Il convenuto che nel costituirsi svolge difese di merito sana i vizi della citazione affetta da nullità

L’art. 164, comma 3, c.p.c. presuppone una costituzione del convenuto finalizzata solo alla deduzione della nullità e non anche allo svolgimento delle difese di merito, poiché, in tal caso, si verificherebbe la sanatoria dei vizi della citazione.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10400/17, depositata il 26 aprile. Il caso. Nel maggio 2006 il Tribunale di Grosseto si era pronunciato su due cause riunite, riguardanti il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale occorso nel gennaio 1997, che aveva visto coinvolti più veicoli. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente una responsabilità concorrente nella causazione dell’evento, ossia nella misura del 20%, in capo al conducente dell’autovettura di proprietà del coniuge, in quella del 70% in capo al proprietario di un trattore e in quella del 10% in capo alla proprietaria di un autoarticolato, nei confronti dei quali i due coniugi avevano agito per il risarcimento dei danni. Il giudice toscano condannava, quindi, i suddetti, solidalmente con i rispettivi assicuratori, ciascuno per la propria quota di responsabilità. Venivano proposti più gravami, i due coniugi non impugnavano ma si costituivano in secondo grado dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, la quale, nel novembre 2013, nell’emettere una sentenza non definitiva, affermava la violazione da parte del Tribunale di Grosseto di una norma attinente ai termini a comparire art. 1 l. n. 242/90, ratione temporis applicabile e, pertanto, giungeva alla conclusione che tutti gli atti posteriori alla citazione fossero affetti da nullità. Ragion per cui la sentenza emessa a conclusione del procedimento di primo grado era nulla quanto al rapporto processuale tra i coniugi attori, da un parte, e tutte le altre parti, dall’altra, in quanto ritenuti nulli tutti gli atti istruttori. La Corte, pertanto, disponeva, con separata ordinanza, la rinnovazione delle consulenze tecniche d’ufficio cinematica e medica. Nel 2015, con sentenza definitiva, veniva accertata la responsabilità del sinistro nella misura del 70% per il conducente del trattore e per il 30% per il conducente l’autovettura. Avverso le due sentenze della Corte territoriale il conducente dell’autovettura e la moglie, proprietaria della stessa, proponevano ricorso per Cassazione nei confronti di tutte le parti del giudizio di appello, sulla base di dieci motivi. Le controparti si difendevano con controricorso e l’INAIL anche presentando un ricorso incidentale fondato su due motivi. Successivamente, con decreto del marzo 2016, il Presidente della Sesta Sezione dava atto della rinuncia al ricorso da parte dei coniugi ricorrenti nei confronti del proprietario del trattore. Il giudizio, quindi, veniva dichiarato parzialmente estinto. Effetto sanante della costituzione in giudizio. Con riferimento al primo motivo della doglianza, avendo il giudice di appello dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, i due coniugi osservano che, mentre la Corte d’appello di Firenze ha ritenuto che, se il convenuto si costituisce e non viene fissata una nuova udienza, anche se si difende nel merito sussiste nullità, la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che l’art. 164 comma 3, c.p.c. presuppone una costituzione del convenuto finalizzata solo alla deduzione della nullità e non anche allo svolgimento delle difese di merito, poiché, in tal caso, si verificherebbe la sanatoria della citazione. I ricorrenti si richiamano ad una pronuncia della Corte di Cassazione del 2014 ord. n. 21910 . I Supremi Giudici, nel ritenere fondata la doglianza, condividono il chiarimento apportato da tale pronunciamento richiamato dai ricorrenti. Pertanto, l’accoglimento di questo primo motivo, ovvero l’accertamento dell’erroneità della dichiarazione di nullità della citazione e di tutti gli atti processuali successivi, resa dalla Corte territoriale nella sentenza non definitiva, si ripercuote su tutta l’attività istruttoria che la Corte ha disposto conseguentemente e sulla successiva