Il giudizio di declaratoria di inefficacia di una misura cautelare è soggetto alla sospensione dei termini

Il procedimento volto declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare è giudizio ordinario a cognizione piena che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva, pertanto soggetto, anche nella fase di impugnazione, alla ordinaria sospensione feriale dei termini processuali.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 5624/17 depositata il 7 marzo. Il caso. La società ricorrente sottopone all’attenzione della Corte di Cassazione la questione relativa al giudizio avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di una misura cautelare. In particolare, essa chiede se tale giudizio sia soggetto o meno alla ordinaria sospensione feriale dei termini. La sospensione feriale dei termini. Gli Ermellini affermano che in relazione al giudizio di cognizione volto ad accertare con sentenza l’inefficacia di una misura cautelare manca una disposizione espressa che consenta di escludere agevolmente la sospensione feriale dei termini. Inoltre, prosegue il Collegio, il giudice adito ex articolo 669- decies c.p.c. mantiene la facoltà di adottare provvedimenti cautelari di sospensione o revoca del provvedimento già emesso. Pertanto, in virtù proprio del mantenimento in capo al giudice cha ha adottato il provvedimento di tali poteri cautelari, l’esigenza di celerità può dirsi assicurata. Sulla scorta di quanto appena riportato, la Corte afferma che il principio di diritto secondo cui il procedimento ex articolo 669- novies c.p.c., volto alla declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare, ove non sia configurabile la non contestazione del resistente, è giudizio ordinario a cognizione piena che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva, soggetto, anche nella fase di impugnazione, alla ordinaria sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla l. n. 742/1969 . Per tutti questi motivi la Corte accoglie il ricorso e provvede alle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 dicembre 2016 – 7 marzo 2017, numero 5624 Presidente Vivaldi – Relatore Rubino I fatti di causa Golden Chance Garment Manifacturing Asia Co. Limited d’ora innanzi, Golden Chance propone un motivo di ricorso per cassazione illustrato da memoria contro Doratex s.p.a., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza numero 329/2014, depositata il 6 marzo 2014 dalla Corte d’Appello di Brescia, con la quale è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto dalla Golden Chance avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare emesso dallo stesso tribunale. Questi i fatti rilevanti il giudice del Tribunale di Brescia, con decreto adottato inaudita altera parte , autorizzava un sequestro conservativo in favore della Doratex e nei confronti della Golden Chance. Con successiva ordinanza, il decreto concesso ante causam ed inaudita altera parte veniva revocato. Il reclamo proposto dalla Doratex avverso il provvedimento di revoca veniva accolto e, in sede di reclamo, il Tribunale di Brescia autorizzava nuovamente sequestro conservativo fino a concorrenza dell’importo di Euro 100.000,00, condannando anche Golden Chance al pagamento delle spese di lite. Il creditore dava attuazione al sequestro disposto con decreto ante causam nelle forme del pignoramento presso terzi, ed all’udienza fissata per la dichiarazione del terzo Golden Chance sosteneva che il titolo fosse stato caducato e che l’azione esecutiva non potesse essere proseguita il giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza di Golden Chance, dichiarava estinta l’esecuzione, in quanto illegittima ex tunc . Il reclamo di Doratex avverso il provvedimento di estinzione del procedimento esecutivo veniva rigettato. Quindi Doratex, con atto di citazione notificato il 21.12.2012 al terzo pignorato, dava attuazione al provvedimento autorizzativo di sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Brescia in sede di reclamo, depositato il 17.7.2012. Golden Chance, assumendo che il provvedimento di sequestro conservativo emesso in sede di reclamo avesse anch’esso perso efficacia, non essendo stato portato ad esecuzione nei trenta giorni successivi, chiese al Tribunale di Brescia di dichiararne l’inefficacia ex art. 669 novies e 675 c.p.c. La domanda veniva rigettata con sentenza depositata il 13.3.2013, sull’assunto che il difensore di Doratex avrebbe avuto diritto alla sospensione dei termini processuali adottata, in conseguenza del sisma del 2012, con d.l. numero 74 del 2012, convertito in legge numero 122 del 2012 che prorogò la sospensione al 31.12.2012, cui fece seguito il d.l. numero 174 del 2012, conv. in l. 213 del 2012, che prorogò ulteriormente la sospensione dei termini fino al 30 giugno 2013 , e che quindi l’esecuzione fosse stata tempestivamente intrapresa. L’appello di Golden Chance proposto con ricorso depositato il 23.10.2013 e notificato alla controparte il 15.11.2013 veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre sette mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Riteneva infatti la corte d’appello che il giudizio per la declaratoria di inefficacia di una misura cautelare non fosse soggetto alla sospensione feriale dei termini. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di impugnazione, la società ricorrente sottopone all’attenzione della Corte la questione se il giudizio avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia di una misura cautelare, proposto ex art. 669 novies c.p.c , sia soggetto o meno alla ordinaria sospensione dei termini feriali, ovvero se sia corretta la decisione della corte d’appello che ha ritenuto anche tale giudizio compartecipare della indiscussa natura cautelare del provvedimento il sequestro conservativo per la cui inefficacia si agisce la sentenza impugnata è stata depositata il 13.3.2013, il ricorso in appello è stato depositato il 23.10.2013 quindi esso risulterebbe fuori termine ove alla proposizione dell’impugnazione non si applicasse la sospensione feriale dei termini, mentre esso sarebbe tempestivo se tale disciplina si applicasse. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata, oltre a violare il citato articolo, abbia anche errato nel sussumere la fattispecie concreta all’interno dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, numero 742, sulla sospensione dei termini feriali, in quanto la eccezione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dal suddetto art. 3, riguarda solo i procedimenti aventi natura cautelare oltre le opposizioni all’esecuzione e le altre ipotesi specificamente previste e non si estende né al giudizio di cognizione e neppure al giudizio avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della misura cautelare. Sottolinea altresì che, laddove in caso di mancata opposizione sulla istanza di inefficacia della misura cautelare il giudice provvede con ordinanza, in caso di opposizione il giudice pronuncia sentenza immediatamente esecutiva e il procedimento, inizialmente semplificato, in caso di opposizione si trasforma in un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto la controversia sulla esistenza o meno della causa di inefficacia. Il ricorso è fondato. In tutti i giudizi scanditi da una prima fase, necessaria, che a seconda dei casi può essere sommaria o cautelare, a cui segua una fase eventuale a cognizione piena, solo per la prima fase sussistono le ragioni di urgente definizione che la sottraggono all’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, mentre per la fase successiva a cognizione piena si apre un giudizio ordinario, e non si giustifica più la deroga alla regola generale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale che, essendo una eccezione alla regola generale, deve peraltro essere interpretata restrittivamente , in mancanza di una previsione espressa. Nei procedimenti in materia di locazione, solo nel procedimento sommario di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto per morosità la sospensione feriale dei termini non si applica mentre per la fase successiva soggetta al rito locatizio, opera la sospensione v. Cass. numero 12979 del 2010, secondo la quale nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, numero 742, in relazione all’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, numero 12, solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso d’opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere d’urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, numero 742, per la successiva fase a rito ordinario, salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento . Anche nei procedimenti possessori, l’eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, numero 742, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario r.d. 30 gennaio 1941, numero 12 , opera con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell’urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini v. Cass. numero 3955 del 2008 . Per quanto concerne invece i giudizi di opposizione all’esecuzione, è principio consolidato che ad essi, nella più ampia accezione, si applichi l’eccezione alla regola della sospensione feriale, sia per la fase sommaria che per quella a cognizione piena, ed anche con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, ma ciò in virtù della espressa previsione contenuta nel rinvio, dall’art. 3 della legge numero 742 del 1969, all’art. 92 ord. giud. attese le ragioni di urgenza nel definire la sorte della esecuzione che perdurano nella fase di cognizione v. per tutte Cass. numero 22484 del 2014 . La Corte ha anche precisato che anche la sentenza che accerta l’obbligo del terzo a norma dell’art. 549 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis ed anteriore alla modifica di cui alla legge 24 dicembre 2012, numero 228 non è soggetta alla sospensione dei termini processuali, disposta dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, numero 742, poiché sussiste l’interesse alla sollecita definizione di tale giudizio, considerato che il processo esecutivo è, nell’attesa, sospeso