Giudice ordinario vs giudice amministrativo in tema di accordi negoziali tra P.A. e privato

La competenza a conoscere della vicenda avente ad oggetto l’inadempimento di accordi negoziali tra la P.A. ed il privato è devoluta al giudice ordinario. Se il caso lo richiede è possibile disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che abbiano attinenza e spieghino influenza nel giudizio civilistico.

Lo chiariscono le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con ordinanza n. 14859/17 depositata il 15 giugno. Il caso. Il Comune di Taranto, con delibera e successivo contratto esecutivo, affidava ad una associazione di imprese la gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti per la durata di 10 anni. Successivamente veniva dichiarato il dissesto del Comune e la società s.p.a. TME proponeva istanza di ammissione al passivo dell’Ente presso la Commissione straordinaria di liquidazione competente. Trascorso un anno, durante il quale il Comune aveva continuato ad avvalersi della società per la gestione dei rifiuti, la Giunta disponeva l’annullamento in autotutela della delibera comunale, sulla quale, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, si era formato il giudicato. Nel frattempo il Comune citava in giudizio la s.p.a. TME per sentir dichiarare la nullità del contratto stipulato in conseguenza della caducazione per via amministrativa della delibera, quale atto presupposto. La TME eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale di Taranto in favore di quella del giudice amministrativo e proponeva regolamento preventivo. Accordi negoziali tra P.A. e privato è competente il giudice ordinario. Le Sezioni Unite premettono che è consolidato principio di diritto quello per cui al giudice ordinario è devoluta la competenza a conoscere della vicenda avente ad oggetto l’inadempimento di accordi negoziali tra la P.A. ed il privato, disapplicando se del caso gli atti amministrativi illegittimi che abbiano attinenza e spieghino influenza nel giudizio civilistico . Domanda di nullità del contratto discendente dall’annullamento in autotutela della delibera comunale. Nell’analizzare, poi, la questione della sorte della domanda di nullità del contratto discendente dall’annullamento in autotutela della delibera, i Giudici del Palazzaccio ritengono di dover dare seguito alla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi sul tema del riparto di giurisdizione nella materia in questione. In particolare, la Suprema Corte afferma che appare innegabile che la conoscenza delle domande così come proposte dall’Ente, specie con riferimento a quella di accertamento negativo del credito, non possano che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, non potendo il giudice amministrativo accertare autonomamente, sulla base dei poteri del giudice ordinario, la sussistenza e la consistenza del credito, così che la domanda rivolta all’accertamento del diritto di credito verso un comune dissestato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla dubbia validità del contratto intercorso tra le parti . Dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, le Sezioni Unite rigettano il ricorso, rimettendo al giudice di merito la disciplina delle spese.

