Il genitore che ritira il figlio dalla scuola non deve pagare l’intera retta annuale

Il genitore che iscrive il proprio figlio ad un istituto scolastico non è tenuto a corrispondere l’intera retta annuale in caso di revoca della predetta iscrizione. La clausola che contenga una siffatta previsione, deve infatti ritenersi invalida in quanto vessatoria, ai sensi del d.lgs. n. 206/2005.

Il caso. Lo ha enunciato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10910/17 del 5 maggio, accogliendo le ragioni di una donna che si era opposta al decreto ingiuntivo con cui l’istituto scolastico, presso cui aveva iscritto il figlio, le aveva richiesto il pagamento dell’intera retta annuale ciò nonostante avesse revocato l’iscrizione e ritirato il bambino prima che iniziasse l’anno scolastico. Avverso il decreto opposto, la donna invocava l’applicazione della disciplina a tutela dei consumatori, deducendo la vessatorietà di talune clausole contrattuali, in quanto a suo dire determinanti un significativo squilibrio tra il consumatore ed il professionista. Il Tribunale disattendeva dapprima la censura, sostenendo, al contrario, la non vessatorietà di clausole che, come nella specie, contemplassero l’obbligo del genitore contraente di corrispondere l’intera retta anche in caso di abbandono o non frequenza della scuola. Il riconoscimento, a favore del professionista, del diritto di trattenere somme versate a titolo di corrispettivo per prestazioni non erogate – secondo i Giudici di primo grado – avrebbe potuto assumere carattere vessatorio solo in caso di recesso dello stesso professionista non anche quando a recedere fosse stato il consumatore. Verdetto tuttavia capovolto dalla Corte d’appello, che riteneva la suddetta clausola vessatoria, dunque invalida, in relazione all’art. 33, comma 3, cod. consumo soprattutto se confrontata con la clausola successiva, che contemplava la possibilità per l’istituto di sottrarsi all’obbligo di rendere le proprie prestazioni in caso di mancato raggiungimento del numero idoneo per la formazione delle classi. Vessatoria la clausola che sanziona indiscriminatamente il recesso dell’allievo. Del medesimo avviso la Corte di Cassazione – cui era ricorso l’istituto scolastico - secondo la quale, correttamente, si è riconosciuta la natura presuntivamente vessatoria della clausola contrattuale che sanzioni indiscriminatamente il recesso dell’allievo, assistito o meno da un giustificato motivo. Per di più quando, come nel caso di specie, la somma dovuta dall’allievo in caso di recesso che viene sostanzialmente ad integrare una penale , non trovi riscontro in un’analoga sanzione a carico del professionista. Squilibrio contrattuale trattamento differenziato e migliore per la scuola. Una simile clausola difatti, sostengono gli Ermellini, riserva implicitamente al professionista la scuola – che in applicazione dei principi generali in materia contrattuale va dunque a rispondere solo in caso di recesso colpevole – un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con l’art. 1469- bis . c.c., oggi corrispondente alla lett. g dell’art. 33 cod. consumo. Respinto dunque il ricorso della scuola, la stessa è condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 gennaio – 5 maggio 2017, n. 10910 Presidente Di Amato – Relatore Pellecchia Fatti di causa 1. Nel 2008, C.A.R. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 832/07, con cui il Tribunale di Busto Arsizio le aveva ingiunto di corrispondere alla ACOF - Associazione Culturale O.F. la somma di Euro 3.400,00 oltre accessori, a titolo di pagamento della retta annuale per l’iscrizione del figlio P.R. alla scuola materna gestita dalla medesima ACOF. Espose di aver iscritto il figlio, che già aveva frequentato il predetto istituto, nel gennaio del 2007, per l’anno scolastico 2007-2008, dopo aver ricevuto assicurazioni dal responsabile della struttura circa la possibilità di revoca dell’iscrizione prima che iniziassero le lezioni a settembre e la circostanza che, in una simile evenienza, la scuola avrebbe trattenuto solo la quota di iscrizione, pari ad Euro 280,00 di avere, il successivo settembre, effettivamente manifestato la volontà di revocare l’iscrizione alla ACOF, la quale le aveva però richiesto il pagamento dell’intera retta annuale. Chiese quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, invocando l’applicazione della disciplina a tutela dei consumatori e deducendo la vessatorietà di alcune clausole contrattuali