Decisione a seguito di trattazione orale: il giudice deve leggere dispositivo e motivazioni

In caso di decisione a seguito di trattazione orale, l’art. 281-sexies c.p.c. prevede la lettura del dispositivo in udienza, contestualmente alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10707/17 depositata il 3 maggio. Il caso. Il Tribunale di Milano, pronunciandosi a seguito di trattazione orale ex art. 281- sexies c.p.c., leggeva il dispositivo in udienza e confermava la sentenza del Giudice di Pace con cui veniva respinta l’opposizione all’ingiunzione proposta dall’attore. Quest’ultimo ricorre in Cassazione dolendosi della nullità della sentenza essendo stata la motivazione pubblicata alcuni mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza. Lettura in udienza. L’art. 281- sexies c.p.c. Decisione a seguito di trattazione orale prevede la lettura del dispositivo in udienza, contestualmente alla lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base del dispositivo stesso, la sentenza viene poi pubblicata con sottoscrizione del verbale da parte del giudice e deposito in cancelleria. Per consolidata giurisprudenza, dopo la pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo, resta del tutto irrilevante la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione che si pone su piano del tutto estraneo rispetto alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto . Ne consegue che la sentenza impugnata, essendo costituita dal solo dispositivo, è nulla per mancanza di motivazione. La Corte accoglie dunque il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 dicembre 2016 – 3 maggio 2017, n. 10707 Presidente Nappi – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 2 MAGGIO 2011, davanti al Tribunale di Milano, G.F. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 30/12/2010, che aveva respinto la sua opposizione all’ingiunzione di pagamento a favore di G. S.p.A. per compenso di prestazioni da essa rese. Si costituiva l’appellata che chiedeva il rigetto dello appello. Il Tribunale di Milano - in composizione monocratica pronunciava ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., leggendo in udienza merito spese il dispositivo, in data 23/4/2012, confermando nel la sentenza impugnata e condannando il G. alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Depositava la motivazione alcuni mesi dopo in data 16/10/2012. Ricorre per cassazione G.F Resiste con controricorso la G. srl. Motivi della decisione Va innanzitutto esaminata l’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla controricorrente. Trattandosi di procedimento ex art. 281 sexies c.p.c., il termine di impugnazione nella specie lungo decorre necessariamente, secondo giurisprudenza di questa Corte ampiamente consolidata tra le altre, Cass. N. 5689 del 2016 , dalla lettura del dispositivo e non dal successivo deposito della motivazione. L’eccezione peraltro non ha pregio la lettura del dispositivo è del 23/4/2012 il ricorso per cassazione è stato notificato in data 21/1/2013. Il procedimento fu instaurato con notifica di opposizione a decreto ingiuntivo in data 25/3/20097 dunque anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 che ha ridotto il termine lungo a sei mesi. Ai sensi dell’art. 58 predetta legge norme transitorie al procedimento in esame si applicava dunque il termine lungo di un anno. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, in relazione all’art. 281 sexies c.p.c., essendo stata la motivazione pubblicata alcuni mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza. Il motivo è fondato e assorbente rispetto agli altri attinenti al merito della controversia. L’art. 281 sexies c.p.c. prevede la lettura del dispositivo in udienza, con contestuale lettura della concise esposizione delle ragioni di fatto e diritto che sono alla base del dispositivo stesso la sentenza è pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale il deposito in cancelleria come si è detto, la motivazione fu depositata in cancelleria alcuni mesi dopo 16/10/2012 . Pertanto secondo giurisprudenza ampiamente consolidata tra altri, ancora, Cass. 5689 del 2016 dopo la pubblicazione della sentenza mediante dispositivo, resta del tutto irrilevante la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto. Dunque la sentenza in questione consistente nel solo dispositivo, è nulla per mancanza di motivazione. Accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione, per nuovo giudizio.