Solo gli errori “meramente percettivi” giustificano il ricorso alla revocazione

L’errore revocatorio si individua in quello meramente percettivo, tale da avere indotto la Corte di Cassazione a fondare la sua valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto, positivamente acquisito o escluso nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto – denunciato come erroneamente percepito – sia stato oggetto di giudizio.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 9673/2017 della Corte di Cassazione, depositata il 14 aprile scorso. La fattispecie. Con atto di citazione notificato nel 2002 alla Fondazione organizzatrice di un primario festival cinematografico italiano, un uomo chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente patiti in occasione della presentazione fuori concorso – nel 1988 – del film La Tentazione di Cristo”, previa declaratoria della lesività di tale proiezione del sentimento religioso cristiano, in quanto dileggiatore della figura del Redentore. Il Tribunale adito accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Fondazione e rigettava le ulteriori domande. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Venezia e dalla Corte di Cassazione successivamente adita dall’attore soccombente. Contro tale ultima pronuncia l’attore veniva da ultimo proposto ricorso per revocazione ex artt. 391- bis e 395, n. 4, c.p.c La revocazione ex art. 395 c.p.c. riguarda solo gli atti interni del giudizio di cassazione. Il ricorrente in revocazione lamentava che l’ordinanza impugnata fosse fondata sulla supposizione della declaratoria di intervenuta prescrizione del capo autonomo della domanda relativa all’accertamento della offensività del film, la cui verità sarebbe esclusa ex actis , avendo la Corte di appello disatteso nel merito tale domanda, ancorché con argomenti erronei. Respingendo il ricorso, gli Ermellini hanno precisato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’errore revocatorio si individua in quello meramente percettivo e tale da avere indotto la Corte di Cassazione a fondare la sua valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza o esistenza di un fatto, positivamente acquisito o escluso nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto – denunciato come erroneamente percepito – sia stato oggetto di giudizio. La realtà del processo cui va fatto riferimento – prosegue la Corte – è quella propria del giudizio di cassazione. L’errore deve, in altre parole, riguardare gli atti interni di tale giudizio, quelli cioè che la Corte di Cassazione esamina direttamente con una propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio. Resta quindi esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, sarebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1 dicembre 2016 – 14 aprile 2017, n. 9673 Presidente Bernabai – Relatore Sambito Ritenuto in fatto L’Avv. C.I. , con citazione notificata il 16 febbraio 2002, convenne in giudizio la fondazione OMISSIS per sentirla condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della presentazione fuori concorso, nell’anno 1988, del film omissis , previa declaratoria della lesività di tale filmato del sentimento religioso cristiano, in quanto dileggiatore della figura del Redentore. Il Tribunale adito accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Fondazione e rigettò nel resto la domanda e la decisione fu confermata dalla Corte d’Appello. Il ricorso per cassazione, proposto dal soccombente, fu respinto da questa Corte, che, con ordinanza n. 9510 depositata il 18.4.2013, confermò la sussistenza della prescrizione e ritenne assorbito l’esame dei rimanenti motivi, perché attinenti al merito. L’Avv. C. ha proposto ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395, n. 4 cpc, di detta ordinanza, al quale la Fondazione ha resistito controricorso. Depositata la relazione ex art. 380 bis cpc, e depositate memorie da entrambe le parti, alla pubblica udienza del 16.2.2016, alla quale la causa è stata chiamata, la Corte ha rinviato a nuovo ruolo, a seguito dell’eccezione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti del Consigliere che aveva redatto la relazione e che componeva il Collegio. Il ricorrente ha, infine, depositato memoria. Osserva in diritto 1. Va, preliminarmente, rigettata l’istanza di rinvio avanzata dal ricorrente in udienza perché la causa sia decisa in diversa composizione la presenza nel Collegio odierno di uno dei Consiglieri che componevano quello che ha tenuto l’udienza del 16.2.2016 non ne comporta alcuna incompatibilità, tenuto conto che il rinvio a nuovo ruolo con un Collegio diverso , in quella sede disposto, è da intendersi riferito, in consecuzione dell’eccezione di ricusazione formulata dal ricorrente, al solo redattore della relazione ex art. 380 bis cpc oggi non presente e non anche a tutti gli altri componenti. 2. Va, quindi, disattesa, non sussistendone i presupposti, l’istanza di riunione del presente giudizio, avente ad oggetto la revocazione di un’ordinanza di questa Corte, con altro chiamato all’odierna udienza, pendente tra le stesse parti e relativo ad un ordinario ricorso per cassazione, tenuto conto che l’identità delle questioni dedotte, su cui l’istanza si fonda, è eventuale, potendo valere, solo, in ipotesi di favorevole giudizio rescindente. 