La parte decede o diviene incapace. Quali conseguenze per la notifica nella fase d’impugnazione?

La notificazione dell’impugnazione effettuata nei confronti di soggetti deceduti o persone divenute incapaci non porta alla declaratoria d’interruzione del processo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5685/17 depositata il 7 marzo. Il caso. La Corte d’appello di Palermo dichiarava la contumacia di due soggetti, osservando come questi non si fossero costituiti in giudizio. Una generica dichiarazione era stata resa dai procuratori di terzi secondo cui i due erano deceduti. Non era stata formulata declaratoria d’interruzione, perché tale comunicazione non proveniva dal loro procuratore, che aveva un mandato limitato al primo grado di giudizio. Avverso la pronuncia gli eredi dei defunti proponevano ricorso in Cassazione, lamentando che la notificazione era avvenuta nei confronti del procuratore costituito in prime cure e che il gravame doveva essere dichiarato perciò inammissibile. La notifica, infatti, non essendo stata rinnovata, era indirizzata alle parti decedute e non ai loro eredi. La morte o perdita di capacità della parte e le conseguenze. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso infondato, richiamando un articolato principio delle Sezioni Unite, espresso nella sentenza n. 15295/14 . L’omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, della morte o della perdita di capacità della parte costituita comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata . Tale posizione può modificarsi qualora, nella fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. . Nel caso di specie, gli eredi non si erano costituiti e il mandato non era valido per successivi gradi di giudizio, motivo per cui la statuizione di contumacia dei danti causa dei ricorrenti è, in conclusione, esatta dal punto di vista giuridico. Il ricorso viene quindi rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 24 gennaio – 7 marzo 2017, n. 5685 Presidente Tirelli – Relatore Sambito Fatti di causa La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 22.8.2011 in controversia relativa alla retrocessione di alcuni immobili ed alla determinazione di danni anche da spossessamento, riformò parzialmente le decisioni non definitiva e definitiva pronunciate dal Tribunale di Marsala, e, per quanto interessa, dichiarò la contumacia di P.V. e C.V. , osservando che i predetti non si erano costituiti in appello, e che la generica dichiarazione resa dai procuratori degli altri proprietari, secondo cui gli stessi erano deceduti, era inidonea a comportare la declaratoria d’interruzione, perché non proveniente dal loro procuratore, che aveva ricevuto il mandato limitato al primo grado di giudizio. Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso C.R.A.M. , quale erede di C.V. nonché P.G.D. e D.F. , quali eredi di P.V. , con un motivo. Il Comune ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Le parti costituite hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica. 2. Col proposto ricorso, si deduce la violazione degli artt. 101, 330 e 291 cpc, per avere la Corte d’Appello proceduto all’esame dell’impugnazione anche nei confronti di P.V. e C.V. , dichiarandoli contumaci, quando, invece, avrebbe dovuto dichiarare il gravame inammissibile, perché proposto con atto notificato il 4.2.2010 - presso il procuratore costituito in prime cure - nei confronti delle predette parti, decedute, rispettivamente, il 28.8.2003 e 1’11.4.2006, e non nei confronti di essi eredi, e perché il Comune non aveva operato alcuna rinnovazione della notifica nei confronti di esse giuste parti. 3. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15295 del 2014, modificando il precedente indirizzo hanno affermato il seguente principio In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. . La citata sentenza ha, tra l’altro, precisato che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito, ai sensi dell’art. 330, co 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cpc da parte del notificante, ciò che è appunto avvenuto nella specie. 4. In assenza di costituzione degli eredi, e tenuto conto che il mandato non era valido per gli altri gradi del giudizio sicché correttamente non ne è stata disposta l’interruzione , la statuizione di contumacia dei danti causa dei ricorrenti è, in conclusione, giuridicamente esatta, restando assorbita ogni altra questione. 5. Tenuto conto del mutamento della giurisprudenza intervenuto sulla questione qui in rilievo, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese.