Eccesso di velocità sulla A1: la presenza della segnaletica non può essere presunta

In discussione la sanzione nei confronti di un uomo. Poco logico il ragionamento fatto dai giudici, secondo cui tutti gli automobilisti lombardi erano a conoscenza della presenza su quel tratto di autostrada dei cartelli riguardanti la rilevazione della velocità tramite Safety Tutor”.

Multa per eccesso di velocità sulla A1. A inchiodare il conducente è il tutor”. A salvarlo, però, potrebbe essere la segnaletica carente. Insufficiente, difatti, il richiamo alla consapevolezza degli automobilisti che percorrono quella strada Corte di Cassazione, ordinanza n. 5530, sez. II Civile, depositata il 6 marzo . Velocità. Prima il Giudice di Pace e poi i Giudici del Tribunale hanno ritenuto legittimo il verbale con cui la Polizia stradale di Milano ha fatto ricorso al tutor” e ha sanzionato un automobilista per eccesso di velocità sull’autostrada ‘A1’ nel territorio del Comune di Livraga . L’uomo però decide di riproporre in Cassazione l’obiezione già mossa nei primi due gradi di giudizio. Egli pone in evidenza, ancora una volta, la mancata dimostrazione dell’esistenza di una segnaletica che avvisasse gli automobilisti della rilevazione a distanza per la velocità dei veicoli. Secondo i Giudici di merito l’esistenza di cartelli sulla carreggiata è da dare per scontata. Ciò perché tutti gli automobilisti lombardi sanno che sulla principale arteria autostradale italiana la ‘A1’ , in uno dei tratti di maggiore intensità del traffico Milano-Bologna esistono cartelli verticali che segnalano la rilevazione della velocità tramite Safety Tutor” . Prova. Questa visione viene però messa in discussione dai magistrati del Palazzaccio. A loro avviso, difatti, il ragionamento fatto dai Giudici, sia in primo che in secondo grado, è assurdo. Nello specifico, non si possono dare per conosciute – all’interno di una comunità territoriale, cioè gli automobilisti lombardi – le caratteristiche di una sede stradale che, come l’autostrada, è per definizione destinata ad un traffico non locale . Necessario, quindi, un approfondimento in Tribunale per arrivare alla prova decisiva, cioè la certezza sulla presenza o sull’assenza della segnaletica relativa all’applicazione del Safety Tutor”.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 20 gennaio – 6 marzo 2017, n. 5530 Presidente Petitti – Relatore Cosentino Fatto e diritto rilevato che M.F. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Lodi, confermando la sentenza del giudice di pace Codogno, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale del 28/4/2009 con cui la polizia stradale di Milano gli aveva contestato, sulla scorta di una accertamento effettuato mediante tutor, la violazione dell’articolo 142, ottavo comma, cod. strada, per eccesso di velocità sull’autostrada nel territorio del Comune di il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso considerato che preliminarmente va giudicato ultroneo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 contenuto nella memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio nel ricorso, infatti, non è stato specificamente impugnato il capo della sentenza del tribunale - sul quale si è conseguentemente formato il giudicato - che ha dichiarato l’eccezione dell’opponente relativa alla mancata verifica periodica della taratura del dispositivo di misurazione della velocità inammissibile perché tardivamente proposta e, comunque, infondata alla stregua del l’esame dei documenti prodotti dall’Amministrazione i primi due motivi di ricorso censurano la sentenza gravata - il primo sotto il profilo della violazione degli articoli 142, comma 6 bis, cod. strada, 2697 c.c. e 115 c.p.c. e il secondo nuovamente sotto il profilo della violazione dell’articolo 115 c.p.c., oltre che sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale - per aver disatteso l’eccezione dell’opponente relativa alla mancata dimostrazione dell’esistenza di una segnaletica che avvisasse gli utenti della strada della rilevazione a distanza della velocità dei veicoli i motivi, da esaminare congiuntamente, vanno giudicati fondati in relazione alla dedotta censura di violazione di legge l’affermazione della sentenza gravata secondo cui il giudice di pace avrebbe argomentato correttamente l’esistenza di cartelli sulla carreggiata ricorrendo al fatto notorio, giacché tutti gli utenti della strada lombardi, infatti, sanno che sulla principale arteria autostradale italiana la in uno dei tratti di maggiore rilevanza intensità del traffico omissis esistono cartelli verticali che segnalano la rivelazione della velocità tramite SafetuTutor, sicché l’autorità non doveva dare la specifica prova dell’esistenza di cartelli che tutti sanno presenti pag. 3 della sentenza , contrasta con il disposto del secondo comma dell’articolo 115 c.p.c., che consente al giudice di porre a fondamento delle decisioni, senza bisogno di prova, le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza il tribunale ha infatti adottato una inesatta nozione di notorio, giacché l’articolo 115, secondo comma, c.p.c. fa riferimento ad eventi di carattere generale ed obiettivo, che proprio perché tali come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità, e non prevede che, ai fini probatori previsti da detta norma, si possa generalizzare una situazione particolare cfr. Cass. 2379/06 anche se la considerazione della notorietà può essere limitata ad una cerchia sociale o territoriale ristretta tra le tante, Cass. 16165/01 , per tale deve intendersi un insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi, cosi da far assurgere all’alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto Cass. 5809/01 , e tale comunità ristretta non può ravvisarsi con carattere territoriale come ritenuto nel riferimento del tribunale agli utenti della strada lombardi per far assurgere al notorio specifiche caratteristiche di una sede stradale che, come un’autostrada, è per definizione destinata ad un traffico non locale l’accoglimento dei primi due mezzi di ricorso implica l’assorbimento del terzo, dovendo il giudice di rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese giudiziali in relazione all’esito finale della controversia. P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza, rinvia al tribunale di Lodi, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.