Notifica telematica dell’atto di appello dopo le ore 21: quando si perfeziona?

Se la notifica telematica dell’atto di appello viene effettuata dopo le ore 21 deve considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo o si applica il principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e il destinatario?

Il caso. La Corte d’appello di Firenze sentenza n. 189/17, depositata il 26 gennaio si è pronunciata in via preliminare sull’eccezione di tardività dell’impugnazione presentata dalla parte appellata che lamentava l’avvenuto decorso del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dal momento che l’appellante aveva notificato l’atto di appello dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile in violazione degli artt. 147 c.p.c. e 16- septies d.l. n. 179/2012. Quando si applica il principio della scissione dell’efficacia della notifica? La Corte territoriale ritiene infondata l’eccezione proposta dall’appellata poiché l’art. 16- septies d.l. n. 179/2012 ai sensi del quale la notificazione eseguita dopo le ore 21 si deve intendere perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, deve essere letto alla luce del principio della scissione dell’efficacia della notifica per il notificante e il destinatario come confermato da Cass., S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822 . Tale principio, a seguito dell’introduzione dell’art. 3- bis l. n. 53/1994 operata dall’art. 16-quater d.l. n. 179/2012, trova applicazione anche in caso di notifiche effettuate dall’avvocato tramite PEC per il notificante, deve intendersi perfezionata nel momento in cui viene generata la RAC mentre per il destinatario si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la RdAC. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Corte d’appello di Firenze, sez. Specializzata in materia di impresa, sentenza 16 dicembre 2016 26 gennaio 2017 Presidente Monti Consigliere Estensore Afeltra