L’eccezione d’incompetenza del giudice? Occhio alla documentazione

La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporre la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistono elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione

Cosi ha deciso la Suprema Corte nella sentenza n. 16212/17, depositata il 28 giugno. Il caso. Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero dell’Economia avverso l’ingiunzione emessa in favore del creditore, disattendendo anche l’eccezione d’incompetenza a favore del giudice del lavoro, proposta dal debitore. Medesima posizione assumeva il Tribunale. Avverso tale decisione il soccombente ricorreva in Cassazione. Rapporto di parasubordinazione. La Corte ravvisa che l’eccezione d’incompetenza sollevata dal Ministero sia da ritenersi infondata. Il soccombente, infatti, non ha prodotto in giudizio i documenti idonei ad accertare l’esistenza di un rapporto di parasubordinazione con il creditore, che avrebbe comportato lo spostamento della competenza della causa al giudice del lavoro. Nel caso di specie, il Ministero non ha allegato, né prodotto atti idonei a configurare un rapporto di parasubordinazione, infatti, sebbene la produzione degli stessi fosse stata verbalizzata dal Giudice di Pace, non vi è, poi, seguita la necessaria attestazione da parte del cancelliere e la materiale allegazione dei documenti. Di tale mancanza, inoltre, il Ministero non si era dogliato in sede d’Appello, né li aveva nuovamente prodotti. La produzione documentale. In relazione ai restanti motivi di doglianza, tutti relativi alla produzione documentale, non meritano accoglimento. Il secondo motivo, infatti, lamenta che la produzione delle convenzioni sarebbe attestata dal processo verbale dell’udienza e dal fatto che il Giudice di Pace avrebbe deciso previo esame. Il terzo motivo propone una censura non quale vizio in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c., ma quale vizio in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c. Il quarto e ultimo motivo, ripropone identica censura in ordine al vizio motivazionale, esponendo i principi secondo il quale la Cassazione abbia comunque un potere di controllo della motivazione. La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporre la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa . Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 26 ottobre – 28 giugno 2017, n. 16212 Presidente Bucciante – Relatore D’Ascola Fatti di causa 1 Il giudice di pace di Lecce ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero dell'Economia avverso la l'ingiunzione emessa in favore di Lu. Gr., per l'importo di 413 Euro, a titolo di onorari per prestazioni professionali. Ha disatteso l'eccezione di incompetenza in favore del giudice del lavoro. Altrettanto ha fatto il tribunale di Lecce con la sentenza 19 marzo 2012, avverso la quale il Ministero ricorre con quattro motivi. L'ingiungente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 2 Il tribunale ha rilevato che il Ministero ha invocato convenzioni intercorse con l'opposto, le quali avrebbero portato a configurare un rapporto di parasubordinazione. Ha osservato che le convenzioni non erano state allegate né prodotte, perché la produzione era annotata nell'indice ai numeri 18 e 19 , laddove il foliario contempla la numerazione da 1 a 17 . Ha rilevato inoltre che la produzione era stata verbalizzata in udienza davanti al giudice di pace, senza però essere seguita dalla necessaria attestazione da parte del Cancelliere e dalla materiale allegazione dei documenti che inoltre, nel proporre appello, il Ministero non si era lamentato per il mancato rinvenimento dei documenti nella produzione di prime cure , né li aveva nuovamente prodotti. Nell'impossibilità di valutare il fondamento dell'eccezione di incompetenza, ha respinto l'eccezione e ha confermato l'ingiunzione, anche in considerazione della assoluta genericità del motivo di appello che contestava la statuizione resa sul punto. 3 Il primo motivo di ricorso invoca, senza indicarne il numero rilevabile tuttavia dalla sentenza del tribunale , un precedente di questa Corte sentenza 10032/07 dal quale si dovrebbe desumere che in presenza di convenzioni analoghe la competenza era stata attribuita al giudice del lavoro. La censura è infondata, giacché presupposto di quel precedente, come si desume dalla sua lettura integrale, era l'esame delle convenzioni alla base della supposta parasubordinazione del lavoratore. Questo esame non è possibile nel caso odierno, atteso che neanche in questo grado di giudizio l'amministrazione ha provveduto a depositare i documenti che afferma di aver prodotto - con le anomalie rilevate dal tribunale - davanti al giudice di pace. 4 I motivi da due a quattro ruotano intorno alla produzione documentale secondo il motivo 2, la produzione delle convenzioni sarebbe attestata dal processo verbale dell'udienza del 5/6/2007 e dalla circostanza che il giudice di pace avrebbe deciso previo esame di esse. Le medesime argomentazioni sono ripetute nel motivo 3, proponendo la censura non quale vizio in procedendo ex art. 360 n. 4, ma quale vizio in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c. Il motivo 4, ripropone la medesima censura quale vizio motivazionale, esponendo in premessa i principi secondo il quali la Corte di Cassazione ha comunque un potere di controllo della motivazione. I tre motivi non meritano accoglimento in primo luogo perché il ricorso non supera i rilievi del tribunale circa le anomalie della produzione in primo grado e il colpevole mancato rideposito in appello. In secondo luogo perchè la parte ricorrente non ha in alcun modo illustrato, al fine di dimostrarne la decisività, il contenuto dei documenti asseritamente mancanti senza sua colpa in sede di appello . Giova in proposito ricordare che Se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa. Sez. 3, n. 18237 del 03/07/2008 . Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso. Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge n. 228/12. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.