Se non viene esperito il tentativo di mediazione obbligatoria…

La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda giudiziale, talché il differimento del processo dovuto a causa della mancanza dell’esperimento del procedimento di mediazione non fa venire meno le preclusioni processuali che, medio tempore, sono maturate.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 9557/2017 depositata il 13 aprile. Il caso. Le locatarie di un immobile ottenevano un decreto ingiuntivo nei confronti della propria locatrice per la restituzione del deposito cauzionale versato. L’ingiunta proponeva opposizione avanzando domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento di danni arrecati all’immobile locato, nonché il rimborso di oneri accessori non pagati. Il Tribunale di Roma in prima istanza, e successivamente la Corte d’appello, revocavano il decreto ingiuntivo condannando le conduttrici al pagamento di quanto dovuto in favore dell’opponente. Le locatrici, successivamente, ricorrono in Cassazione denunziando la violazione o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. con riferimento all’art. 420 c.p.c. ed in relazione all’art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 416 c.p.c La Cassazione rigetta il ricorso. Il ruolo del procedimento di mediazione. La mediazione consiste, come noto, nell’attività svolta da un professionista terzo imparziale, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, una lite, tra più parti. Essa costituisce uno strumento volto al superamento delle lungaggini processuali e alla diminuzione del carico giudiziale, in virtù del quale chiunque sia parte di una controversia civile può liberamente cercare di addivenire alla soluzione della lite attraverso la ricerca bonaria di un accordo con la propria controparte. In alcuni specifici casi la mediazione, disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010, è imposta dalla legge. Il riferimento è alle materie elencate nell’art. 5 del decreto citato, tra cui è menzionata la materia della locazione, che nel caso di specie qui interessa. Nei casi citati dalla disposizione sopra richiamata, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità ossia deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio , e non di proponibilità della domanda giudiziale, talché laddove questa non sia stata esperita, il giudice è tenuto sempre ai sensi dell’art. 5 ad assegnare un termine 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia stata proposta senza ricorrere previamente al procedimento di mediazione, e venga proposta dal convenuto in giudizio la relativa eccezione, si determina un semplice differimento dell’attività giudiziale di un processo che si intende già pendente per via della proposizione della domanda attorea , restando ferme le decadenze e le preclusione che, medio tempore, si verificano. È quello che si è verificato nel caso concreto la costituzione tardiva delle locatrici e quindi la preclusione di produrre documenti nel rito locatizio avvenuta solo all’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c., non fa venir meno le preclusioni già maturate, in quanto se il legislatore avesse voluto tacciare di inefficacia le attività svolte in assenza del previo procedimento di mediazione, avrebbe previsto una dichiarazione di improcedibilità della domanda nonché la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, cosa che invece non è avvenuta. Secondo i giudici della Suprema Corte, inoltre, a nulla rileva l’introduzione del comma 1- bis all’art. 5 d.lgs. n. 28/10 che riproduce il comma 1 dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 272/12 in quanto non applicabile al caso sottoposto alla loro attenzione art. 84, comma 2, d.l. n. 69/13 conv. l. n. 98/13 . I documenti proposti tardivamente non possono essere presi in considerazione. Conseguenza logica della natura di condizione di procedibilità del procedimento di mediazione è quella in base alla quale i documenti prodotti dalle locatarie costituitesi tardivamente e quindi una volta maturati i termini per la produzione di documenti che dimostravano, anche se in via presuntiva, l’avvenuto pagamento delle somme pretese dalla locatrice non possono essere poste alle base della decisione. In altri termini, la Corte ha ritenuto non sussistente in atti la prova del dedotto pagamento, non potendosi ravvisare alcuna violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9557 Presidente Chiarini – Relatore Tatangelo Fatti di causa A.F. e C.G. ottennero un decreto ingiuntivo nei confronti di V.M. per l’importo di Euro 2.200,00, a titolo di restituzione del deposito cauzionale versato per un contratto di locazione. L’ingiunta propose opposizione ed avanzò domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni arrecati all’immobile locato dalle conduttrici ed il rimborso di oneri accessori non pagati. Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione e le domande riconvenzionali della locatrice opponente e la condannò al pagamento di un importo pari ad Euro 2.600,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese di lite. