Risarcimento danni da circolazione stradale: quando può dirsi tempestivo l’appello?

In tema di sinistri stradali regolati dall’art. 3 l. n. 102/2006, qualora la decisione di primo grado, al momento dell’abrogazione di tale disciplina, operata dalla l. n. 69/2009, sia ancora impugnabile, la causa deve considerarsi pendente. La nozione di pendenza deve comprendere anche la fase di quiescenza del decorso dei termini per la proposizione dell’impugnazione.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 5788/17 depositata l’8 marzo. Il caso. Il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda di risarcimento danni da circolazione stradale formulata dall’attore nei confronti del convenuti. Impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale quest’ultimo dichiarava l’appello inammissibile per tardività, poiché ritenuto regolato dall’ordinaria disciplina codicistica e, pertanto, da proporre con citazione da notificare nel termine lungo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. L’attore ricorre in Cassazione deducendo, al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di merito, la tempestività del ricorso. La tempestività dell’appello. Il Collegio di legittimità afferma che in tema di sinistri stradali regolati dall’art. 3 l. n. 102/2006, qualora la decisione di primo grado, al momento dell’abrogazione di tale disciplina operata dalla l. n. 69/2009 , fosse ancora impugnabile, la causa deve considerarsi pendente . Pertanto, in caso di giudizio di primo grado instaurato con il rito del lavoro, in appello si devono osservare i termini perentori per il deposito del ricorso ex art. 434 c.p.c., intendendo, in tal senso, la nozione di pendenza del giudizio come comprensiva anche della fase di quiescenza del decorso dei termini per la proposizione delle impugnazioni . Nella fattispecie, sulla scorta dell’orientamento appena riportato, l’appello deve considerarsi tempestivo. La Suprema Corte accoglie, così, il ricorso, cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 1° dicembre 2016 – 8 marzo 2017, numero 5788 Presidente/Relatore Chiarini Fatti di causa Con sentenza numero 1073/2010 del 7 aprile 2010 il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda di risarcimento danni da circolazione stradale formulata nelle forme e con le modalità stabilite dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, numero 102 da D.L.L. nei confronti di A.C.S. , T.C. e della S.p.A. Ina Assistalia. Con sentenza numero 12970/2013 del 13 giugno 2013 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto da D.L.L. con ricorso depositato il 7 aprile 2011 notificato, in uno al decreto di fissazione dell’udienza, in data 3/10 giugno 2011 abrogato il rito ex lege 102/2006, il giudice dell’impugnazione riteneva l’appello regolato dalla ordinaria disciplina codicistica e, pertanto, da proporre con citazione da notificare nel termine lungo maggiorato del periodo di sospensione feriale decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. D.L.L. propone ricorso, articolato in unico motivo, per la cassazione di questa sentenza resiste, con controricorso, la S.p.A. Generali Italia nuova denominazione sociale della S.p.A. Ina Assitalia . Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione Con l’unica, articolata censura, il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 della legge 18 giugno 2009, numero 69 nonché degli artt. 39, 327 e 439 cod. proc. civ Assume, in particolare, che la disposizione abrogatrice del rito ex lege 102/2006 dettata con l’articolo 53 della legge numero 69 del 2009 ha previsto, quale disciplina transitoria, la applicabilità delle forme procedimentali abrogate a tutte le controversie pendenti alla vigenza della legge numero 69 del 2009, con norma da intendersi riferita non soltanto ai giudizi pendenti in primo grado pertanto, l’appello in discorso, introdotto anche in ossequio al principio dell’ultrattività del rito con ricorso depositato nell’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, doveva considerarsi tempestivo. Il motivo è fondato. Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte, in tema di sinistri stradali regolati dall’articolo 3 della legge numero 102 del 2006, qualora la decisione di primo grado, al momento dell’abrogazione di tale disciplina operata dalla legge numero 69 del 2009, fosse ancora impugnabile, la causa, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, della legge numero 69 cit., deve considerarsi pendente, sicché, in caso di giudizio di primo grado instaurato con il rito del lavoro, in appello debbono essere osservati i termini perentori per il deposito del ricorso di cui all’articolo 434 cod. proc. civ., intendendosi la nozione di pendenza del giudizio come comprensiva anche della fase di quiescenza del decorso dei termini per la proposizione delle impugnazioni espressamente, sul tema, Cass. 06/02/2015, numero 2265 . Alla stregua di detto orientamento cui si intende dare continuità -, corretto l’uso del ricorso quale modus ingrediendi dell’appello, quest’ultimo era senza dubbio tempestivo, risultando pacificamente il deposito dell’atto introduttivo avvenuto nel termine perentorio stabilito dall’articolo 327 cod. proc. civ In accoglimento del ricorso, va disposta la cassazione con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, per il vaglio sulla fondatezza dei motivi di appello. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.