Per i contratti negoziati nei locali commerciali si applica il foro del consumatore

La Cassazione afferma, in tema di contratti negoziati nei locali commerciali, che come disciplinato all’art. 44 cod. cons., per la determinazione del foro di competenza, non essendovi previsioni specifiche, vada applicato quanto disposto nel medesimo codice all’art. 33, il quale qualifica, inoltre, come vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che deroghino il foro del consumatore.

Così ha deciso la Suprema Corte nella sentenza n. 15369/17 depositata il 21 giugno. Il caso. La questione trae origine dall’atto di citazione notificato al Giudice di Pace di Gorizia da parte di un consumatore che conveniva in giudizio una società rivenditrice di auto, per richiedere la condanna della società al pagamento della differenza di aliquota IVA versata del 20% invece che del 4% come vittima di terrorismo. Il Giudice di Pace di Gorizia, su eccezione sollevata dalla parte convenuta, stabiliva la competenza territoriale del Giudice di Pace di Barletta località in cui ha sede la società . Avverso tale pronuncia il consumatore propone Appello e avverso la sentenza di rigetto ricorre in Cassazione per due motivi violazione dell’art. 132 c.p.c. per radicale carenza e/o apparenza della motivazione che condurrebbe alla nullità della sentenza e per violazione dell’art. 33, comma 2, lett. u , d.lgs. n. 206/05 c.d. codice del consumo . Il regolamento di competenza. La Corte, innanzitutto, precisa che la sentenza del Tribunale d’Appello che decide sulla competenza è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza ex art 42 c.p.c., per cui il ricorso alla stessa è ammissibile solo se risulta convertibile nell’istanza di competenza. Nel caso di specie, la Cassazione ritiene applicabile l’art. 327 c.p.c. non emergendo dagli atti la comunicazione della sentenza impugnata, per cui il ricorso risulta convertibile sotto tale profilo, essendo stato rispettato il termine dei 6 mesi di cui sopra. Il foro speciale del consumatore. In relazione ai motivi di doglianza sollevati dal consumatore, la Corte ritiene riguardevole il secondo, relativo alla violazione dell’art. 33 cod. cons., comma 2, lett. u per non aver applicato il foro speciale esclusivo a favore del consumatore ed aver applicato, invece, l’art. 44 del medesimo codice, il quale non prevede la determinazione del foro. La Corte afferma, a riguardo, che per i contratti negoziati nei locali commerciali, come disciplinato all’art. 44 cod. cons., per la determinazione del foro di competenza andrà applicato quanto previsto all’art. 33 cod. cons., che peraltro già qualifica come vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che deroghino il foro del consumatore. Per questi motivi la Corte ritiene fondata la doglianza del consumatore e dichiara la competenza del Giudice di Pace di Gorizia.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 aprile – 21 giugno 2017, numero 15369 Presidente Chiarini – Relatore Graziosi Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2009 S.R. conveniva Autotecnica Pugliese Srl - società con sede in - dinanzi al giudice di pace di Gorizia perché fosse condannata a pagargli la somma di Euro 2565,20, corrispondente alla differenza tra l’Iva da lui versata nell’aliquota del 20% per acquistare da essa una vettura e quella nell’aliquota del 4% che avrebbe in realtà dovuto corrispondere in quanto vittima del terrorismo ai sensi della L. 206/2004, equiparabile ai Grandi Invalidi di guerra ex articolo 14 d.p.r. 915/1978. La convenuta si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale per inapplicabilità del foro del consumatore, che aveva giustificato il radicamento da parte dell’attore del giudizio in Gorizia sosteneva invece la convenuta che si sarebbero dovuti applicare gli articoli 19 e 20 c.p.c., con conseguente competenza del giudice di pace di Barletta. Con sentenza del 3 dicembre 2010 il giudice di pace di Gorizia accoglieva l’eccezione, negando quindi la propria competenza a favore di quella del giudice di pace di Barletta. Avendo il S. proposto appello davanti al Tribunale di Gorizia, ed essendosi l’appellata costituita resistendo, il giudice d’appello, con sentenza del 4-5 novembre 2014, ha respinto l’impugnazione, confermando la competenza territoriale del giudice di pace di Barletta per non applicabilità della normativa attinente al foro del consumatore. 