sentenza definitiva, assorbendo, logicamente, tutti gli altri motivi del ricorso che a ciò attengono. In conclusione i Giudici della legittimità, con l’ordinanza in commento, accolgono il ricorso principale, ritengono assorbito quello incidentale e cassano entrambe le sentenze impugnate, rinviando, anche per le spese del grado, ad un’altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 marzo – 27 aprile 2017, numero 10400 Presidente Travaglino – Relatore Graziosi Fatto e diritto Rilevato che Decidendo su due cause riunite riguardanti il risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale del 23 gennaio 1997 che aveva coinvolto più veicoli, con sentenza del 18 maggio 2006 il Tribunale di Grosseto, tra l’altro, riteneva sussistente una concorrente responsabilità nel causarlo in capo di L.G. - conducente di una Ford Fiesta di proprietà della moglie A.P. - nella misura del 20% e, avendo il L. e l’A. agito per il risarcimento dei danni nei confronti di G.A. - proprietario di un trattore cui il Tribunale attribuiva il 70% di responsabilità nella causazione del sinistro, e assicurato presso Nowich Union, rappresentata da UCI soc. cons.a r.l. - e di B.B. - proprietaria di un autoarticolato Fiat Iveco, cui il Tribunale attribuiva il 10% della responsabilità, e assicurata presso Toro Assicurazioni S.p.A., poi divenuta Generali Business Solutions -, condannava i suddetti solidalmente con i rispettivi assicuratori, ciascuno per la propria quota di responsabilità, a risarcire agli attori i danni quantificati in Euro 2100 e Euro 300 rispettivamente per l’auto e in Euro 532.000 e Euro 76.000 rispettivamente per la persona. A seguito di più gravami - l’A. e il L. non impugnavano, ma si costituivano in secondo grado - la Corte d’appello di Firenze ha pronunciato dapprima una sentenza non definitiva in data 7-28 novembre 2013, con la quale, accogliendo l’appello proposto da UCI per nullità della sentenza di primo grado a causa di mancato rispetto dei termini a comparire ai sensi dell’articolo 1 L. 242/1990, ratione temporis applicabile, ha affermato la violazione da parte del Tribunale della suddetta norma riguardante la triplicazione dei termini a difesa per i soggetti domiciliati presso UCI e ne ha tratto la nullità di tutti gli atti posteriori alla citazione, giungendo quindi a dichiarare nulla la sentenza di primo grado quanto al rapporto processuale tra gli attori A. - L. da un lato e dall’altro tutte le ulteriori parti per essere nulli tutti gli atti istruttori compiuti dopo la costituzione di UCI, e disponendo perciò, con separata ordinanza, la rinnovazione della c.t.u. cinematica e della c.t.u. medica, ritenute invece superflue le prove orali che pure il primo giudice aveva assunto. Con sentenza definitiva del 1 aprile 2015 il giudice d’appello, tra l’altro, ha accertato la responsabilità del sinistro nella misura del 70% per il conducente del trattore e del 30% per il L. , conseguentemente condannando l’A. a corrispondere a UCi la somma di Euro 1460,33, la B. e Toro Assicurazioni a corrispondere all’A. la somma di Euro 3666,47 e il L. a corrispondere a UCI la somma di Euro 428.693,78, compensando le spese dei gradi tra l’A. e il L. da un lato e UCI dall’altro, e condannando l’A. e il L. a rifondere le spese dei due gradi ad Assicurazioni Generali S.p.A. compagnia assicuratrice di Autotrasporti F.lli S. SNC, proprietaria di un altro autoarticolato coinvolto . Hanno presentato ricorso avverso entrambe le sentenze della corte territoriale e nei confronti di tutte le parti del grado d’appello l’A. e il L. sulla base di dieci motivi, il primo censurante la dichiarazione di nullità del giudizio di primo grado, il secondo, il terzo e il quarto denuncianti l’essersi la corte avvalsa di un compendio istruttorio diverso da quello raccolto dal Tribunale, il quinto e il sesto denuncianti nullità della sentenza non definitiva e della sentenza definitiva, il settimo denunciante omesso esame di fatti decisivi e controversi nella sentenza definitiva, l’ottavo carenza di motivazione in quest’ultima, il nono il mancato risarcimento integrale dei danni alla persona e il decimo un’erronea