Uno in più sul motorino, la responsabilità è anche del conducente

La messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza, ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, determina la cooperazione colposa nella condotta causativa dell’evento dannoso. In tal senso la responsabilità va ripartita tra il conducente e il trasportato.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 6481/17 depositata il 14 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Taranto confermava la sentenza di primo grado che rigetta la domanda per il risarcimento danni proposta dall’attore, rimasto coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale aveva riportato lesioni personali. Determinante ai fini del giudizio è stata la presenza irregolare dell’attore sul ciclomotore, che incidendo irreparabilmente sul sinistro comportava l’assorbimento di ogni altra responsabilità. Il concorso colposo del trasportato. Sottoposto il caso alla Cassazione, quest’ultima ritiene che in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti . La circostanza che il trasportato abbia concorso, però, a causare il sinistro non può comportare l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti. Infatti, qualora avvenga la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza , ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa nella condotta causativa del fatto evento dannoso . Pertanto, contribuendo la condotta colposa alla verificazione del danno al giudice è rimesso l’accertamento della quantificazione di questo in misura percentuale. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice d’appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1° dicembre 2016 – 14 marzo 2017, n. 6481 Presidente Chiarini – Relatore Sestini Fatti di causa M.G. riportò lesioni personali a seguito di un sinistro stradale in cui erano rimasti coinvolti il ciclomotore sul quale era trasportato, di proprietà di P.F. e condotto da P.D. , e l’autovettura condotta dal proprietario S.C. agì pertanto per il risarcimento dei danni convenendo in giudizio i predetti P. e il S. nonché le rispettive compagnie assicuratrici, Assicuratrice Levante Norditalia s.p.a. poi Carige Ass.ni e Sara Assicurazioni. Il giudice di prime cure rigettò la domanda, con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto sul rilievo che la presenza irregolare del M. sul ciclomotore aveva inciso in modo determinante sul sinistro, sì da assorbire ogni altra responsabilità ex art., 1227, 2 co. c.c Ricorre per cassazione il M. , affidandosi a due motivi resiste la sola Sara Assicurazioni a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo erronea applicazione dell’art. 170, II C.d.S. , violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ., nonché erronea applicazione dell’art. 1227, II comma cod. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2055 cod. civ anche con riguardo alle prescrizioni di cui all’art. 2697 cod. civ. , il ricorrente deduce che - la circostanza che il trasporto di un passeggero sul ciclomotore sia vietato non comporta l’opponibilità al terzo trasportato delle condizioni di polizza che escludono la copertura assicurativa - l’infrazione del divieto di trasportare un passeggero sul ciclomotore non può dar luogo a responsabilità civile, esclusiva o concorrente, del trasportato nel caso in cui nel suo processo causativo l’infrazione medesima non trovi utile inserimento - non risulta fornito alcun elemento atto a giustificare l’applicazione dell’art. 1227, 2 co. c.c. - al terzo trasportato giova la presunzione di cui all’art. 2054, 2 co. c.c. nei confronti di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, con consequenziale applicazione della solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c 2. Il secondo motivo prospetta insufficiente e per certi versi contraddittoria motivazione in merito alla ricostruzione del fatto e all’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’attore, nonché omessa motivazione circa l’asserita non considerata attendibilità degli apporti probatori forniti dall’escussione testimoniale . 3. Rilevata l’inammissibilità del secondo motivo che prospetta un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c., non più applicabile ratione temporis , ritiene il Collegio che il primo motivo meriti accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni - in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti, salvi gli effetti dell’azione di regresso nei rapporti interni fra gli stessi - la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare - per ciò solo - l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti oltreché dei proprietari dei relativi mezzi , ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato - ove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra trasportato e conducente/i coinvolto/i, potrà eventualmente trovare applicazione il paradigma di cui all’art. 1227, 1 co. c.c. cfr. Cass. n. 10526/2011 qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art. 170 cod. strada sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” cfr. anche Cass. n. 11947/2006 e Cass. n. 11698/2014 . 3.1. La sentenza va dunque cassata, con rinvio al giudice di merito perché rivaluti la vicenda alla luce dei principi sopra richiamati. 4. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo, dichiarando inammissibile il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, in diversa composizione.