2. Ha presentato ricorso il S. sulla base di due motivi e chiedendo altresì decisione nel merito si difende con controricorso Autotecnica Pugliese Srl. Il ricorrente ha depositato altresì memoria ex articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione 3.1 Deve anzitutto rilevarsi che la sentenza del Tribunale che decide, in grado di appello, esclusivamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., per cui il ricorso ordinario per cassazione è inammissibile se non risulta convertibile nella istanza di regolamento suddetta, avendo proposto censura sulla competenza e osservato il termine per il suo deposito cfr. p. es., Cass. sez. 3, 5 marzo 2009 numero 5391 . Il termine previsto specificamente per il regolamento di competenza è quello perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza, ex articolo 47, secondo comma, c.p.c. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha peraltro riconosciuto l’applicabilità al regolamento anche del generale termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c. nel caso in cui manchi la comunicazione della sentenza impugnata da parte della cancelleria v. ancora Cass. sez. 3, 5 marzo 2009 numero 5391, nonché Cass. sez. 3, ord.12 marzo 2009 numero 5391, Cass. sez. 3, ord. 14 ottobre 2009 numero 21814, Cass. sez. 6-3, ord. 2 febbraio 2012 numero 1539 e Cass. sez. 6-3, ord. 4 giugno 2013 numero 14135 . Nel caso di specie, non emergendo dagli atti la comunicazione della sentenza impugnata, il ricorso risulta sotto tale profilo convertibile, essendo stato rispettato il termine ex articolo 327 c.p.c Il ricorso, come già si è anticipato, si è articolato in due motivi il primo denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c., violazione dell’articolo 132 c.p.c. per radicale carenza e/o apparenza della motivazione, che condurrebbe alla nullità della sentenza il secondo denuncia violazione dell’articolo 33, secondo comma, lettera u , d.lgs. 6 settembre 2005 numero 206 Codice del consumo . È evidente - e conseguente a quanto già più sopra si accennava - che la conversione del ricorso in istanza di regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c. rende ammissibile e quindi vagliabile esclusivamente il secondo motivo, unico ad essere conforme alla esatta species impugnativa cfr. Cass. sez. 3, 20 dicembre 1979 numero 6610 e Cass. sez. 3, ord. 18 marzo 2009 numero 6579 . 3.2 Riguardo allora alla questione della competenza, affrontata nel secondo motivo del ricorso, adduce appunto il ricorrente che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 33, secondo comma, lettera u , d.lgs. 6 settembre 2005 numero 206 per non avere applicato, pur trattandosi di contratto tra professionista e consumatore, il foro speciale esclusivo a favore del consumatore, e per avere invece invocato l’articolo 44 dello stesso Codice del consumo, che a sua volta richiama il d.lgs. 31 marzo 1998 numero 114, non concernente la determinazione del foro. In effetti il Tribunale, dato atto che il contratto in questione fu stipulato entro un locale commerciale di Autotecnica Pugliese Srl, ha affermato l’applicazione al caso in esame dell’articolo 44 del Codice del consumo, desumendone che è esclusa l’applicabilità dell’art. 63 sic del Codice del consumo e giungendo così, in sostanza ex abrupto, a identificare il foro competente in Barletta ai sensi degli articoli 19 e 20 c.p.c. perché ivi fu stipulato il contratto e fu eseguita l’obbligazione. In realtà, l’articolo 44 del Codice del consumo richiama, per i contratti negoziati nei locali commerciali , ove non diversamente disciplinato dal presente codice , la disciplina per il settore del commercio cui al d.lgs. 31 marzo 1998 numero 114, che non regola però la competenza territoriale al contrario quest’ultima è disciplinata proprio dal presente codice , cioè dal Codice del consumo, desumendosi dall’articolo 33, secondo comma, lettera u - che qualifica vessatoria fino a prova contraria la clausola che deroghi il foro del consumatore -, e dall’articolo 36 quanto alla nullità che ne consegue nel caso in esame, ratione temporis non è applicabile l’articolo 66 bis del Codice frutto della novellazione operata dall’articolo 1, primo comma, d.lgs. 21 febbraio 2014 numero 21 . Emerge pertanto la fondatezza della prospettazione del ricorrente, dovendosi applicare nella fattispecie il foro del consumatore, ovvero risultando competente il giudice di pace di Gorizia. In conclusione, pronunciando sul ricorso, inteso quale istanza di regolamento necessario di competenza, deve dichiararsi la competenza del giudice di pace di Gorizia, dinanzi al quale va rimesso il giudizio nei termini di legge, rimettendogli altresì le spese del regolamento. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso dichiara la competenza del giudice di pace di Gorizia dinanzi al quale rimette le parti nei termini di legge, al suddetto giudice di pace rimettendo anche le spese del regolamento di competenza.