determinazione di quanto gli attuali ricorrenti sono stati condannati dal giudice d’appello a restituire. Si sono difesi con controricorso UCI, Generali Italia S.p.A. ed Inail, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su due motivi, il primo denunciante omesso esame di fatto decisivo e controverso e il secondo la violazione degli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c Con decreto del 15 marzo 2016 il Presidente della Sesta Sezione, dato atto di intervenuta rinuncia al ricorso effettuata dall’A. e dal L. nei confronti di UCI e G.A. , dichiarava parzialmente estinto il giudizio. Considerato che 1. Deve rilevarsi, in premessa, che la condanna degli attuali ricorrenti principali a corrispondere somme, disposta, come si è visto, dalla sentenza definitiva d’appello, lascia sussistere, nonostante la rinuncia di cui sopra si è dato atto, un loro interesse ad impugnare le sentenze di secondo grado. E, sempre in premessa, deve altresì rilevarsi che l’eccezione del controricorrente UCI relativa a invalidità/inesistenza delle notifiche del ricorso alla B. e alla Toro Assicurazioni, a tacer d’altro, è inaccoglibile, dal momento che queste due parti, invece, non hanno un concreto interesse a resistere alla cassazione delle sentenze impugnate, per quanto sopra si è già illustrato. Il primo motivo del ricorso principale lamenta, allora, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 161-162 c.p.c. e 6, comma nono, L. 24 dicembre 1969 numero 990 come introdotto dall’articolo 1 L. 7 agosto 1990 numero 242, con riferimento agli articoli 163 bis e 164 c.p.c., per avere il giudice d’appello dichiarato nulla la citazione introduttiva del giudizio numero 1462/1999 R.G. davanti al Tribunale di Grosseto per violazione del termine di comparizione. Osservano i ricorrenti, come reale nucleo del loro diffuso motivo, che la corte territoriale ha ritenuto che, qualora il convenuto si costituisca e non venga fissata una nuova udienza, anche se si difende nel merito sussiste nullità, e ciò sulla base di giurisprudenza che non sarebbe pertinente al contrario, la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che l’articolo 164, terzo comma, c.p.c. presuppone una costituzione del convenuto finalizzata solo alla deduzione della nullità, e non anche allo svolgimento di difese di merito, poiché in tal caso si verificherebbe la sanatoria della citazione. La doglianza è sostanzialmente fondata. 2. La corte territoriale ha ritenuto nulla la citazione di UCI per mancato rispetto del termine di comparizione disposto dalla normativa, indicata nella rubrica del motivo e ratione temporis applicabile, uniformandosi ad una - non recente - pronuncia, Cass. sez. 2, 2 luglio 2004 numero 12129 per cui se la parte rispetto alla quale non è stato osservato il termine di comparizione si costituisce la costituzione sana la citazione dalla sua nullità soltanto se la parte non chiede disporsi nuova udienza ex articolo 164, terzo comma, c.p.c. nel caso invece in cui il convenuto lo chieda, anche se estende la difesa al merito la sua costituzione non esplica alcun effetto sanatorio, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa , onde, se il giudice non dispone una nuova udienza nel rispetto del termine, rimane la nullità della citazione, con ogni logica ripercussione sugli atti processuali successivi. Richiamano invece i ricorrenti Cass. sez. 6-3, ord. 16 ottobre 2014 numero 21910, che espressamente diverge dalla lettura di Cass. sez. 2, 2 luglio 2004 numero 12129, rettificandola nel senso che, se il convenuto, costituendosi, oltre ad eccepire la nullità della citazione per violazione del termine di comparizione e a chiedere la fissazione di altra udienza nel rispetto del termine ai sensi dell’articolo 164, terzo comma, c.p.c., svolge anche le sue difese, non sussiste il presupposto per l’applicazione, appunto, dell’articolo 164, terzo comma, c.p.c., dal momento che la seconda udienza si trova ad essere priva di scopo. Seguendo questa impostazione, dunque, qualora il convenuto si difenda oltre la soglia, per così dire, del difetto di rito alla cui correzione è finalizzato l’articolo 