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato le conduttrici opposte al pagamento dell’importo di Euro 103,70 in favore dell’opponente, dichiarando compensate le spese del doppio grado di giudizio. Ricorrono la A. e la C. , sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la V. . Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., con riferimento all’art. 420 c.p.c. ed in relazione all’art. 5 D. lgs. 28/2010 . Il motivo è infondato. Le ricorrenti, conduttrici opposte nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per la restituzione del deposito cauzionale, soggetto alle forme del rito locatizio, si sono costituite tardivamente in detto giudizio, solo all’udienza di discussione di cui all’art. 420 c.p.c Hanno eccepito costituendosi l’improcedibilità dell’opposizione, per non essere stato posto in essere il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Il giudice ha quindi assegnato il termine per iniziare il procedimento di mediazione ed effettuato un rinvio a data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6 della legge richiamata, in applicazione della predetta disposizione. Esperito senza esito il procedimento di mediazione, il giudizio è poi proseguito, e l’opposizione è stata accolta in primo grado, sulla base dei documenti prodotti dalle opposte al momento della loro costituzione, che il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrare almeno in via presuntiva l’avvenuto pagamento delle somme pretese dalla locatrice. La locatrice opponente ha proposto appello, sostenendo che dei documenti in questione non avrebbe dovuto tenersi conto in quanto prodotti tardivamente. La corte di appello ha accolto il gravame, affermando che la costituzione tardiva nel rito locatizio preclude la produzione di documenti. Le ricorrenti censurano la decisione di secondo grado, sostenendo che l’improcedibilità della domanda giudiziale prima dell’esperimento del procedimento di mediazione comporterebbe che le preclusioni processuali non potrebbero maturare fino a che tale procedimento non venga svolto in concreto. La corte di appello ha osservato, in senso contrario, che la mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e che, in mancanza di essa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, il giudice opera un semplice rinvio della successiva udienza il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione . Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi. L’interpretazione della disposizione operata dalla corte di appello va condivisa. Se il legislatore avesse inteso stabilire l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati. È invece prevista la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento. Se ne ricava che le attività processuali svolte sono valide ed efficaci e quindi che le eventuali preclusioni già maturate restano ferme nel corso del successivo svolgimento del giudizio. D’altra parte, la disposizione invocata dalle ricorrenti a sostegno dei loro assunti e precisamente il comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima C. Cost., sentenza 6 dicembre 2012 n. 272 , e quindi non è applicabile nel presente giudizio nel quale peraltro la decadenza si era già verificata cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16450 del 18/07/2006, Rv. 591494 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 16/02/2007, Rv. 596057 01 Sez. 3, Sentenza n. 18847 del 09/07/2008, Rv. 604399 01 Sez. 3, Sentenza n. 9329 del 20/04/2010, Rv. 612703 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 20381 del 20/11/2012, Rv. 624199 01 . Né può ritenersi applicabile l’analoga disposizione successivamente introdotta con il comma 1-bis che sostanzialmente riproduce il precedente comma 1, dichiarato incostituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, ad opera dell’art. 84 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98. La nuova disposizione non è infatti applicabile ai giudizi iniziati prima del decorso di trenta giorni dalla sua entrata in vigore ai sensi dell’art. 84, comma 2, del decreto legge citato . Ne consegue che in realtà il presente giudizio non può affatto ritenersi soggetto alla condizione di procedibilità dell’esperimento del procedimento di mediazione. 2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 416 c.p.c. . Il motivo è infondato. La corte di appello non ha affatto ritenuto l’eccezione di pagamento una eccezione in senso stretto, né ha escluso la possibilità di rilevarla eventualmente anche di ufficio. Ha semplicemente ritenuto precluse le produzioni documentali delle opposte, in quanto costituitesi in giudizio tardivamente, e quindi ha ritenuto non sussistente in atti la prova del dedotto pagamento, non potendo prendere in considerazione i documenti che - secondo le ricorrenti - lo avrebbero dimostrato. Di conseguenza, nessuna violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c. può ravvisarsi nella pronunzia impugnata. 3. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della controricorrente, Giovanni Rabacchi, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna le ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Giovanni Rabacchi ai sensi dell’art. 93 c.p.c Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.