3. Col proposto ricorso, si lamenta che l’ordinanza impugnata è fondata sulla supposizione della declaratoria di intervenuta prescrizione del capo autonomo di domanda relativo all’accertamento dell’offensività dell’invito del film , la cui verità è esclusa ex actis , avendo la Corte territoriale disatteso nel merito tale domanda, ancorché con argomenti erronei. 4. Il ricorso è inammissibile. Premesso che l’errore nell’indicazione dell’ordinanza revocanda costituisce una mera svista - essendo stata depositata quella esatta ed essendo la censura formulata con essa coerente - va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. SU n. 26022 del 2008 Cass. n. 22868 del 2012 Cass. n. 27451 del 2013, n. 8472 del 2016 , l’errore revocatorio si individua in quello meramente percettivo e tale da aver indotto la Corte di cassazione a fondare la sua valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza od esistenza di un fatto, positivamente acquisito od escluso nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale sempre che dalla stessa decisione non risulti che quello stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio. Va precisato che la realtà del processo cui va fatto riferimento è quella propria del giudizio di cassazione l’errore deve riguardare gli atti interni di tale giudizio, quelli cioè che la Corte esamina direttamente con una propria ed autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio. 5. Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, co 1, n. 4 cpc Cass. n. 22171 del 2010 n. 16447 del 2009 n. 26022 del 2008 n. 17443 del 2008 n. 5075 del 2008 n. 14608 del 2007 n. 24856 del 2006 n. 8295 del 2005 . 6. In applicazione di tali principi, si è ritenuto che l’assunto secondo cui la sentenza di cassazione abbia male compreso i motivi di ricorso esuli dall’ambito del vizio revocatorio Cass. n. 9836 del 2012, Cass. SU n. 13181 del 2013 ulteriormente precisandosi, in tema di omesso esame di un motivo di ricorso, che il vizio revocatorio è ravvisabile non per il fatto che la motivazione della sentenza risulti non avere esaminato il motivo pur presente naturalmente senza enunciare alcunché che giustificasse in iure tale mancato esame , ma, solo, laddove la sentenza riveli che l’omesso esame del motivo è stato frutto dell’erronea supposizione della sua inesistenza, che era invece incontrastabilmente presente cfr. Cass. n. 11530 del 2016 . 7. A tale stregua, risulta evidente come l’errore che il ricorrente addebita all’ordinanza impugnata non integri il vizio revocatorio, ma deduca un inammissibile errore di giudizio perché ascrive alla Corte di non aver compreso l’ambito della statuita prescrizione in tesi, limitata alla sola domanda risarcitoria e di aver omesso esame dei motivi attinenti alla domanda non prescritta accertamento dell’offensività dell’invito del film , in contrasto con la statuizione dell’ordinanza che ha, espressamente, affermato che la sentenza d’appello ed il giudizio di legittimità sono incentrati sulla prescrizione dell’azione risarcitoria , ed ha perciò ritenuto superfluo l’esame dei rimanenti motivi, attinenti al merito, evidentemente assorbiti . 8. Del resto, di ciò mostra di aver consapevolezza lo stesso ricorrente laddove riconosce un uso un tantino forzato dell’istituto processuale della revocazione pag. 44 lett. b della memoria illustrativa pre-camerale ed ammette la strumentalità dell’impugnazione, proposta allo scopo di trattare contemporaneamente il presente procedimento con altro ricorso - quello oggetto dell’istanza di riunione - e, così, rafforzare le argomentazioni inerenti al merito pag. 41 stessa memoria, in cui si illustra la strategia processuale . 9. Resta da aggiungere che a l’invocata sentenza additiva della Corte Cost. n. 207 del 2009 si è limitata ad estendere per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell’art. 375, co 1, n. 1 cpc l’esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, co 1, n. 4 , dello stesso codice, ma non ha alterato l’ambito di operatività dell’istituto della revocazione per errore di fatto, anzi ribadendo trattarsi di un errore di tipo percettivo b la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n 4 , cpc. - nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione - non si pone in contrasto con gli ara. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, qualunque sia il rango da riconoscere a tali norme, visto che esse non contengono alcuna disposizione contrastante con la regola che esclude dai mezzi ordinari di impugnazione le sentenze della Corte di cassazione Cass. n. 1430 del 2016 in motivazione e Cass. n. 8472 del 2016 c il sistema non viola neppure il diritto dell’Unione Europea, non recando alcun vulnus al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea riconosce, da un lato, l’importanza del principio della cosa giudicata, cui si perviene mediante la predisposizione ordinata e predefinita di mezzi processuali, in modo che il processo abbia una sua fine, e sia così garantita la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, ed una buona amministrazione della giustizia, e rimette, dall’altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli stati membri Cass. SU n cfr. C.G. 3.9.2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, intervenuta su questione pregiudiziale proposta proprio da questa Corte, tali espressi termini, Cass. n. 19570 del 2015 . 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre accessori. Ai sensi dell’art. 13 co 1 quater del dPR n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.