164, terzo comma, c.p.c., tale difesa attesta l’assenza di un concreto pregiudizio difensivo subito dal convenuto per la violazione del termine a comparire, onde la sua costituzione, il cui contenuto apporta proprio tale dimostrazione, sana la nullità formalmente prevista, altrimenti, dall’articolo 164, terzo comma, c.p.c Si rientra, anzi, nella regola generale che quest’ultima norma detta nella sua prima parte la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione , subordinando l’applicazione dell’eccezione disposta nella parte finale ad una concreta lesione del diritto difensivo del convenuto, così da evitare che l’eccezione di inosservanza dei termini a comparire o della mancanza dell’avvertimento ex articolo 163 numero 7 c.p.c. produca un mero effetto di rallentamento e aggravamento della sequenza processuale senza soccorrere alcuna reale necessità di tutela di chi l’eccezione ha proposto. 3. La chiave ermeneutica delle norme processuali, d’altronde, è proprio l’effettività della posizione giuridica che presidiano, trattandosi di norme di natura teleologica, e non valevoli di per sé come le norme sostanziali cfr. da ultimo Cass. sez. 1, 21 novembre 2016 numero 23638, Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014 numero 26831 e Cass. sez. L, 19 marzo 2014 numero 6330 . Lo conferma, a proposito della questione in esame, a ben guardare anche una ulteriore pronuncia massimata. La lettura formale di Cass. sez. 2, 2 luglio 2004 numero 12129 viene infatti citata come condivisibile da Cass. sez. 2, 16 ottobre 2014 numero 21957 - di coincidente contemporaneità rispetto all’ordinanza appena esaminata -, e questa citazione viene a costituire la massima che le è stata attribuita. Ma, in realtà, la sentenza del 2014 inserisce il riferimento alla sentenza del 2004 nella sua motivazione senza conferirgli alcuna incidenza sulla sua decisione, non applicandone il principio, sia perché in quel caso non c’era stata espressa istanza di fissazione di nuova udienza, sia perché il giudice di legittimità ha - significativamente - ritenuto che il termine di comparizione fosse stato restituito in modo implicito, così pervenendo, per altra via imposta dall’alterità della fattispecie, allo stesso criterio adottato nell’ordinanza sopra richiamata, ovvero la concretezza della lesione del diritto difensivo. Nella motivazione della Cass. sez. 2, 16 ottobre 2014 numero 21957 si rileva invero che il termine di comparizione di fatto era stato poi concesso dal giudice che aveva più volte rinviata l’udienza di trattazione , per cui non si comprende in qual modo la difesa della parte possa essere stata realmente inculcata o limitata dall’iniziale concessione di un termine a comparire inferiore a quello di legge . Condivisibile, in conclusione, è il puntualizzante chiarimento sul presupposto della nullità apportato da Cass. sez. 6-3, ord. 16 ottobre 2014 numero 21910, cioè dalla giurisprudenza richiamata dai ricorrenti nel motivo in esame. L’accoglimento di quest’ultimo, ovvero l’accertamento dell’erroneità della dichiarazione di nullità della citazione e di tutti gli atti processuali susseguenti resa dalla corte territoriale nella sentenza non definitiva, si ripercuote su tutta l’attività istruttoria che conseguentemente la corte ha disposto e sulla successiva sentenza definitiva, logicamente assorbendo, pertanto, tutti gli altri motivi del ricorso che a ciò infatti attengono. Il che, sempre seguendo una via logica prima ancora che giuridica, conduce pure all’assorbimento del ricorso incidentale, avendo questo per oggetto la decisione di merito della corte territoriale che cade in conseguenza della erroneità della decisione di rito che ne è stato presupposto. Pertanto, il ricorso principale deve essere accolto, assorbito il ricorso incidentale, e devono essere cassate entrambe le sentenze del giudice d’appello con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale, anche per le spese del presente grado. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa entrambe le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese del grado, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.