Salva la notifica eseguita presso la residenza del rappresentante legale dell’ente

In tema di notificazioni a una persona giuridica, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, alla persona fisica che rappresenta l’ente.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza n. 11455/17 depositata il 10 maggio. Il caso. La Corte d’appello di Catanzaro, nel rigettare il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale che ne dichiarava il fallimento, osservava la mancata comparsa di quest’ultima in sede prefallimentare, nonostante la rituale convocazione. La società ricorre per cassazione deducendo la nullità della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e del conseguente mancato rispetto del termine di convocazione. Notificazione alle persone giuridiche. La Cassazione, nel rigettare il ricorso per insussistenza della violazione dell’art. 145 c.p.c. recante Notificazione alle persone giuridiche dedotta dalla ricorrente, afferma che in tema di notificazioni a un persona giuridica, alla stregua dell’articolo sopra citato, nel testo dettato dall’art. 2 l. n. 263/2005, applicabile ratione temporis, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l’ente . Nella fattispecie, la notificazione era stata tentata alla sede legale della società oltre che la al legale rappresentante presso la sua residenza, e quest’ultima si era perfezionata per compiuta giacenza. Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 8 marzo – 10 maggio 2017, n. 11455 Presidente Didone – Relatore Terrusi Fatto e diritto Rilevato che la corte d’appello di Catanzaro rigettava il reclamo della società Coop AR - Arredamenti per ufficio comunità e scuole - avverso la sentenza con la quale il tribunale di Lamezia Terme ne aveva dichiarato il fallimento osservava che la società non era comparsa in sede prefallimentare, nonostante la rituale convocazione, e che era stata fornita la prova dell’insolvenza, stante la cessazione dell’attività imprenditoriale e la rilevanza dei crediti erariali e previdenziali iscritti a ruolo avverso la sentenza la società ricorre per cassazione sulla base di un unico mezzo, col quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145 cod. proc. civ. e 15 della legge fall., in conseguenza i della nullità della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e ii del conseguente mancato rispetto del termine di convocazione la curatela fallimentare resiste con controricorso il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. Considerato che la violazione dell’art. 145 cod. proc. civ. non sussiste, in quanto dalla sentenza risulta che era stata previamente tentata la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla sede legale della società, a mezzo posta, oltre che la notificazione al legale rappresentante Paolo Ranieri presso la sua residenza tale notificazione alla sede della società non era andata a buon fine contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ancora dalla sentenza risulta che le generalità e la qualità e residenza della persona fisica suddetta erano state indicate nell’atto da notificare, e che tale seconda notifica si era perfezionata per compiuta giacenza consegue che l’art. 145 cod. proc. civ. era stato, nella specie, pienamente rispettato in tema di notificazioni a una persona giuridica, alla stregua dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ratione temporis , la notifica alla persona fisica che la rappresenta può infatti avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. alla persona fisica che rappresenta l’ente v. Cass. n. 6345-13 Cass. n. 22957-12 quanto esposto in ordine alla regolarità della notificazione assorbe la consequenziale questione circa la presunta violazione del diritto di difesa, sicché il ricorso va rigettato le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.