finanziamento dell’opera, in assenza del quale quest’ultima non può essere eseguita. Né il richiamo all’art. 36 Cost. è pertinente alla fattispecie, posto che, come già rilevato da questa Corte, il precetto di cui all’art. 36, comma 1, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è applicabile ai rapporto di lavoro autonomo, come quello concernente l’esercizio di prestazioni d’opera intellettuale, privo del requisito della subordinazione, ancorché in regime di parasubordinazione . Cass. n. 7544 del 1990 Cass. n. 7497 del 1986 . Siffatta interpretazione non confligge con i principi costituzionali la Corte Costituzionale ha infatti rilevato che se i principi contenuti nella richiamata norma devono considerarsi applicabili nel campo del lavoro autonomo, e in particolare nel campo delle professioni intellettuali, tale applicazione non può aversi se non in considerazione dell’attività complessiva del professionista, nei modi e nei limiti in cui essa sia accertabile e valutabile, e non in relazione ai singoli rapporti e alle singole prestazioni in cui si esplica l’attività del libero professionista così, in motivazione Corte cost. n. 75 del 1964 . Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2230, 2233 e 2237 c.c., oltre a vizio di motivazione, per non avere il giudice del gravame tenuto in alcun conto la circostanza che egli aveva redatto un progetto ritenuto valido ed accettato dal Consorzio committente e che lo ha utilizzato per chiedere il finanziamento, progetto che ha poi trattenuto, senza corrispondere alcunché. Anche l’ultima censura è infondata, in quanto il vizio denunziato avendo il fine di sostenere la validità ed utilità del progetto redatto, attiene alla domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c., dichiarata inammissibile dalla corte territoriale, statuizione che non ha formato oggetto di censura da parte del ricorrente e quindi non è in discussione la valutazione del giudice di merito, con la conseguenza che la doglianza si rivela del tutto inconferente rispetto al decisum. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.