Quando declina la propria competenza, il giudice deve anche provvedere sulle spese giudiziali

La decisione sulla competenza chiude il processo davanti al giudice che emette la pronuncia, motivo per cui egli deve disporre anche a proposito delle spese di lite.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7010/17 depositata il 17 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Roma aveva confermato tramite ordinanza quanto deciso dal Tribunale, rilevando la propria incompetenza per valore in favore del GdP. Così facendo, però, aveva rimesso a quest’ultimo anche la regolazione delle spese della fase svoltasi dinanzi a sé . Ed è proprio questo il motivo di doglianza che una delle parti propone in Cassazione. La liquidazione delle spese di lite. Si sostiene, infatti, che l’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito deve contenere anche la liquidazione delle spese di lite, nonostante la riforma ex l. 69/09, che ha apportato modifiche all’art. 44 c.p.c. efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza” . La Corte di Cassazione ritiene tale motivo fondato, richiamando l’ordinanza n. 21565/11, secondo la quale, nel regime delle norme appena citate, il giudice di merito, declinando la competenza deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui come si deduce anche dal riferimento rimasto nel primo comma dell’art. 91 c.p.c Non essendovi ragioni per discostarsi da tale orientamento, la sentenza va cassata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 2 febbraio – 17 marzo 2017, n. 7010 Presidente Amendola– Relatore Barreca Fatto e diritto Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale che, dichiarando con ordinanza la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, aveva rimesso a quest’ultimo anche la regolazione delle spese della fase svoltasi dinanzi a sé ha quindi respinto il gravame dichiarando inammissibile l’appello e condannato l’appellante alle spese del grado avverso la sentenza l’avv. D.M.P. propone ricorso con un motivo Unicredit S.p.A. si difende con controricorso ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. il decreto è stato notificato come per legge parte resistente ha depositato memoria. Considerato che con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 44, 91, 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , sostenendosi che, con l’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito vanno liquidate le spese di lite, anche dopo la riforma di cui alla legge n. 69/09, che ha modificato l’art. 44 cod. proc. civ. Si invoca, quindi, la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. il motivo è fondato, per le ragioni già esposte nella pronuncia di questa Corte di cui all’ordinanza n. 21565/11, con la quale si è affermato il seguente principio di diritto Nel regime di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l’ordinanza di cui al primo comma dell’art. 279 cod. proc. civ. nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell’art. 91 cod. proc. civ., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia cfr., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 23359/11 poiché non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata dato che non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito. Tenuto conto delle ragioni esposte nel controricorso, tra cui soprattutto la soccombenza nel merito dinanzi al Giudice di Pace della parte qui vittoriosa, si è in presenza di una situazione che consente di compensare le spese dei gradi di merito per gravi ed eccezionali ragioni non si applica infatti al presente giudizio, in quanto iniziato il 6 ottobre 2014, la norma dell’art. 92, comma secondo, come introdotta dal decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014, poiché, ai sensi del secondo comma dell’art. 13 la disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che è stata fissata all’11 novembre 2014 vanno regolate secondo soccombenza le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore del ricorrente nell’importo complessivo di Euro 450,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo unificato, IVA e CPA come per legge.