v. Cass. numero 24047 del 2014 ed ha puntualizzato che il principio sancito dall’art. 3 della l. numero 742 del 1969, secondo cui le cause di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, trova applicazione anche al termine che riprende a decorrere dopo la sospensione disposta ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi che sia stata impugnata per revocazione, nonché al termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sulla revocazione v. Cass. numero 14972 del 2015 . Peraltro, questa Corte ha anche preso posizione escludendo la deroga alla sospensione feriale in materia di opposizione ad iscrizione ipotecaria, attesa la natura non esecutiva dell’iscrizione e la necessità di interpretare la deroga restrittivamente v. Cass. numero 15412 del 2015 . In relazione al giudizio di cognizione volto ad accertare con sentenza l’inefficacia di una misura cautelare non soltanto manca una disposizione espressa che consenta di escludere agevolmente la sospensione feriale dei termini, ma occorre considerare anche che il giudice adito, ex art. 669 decies c.p.c., mantiene la facoltà di adottare provvedimenti cautelari di sospensione o revoca del provvedimento già emesso quindi l’esigenza di decidere con immediatezza se il procedimento cautelare emesso abbia ancora efficacia o meno non ha ragione di prevalere sulle regole che disciplinano il giudizio ordinario, atteso che le esigenze di natura cautelare e urgente sono assicurate con il conferimento anche in questa fase, al giudice della cautela, del potere di revoca e modifica del provvedimento cautelare. Per le ragioni esposte, l’obiezione sollevata dalla controricorrente, secondo la quale esiste anche in questo caso, come nelle opposizioni esecutive, la stessa esigenza di celere definizione e di rimozione di una situazione di incertezza, non è condivisibile. A ciò si aggiunga che nel caso in esame, l’esigenza di celerità è assicurata, oltre che dal mantenimento dei poteri cautelari in capo al giudice che ha adottato il provvedimento, dal fatto che sia espressamente prevista la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, che è una sentenza di accertamento dell’inefficacia o della perdurante efficacia del provvedimento cautelare. Deve aggiungersi che non può tenersi in conto in quanto nuova la questione di inammissibilità dell’appello per tardività, introdotta sotto un diverso profilo rispetto a quello già oggetto del giudizio di appello per la prima volta dalla controricorrente solo in cassazione, questione che essa sostiene sia rilevabile d’ufficio, perché afferente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La Doratex sostiene che l’appello - poiché la legge non indica la forma dell’atto - avrebbe dovuto essere introdotto con citazione mentre è stato introdotto con ricorso, e ne fa discendere, quanto alla tempestività, che occorra guardare alla data in cui il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla controparte. Essendo stata la sentenza di primo grado depositata il 13 marzo 2013, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione, intervenute in data 15 novembre 2013, sarebbero intervenute quando la sentenza di primo grado anche tenendo eventualmente conto della sospensione feriale era ormai passata in giudicato. Al contrario, deve ritenersi che qualora l’asserita tardività dell’impugnazione sia ricollegata alla forma adottata per la proposizione del gravame, l’eccezione processuale di irritualità della forma dell’atto introduttivo è eccezione propria, che doveva essere introdotta nel giudizio di appello. La controricorrente vorrebbe trasformare una eccezione in senso stretto, quale quella della forma dell’atto introduttivo del giudizio, in una eccezione rilevabile d’ufficio, quale quella sulla tempestività dell’impugnazione, aggirando la decadenza maturatasi. All’accoglimento del ricorso per cassazione non può seguire, come auspica la ricorrente, che si decida direttamente la causa nel merito, con dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Brescia in sede di reclamo, avendo la Doratex dato attuazione a tale provvedimento solo con l’atto di citazione in esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, oltre il termine ultimo di trenta giorni previsto dall’art. 675 c.p.c. Poiché il giudizio di appello è stato definito con una decisione in rito, senza esame nel merito, non si può procedere alla cassazione con decisione nel merito ex art. 384 secondo comma c.p.c., perché si confischerebbe alle parti un grado di giudizio. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto il procedimento ex art. 669 novies c.p.c., volto alla declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare, ove non sia configurabile la non contestazione del resistente, è un giudizio ordinario a cognizione piena che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva, soggetto, anche nella fase di impugnazione, alla ordinaria sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969 numero 742 e provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.