perché determinanti un significativo squilibrio tra consumatore e professionista. In subordine, chiese la riduzione dell’ammontare del corrispettivo eventualmente dovuto, dichiarando anche la compensazione, in tutto o in parte, con l’importo della quota di iscrizione già versata. In via incidentale, previo accertamento della legittimità del recesso, chiese la restituzione della stessa quota di iscrizione. Si costituì la creditrice opposta, contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Burso Arsizio, con la sentenza n. 137/2010, respinse tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo. In particolare, affermò la non vessatorietà della clausola che prevedeva, nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, l’obbligo del genitore contraente di corrispondere l’intera retta, ritenendo che il riconoscimento a favore del professionista del diritto di trattenere somme versate a titolo di corrispettivo per prestazioni non erogate assume carattere vessatorio solo in caso di recesso dello stesso professionista, e non quando, come nella fattispecie, è il consumatore a recedere. Inoltre, accolse la domanda riconvenzionale di restituzione della quota di iscrizione formulata dalla C. , ritenendo la clausola nulla per violazione dell’art. 33, co. 2, lett. e . 2. La sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 2056/2014, del 4 giugno 2014. Diversamente dal giudice di primo grado, la Corte ha ritenuto che la clausola contrattuale che stabilisce in capo al genitore contraente l’obbligo di corrispondere l’intera retta nel caso di abbandono o non frequenza della scuola la quale non sarebbe stata oggetto di trattativa individuale, come si desumerebbe dalla sua intonsa trascrizione sul modulo predisposto dalla ACOF sarebbe invalida in relazione all’art. 33, comma 3, lett. g del Codice del Consumo, soprattutto se confrontata con la successiva clausola, che contemplerebbe la possibilità per l’ACOF di sottrarsi all’obbligo di rendere le proprie prestazioni nel caso di mancato raggiungimento del numero idoneo per la formazione delle classi. Il raggiungimento di un determinato numero minimo di iscrizioni, infatti, non sarebbe una condizione oggettiva della prestazione perché, oltre ad essere impossibile per l’altro contraente verificarne la sussistenza, in mancanza, non si realizzerebbe una materiale impossibilità di offrire le prestazioni promesse. L’unico effetto sarebbe il venir meno del presupposto perché l’istituto sia riconosciuto come paritario, circostanza che non sarebbe di alcun interesse per la C. , avendo ella, in origine, scelto l’Acof non per tale qualifica, ma per altri motivi. La Corte ha invece disatteso gli altri motivi di doglianza proposti dalla C. circa la supposta mancanza di conoscenza del regolamento, la mancata considerazione di una testimonianza e la asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio. Ha inoltre rigettato l’appello incidentale proposto dalla Acof relativamente alla condanna alla restituzione della quota di iscrizione. 3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la Acof, sulla base di tre motivi. Ha depositato anche memoria. 3.1. Resiste con controricorso la signora C.A.R. , la quale formula anche ricorso incidentale condizionato, basato su tre motivi. Ragioni della decisione 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1353 e segg. c.c. in relazione all’art. 1373 c.c. e contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla clausola 8 del contratto . La clausola contrattuale che, secondo la Corte di Appello, consentirebbe alla Acof di recedere dal contratto avrebbe in realtà il carattere di condizione sospensiva, collegata ad un obbligo imposto alla stessa Acof dalla legge. Al momento dell’inizio dell’anno scolastico, la condizione sospensiva si era avverata e il contratto aveva acquistato efficacia ex tunc. Dopo tale momento nessun recesso era consentito, né al consumatore né al professionista. Non sarebbe sussistente, quindi, alcuno squilibrio sinallagmatico tra le posizioni delle parti da correggere con la ritenuta presunzione di vessatorietà della clausola. Il motivo è inammissibile, per la parte in cui censura la motivazione della sentenza impugnata, non risultando rispettati i limiti con cui tale vizio può essere fatto valere a seguito della riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c Relativamente alla parte in cui la ricorrente censura la violazione di legge, il motivo è invece infondato. La sentenza, infatti, non è stata adeguatamente censurata poiché la ricorrente deduce la violazione di legge sul presupposto che la clausola detti una condizione e non censura la diversa interpretazione della clausola data dalla sentenza. La Corte milanese infatti ha ritenuto applicabile alla fattispecie la presunzione di vessatorietà di cui all’art. 33, lett. g, del Codice del consumo, secondo cui, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché di consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto. Già in passato, questa Corte ha riconosciuto la natura presuntivamente vessatoria della clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell’allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più quando, come nel caso, la somma dovuta dall’allievo nel caso di recesso - che viene sostanzialmente ad integrare una penale - non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-03-2010, n. 6481 . Infatti, una simile clausola riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto, tra l’altro, con l’art. 1469 bis c.c., n. 7 oggi corrispondente alla lettera g dell’art. 33 del Codice del Consumo . 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione della normativa statale in materia di scuole paritarie D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 L. 10.3.2000, n. 62 L. 3.02.2006, n. 27 . Insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla circolare n. 74 del 21.12.2006 MIUR . La Corte di appello avrebbe erroneamente individuato l’istituto a cui la C. aveva iscritto il figlio come asilo. In realtà, si trattava di scuola materna, che pur non essendo obbligatoria, a differenza del nido è inserita nel sistema scolastico educativo nazionale. Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe errato a ritenere che la qualifica di scuola paritaria della Acof non aveva avuto rilevanza nella scelta della C. di iscrivere il proprio figlio a quell’istituto, tanto che anche l’altro istituto cui in seguito aveva iscritto il minore possedeva tale qualifica. Inoltre, la Corte milanese avrebbe dovuto applicare alla fattispecie la suddetta circolare ministeriale, che detta norme per le iscrizioni per l’anno scolastico 2007/2008. Il motivo, inammissibile nella parte in cui denuncia il vizio motivazionale, per le stesse ragioni indicate nel precedente motivo, risulta pure per il resto inammissibile perché non spiega in che modo la corretta applicazione della normativa statale in materia scuole paritarie avrebbe influito sulla decisione, modificandone l’esito. Al riguardo, è stato ripetutamente affermato da questa Corte il principio secondo cui, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 15/01/2015, n. 635 Cass. civ. Sez. III, 16/01/2007, n. 828 . 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia omessa motivazione della sentenza in relazione agli artt. 116 e 356 c.p.c. e all’istruttoria di primo grado, disattesa totalmente dalla Corte di merito , e insufficiente motivazione della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla ritenuta esclusione di trattativa e non applicazione dell’art. 34, 4 co. D.lgs. 206/2005. La Corte di Appello, nel motivare sul punto della ritenuta inapplicabilità dell’art. 34, comma 4, Codice del Consumo, il quale esclude la vessatorietà delle clausole che siano state oggetto di trattativa individuale, avrebbe del tutto disatteso, senza fornire alcuna motivazione, le risultanze dell’istruttoria svolta in primo grado, dalla quale era invece emerso che la signora C. aveva avuto modo di trattare le condizioni contrattuali, compresa la clausola in esame, come del resto ammesso dalla stessa resistente, che aveva dedotto l’avvenuto svolgimento di una specifica trattativa sul punto. Il motivo è inammissibile sia perché non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360, comma 6, n. 5 c.p.c. sia per difetto di autosufficienza. Infatti, il ricorrente che, con il ricorso per cassazione, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di risultanze probatorie, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova trascurate o erroneamente interpretate dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative Cass. civ. Sez. V, 25/03/2016, n. 5984 . 5. Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale condizionato che rimane assorbito. 6. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della controricorrente C.A.R. che liquida in complessivi Euro 1700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.