Corte di Cassazione, sez. Unte Civili, ordinanza 11 ottobre 2016 – 15 giugno 2017, n. 14859 Presidente Canzio – Relatore Travaglino Premesso in fatto - Che il comune di Taranto, con delibera n. 97 del 14.6.2000 e successivo contratto esecutivo stipulato il successivo 2 agosto, aveva affidato ad una associazione di imprese - della quale era mandataria la s.p.a. TME, odierna ricorrente - la gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti per la durata di dieci anni - Che in data 17.10.2006 era stato dichiarato il dissesto del comune di Taranto - Che la TME aveva conseguentemente avanzato istanza di ammissione al passivo dell’ente territoriale presso la competente Commissione straordinaria di liquidazione - Che, nonostante la dichiarazione di dissesto, il comune aveva continuato ad avvalersi della TME per la gestione dei rifiuti - Che, con delibera di giunta del 2.8.2007, veniva disposto l’annullamento in autotutela della delibera 97/2000 - Che sulla legittimità del detto provvedimento caducatorio si era formato il giudicato a seguito della sentenza 7156/2009 del Consiglio di Stato - Che il comune di Taranto aveva convenuto in giudizio l’ATI -TME per sentir dichiarare la nullità del contratto del 2.8.2000 in conseguenza della caducazione per via amministrativa del suo atti presupposto - Che la TME aveva eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di Taranto adito in favore di quella del G.A., proponendo, nelle more del giudizio di primo grado, l’attuale regolamento preventivo. Osserva 1. Il ricorso è infondato. 1.1. È principio di diritto del tutto consolidato quello secondo il quale al giudice ordinario è devoluta la competenza a conoscere della vicenda avente ad oggetto l’inadempimento di accordi negoziali tra la P.A. ed il privato, disapplicando se del caso gli atti amministrativi illegittimi che abbiano attinenza e spieghino influenza nel giudizio civilistico. 1.2. Nella specie, tuttavia, l’atto presupposto l’annullamento in autotutela della delibera illegittima aveva già ottenuto un positivo vaglio di legittimità, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato di cui in narrativa. 2. Osserva, in proposito, parte ricorrente, che la giurisdizione del G.A. si estenderebbe, in tali casi, anche alla domanda di nullità/inefficacia del contratto quale effetto dell’annullamento in autotutela della delibera con la quale, senza gara, sia stato illegittimamente affidato l’appalto Cass. ss.uu. 14260/2012 . 2.1. Ciò perché - si legge in sentenza - una diversa soluzione comporterebbe il duplice, pernicioso effetto di moltiplicare i procedimenti e di porre le condizioni per un possibile conflitto di pronunce , contraddicendo precisi principi comunitari di cui alla Direttiva 11.12.2007 n. 2007/66 CE , ed esigendosi pertanto la trattazione unitaria delle domande relative all’affidamento dell’appalto e di caducazione del contratto concluso per effetto dell’illegittima aggiudicazione anche nell’ipotesi in cui la richiesta di caducazione degli effetti del contratto concluso senza gara consegua al provvedimento emesso in autotela . 2.2. A non diversa conclusione - si legge ancora nella sentenza citata - dovrebbe pervenirsi anche in ordine alle domande di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, in quanto conseguenti a quella di invalidità del contratto e caratterizzate da evidenti connotati restitutori, conseguenti ipso facto alla declaratoria di invalidità del contratto. 3. I principi affermati da queste sezioni unite nella pronuncia 14260/2912, che meritano condivisione nella loro generale portata, devono essere, peraltro, ulteriormente precisati con riferimento al caso di specie, volta che la domanda proposta dal comune, oltre ad avere ad oggetto, in via principale, l’accertamento della nullità della convenzione/contratto del 2.8.2000, è rivolta, in via subordinata ma trattasi, in realtà, di domanda complanare a cumulo alternativo , all’accertamento negativo del credito vantato dal privato nei confronti dell’ente. 3.1. Dalla sistematica lettura dell’art. 121 C.p.A. il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto si ricava, difatti, il principio, consonante con le affermazioni della sentenza del 2012, che il G.A., pur in assenza di specifica domanda, è tenuto, e non ha soltanto facoltà, non avendo il legislatore testualmente disposto nel senso che quel giudice può dichiarare , a provvedere alla declaratoria de qua, proprio in consonanza con i principi comunitari di concentrazione, equità, ragionevolezza e speditezza del processo in tal senso, sia pur sotto altro e diverso profilo, non attenente a questioni di giurisdizione, Cass. ss.uu. 26243/2014 . 3.2. Si pone, pertanto, la questione, quoad iurisdictionis , della sorte della domanda di nullità della convenzione-contratto discendente dall’annullamento in aututela della delibera a monte , se corredata da domanda subordinata di accertamento negativo del credito. 4. È convincimento del collegio che la questione debba essere risolta alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte formatasi sul tema del riparto di giurisdizione in subiecta materia . 4.1. Venute meno, difatti, le necessità di ordine sostanziale e processuale poco sopra evidenziate non essendo più lecito discorrere né di esigenze di concentrazione e di celerità, né di potenziale conflittualità tra giudicati , all’esito della conclusione del giudizio amministrativo e del passaggio in giudicato della relativa sentenza, appare innegabile che la conoscenza delle domande così come proposte dall’ente territoriale, specie con riferimento a quella di accertamento negativo del credito, non possano che rientrare nella giurisdizione del G.O., come riconosciuto dallo stesso organo supremo di giustizia amministrativo C.d.S. 493/2015 , non potendo il giudice amministrativo accertare autonomamente, sulla base dei poteri del giudice ordinario, la sussistenza e la consistenza del credito, così che la domanda rivolta all’accertamento del diritto di credito verso un comune dissetato rientra nella giurisdizione del G.O., in relazione alla dubbia validità del contratto intercorso tra le parti . %. In assenza di una pur dovuta declaratoria di invalidità del contratto a valle della delibera annullata, e vertendosi, in definitiva, in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di parità con l’ente pubblico e non sottratti, in via esclusiva, alla giurisdizione ordinaria, è questa che, nella specie, deve essere dichiarata all’esito dell’esame del ricorso proposto dalla TME. La disciplina delle spese è rimessa al giudice del merito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.