La mancata impugnazione del verbale di accertamento comporta l’irretrattabilità del credito

Nel caso in cui una cartella esattoriale per crediti da infrazione del cds venga notificata al destinatario e quest’ultimo non la impugni, non può poi pretendere di recuperare la tutela omessa per la libera scelta della condotta processuale .

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5265/17 depositata il 1° marzo. Il caso. Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ad opera della Avis Budget Italia spa, avverso cartella esattoriale per crediti da infrazioni del cds, vantati dal Comune di Firenze. La società ricorreva in Cassazione lamentando l’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del locatario dell’autoveicolo. La rituale notifica del verbale. In realtà, conferma la Corte di Cassazione, il verbale di accertamento è stato ritualmente notificato alla spa, che però non l’ha impugnato tempestivamente. Perciò si tratta effettivamente di opposizione a cartella esattoriale fondata sulla contestazione della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio , motivo per cui la ricorrente adduceva che la responsabilità solidale ex art. 196 cds deve gravare sul locatario dell’autoveicolo, non sull’impresa locatrice. L’omessa tempestività dell’impugnazione dell’atto. Secondo la Cassazione, l’omessa tempestività dell’impugnazione dell’atto, pur di natura stragiudiziale o amministrativa, suscettibile di successiva riscossione coattiva comporta l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ex multis , sentenza n. 23397/16 . La decisione presa dal giudice di merito quindi è corretta e il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 19 gennaio – 1 marzo 2017, n. 5265 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto Rilevato che la Avis Budget Italia spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Firenze ha, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato inammissibile l’opposizione da quella dispiegata avverso una cartella esattoriale per crediti da infrazioni al codice della strada vantati dal Comune di Firenze quest’ultimo resiste con controricorso la ricorrente deposita memoria e il controricorrente un elenco di ricorsi a questa Corte su tematiche analoghe con la stessa controparte Considerato che va adottata una motivazione semplificata con il primo mezzo è denunciata violazione ed errata applicazione della legge , per aver il giudice di appello erroneamente ritenuto, nel caso di specie in cui si contestava una erronea applicazione dell’art. 196 cod. strada, con omessa notifica del verbale di accertamento della violazione al locatario dell’autoveicolo , inammissibile il ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, assumendo che esso sia esperibile solo in mancanza di notificazione del provvedimento sanzionatorio col secondo mezzo è dedotta carenza di motivazione. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione ed errata applicazione dell’art. 196 c.d.s. è peraltro incontestato e, anzi, ammesso dalla stessa ricorrente, ciò, comunque, costituendo presupposto logico-giuridico della decisione non investito da impugnazione che il verbale di accertamento della infrazione al codice della strada è stato ritualmente notificato alla Avis e da questa non è stato tempestivamente impugnato, sicché si tratta effettivamente di opposizione a cartella esattoriale fondata sulla contestazione della titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, adducendo la società ricorrente che, in forza dell’art. 196 cod. strada, la responsabilità solidale ivi prevista deve gravare sul locatario dell’autoveicolo e non sull’impresa locatrice I motivi di censura, ai limiti dell’inammissibilità il primo per dedurre una generica violazione ed errata applicazione di legge senza alcuna altra specificazione se non da estrapolare dal corpo stesso della censura, invocano del tutto fuori luogo il principio per il quale colui nei cui confronti è emessa una cartella esattoriale può recuperare la tutela ordinaria avverso l’atto presupposto oltretutto, nel rispetto del termine concesso per impugnare quest’ultimo ove deduca essere mancata la notifica di questo infatti, un tale principio può trovare logica e giuridica giustificazione solo quando tale omissione riguardi colui che intende agire, solo in tale caso potendo ragionarsi di recupero di attività incolpevolmente omesse al contrario, proprio la peculiarità della fattispecie, in cui si pretende di recuperare una tutela omessa per la libera scelta della condotta processuale di non avere mai contestato la ritualità della notifica a se stessi dell’atto che si era onerati di impugnare di persona, esclude l’applicabilità di quel principio pertanto, la fattispecie si risolve agevolmente in applicazione del principio in base al quale l’omessa tempestiva impugnazione dell’atto benché di formazione stragiudiziale o amministrativa - suscettibile di successiva riscossione coattiva comporta l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio desumibile chiaramente da alcuni passaggi della motivazione di Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397, corrispondenti alla teoria dei cc.dd. titoli paragiudiziali non rileva, pertanto, la questione oggetto del contrasto rimesso alle sezioni unite da Cass. ord. 28/10/2016, n. 21957, in ordine alla natura recuperatoria o meno dell’opposizione, visto che nella specie tutto è precluso dalla definitività dell’accertamento del credito dovuta alla mancata tempestiva opposizione avverso i primi atti ritualmente notificati a chi solo oggi se ne duole e tanto a tacere del fatto che, una volta formatosi il giudicato a seguito della reiezione del primo motivo sull’inammissibilità della proposta opposizione a cartella esattoriale, difetta di interesse l’impugnazione su altra ratio decidendi peraltro, espressa solo ad abundantiam resa oggetto di altro profilo del secondo motivo, che non potrebbe mai portare alla cassazione della sentenza impugnata in questa sede va pertanto definita corretta la conclusione cui perviene il giudice di appello, che riserva tutti gli argomenti dell’odierna ricorrente all’opposizione avverso il verbale, mancata per libera ma incauta scelta processuale di colei che i verbali si era vista notificare ritualmente al conseguente rigetto del ricorso si collegano la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e - mancando la possibilità di valutazioni discrezionali Cass. 14/03/2014, n. 5955 - la dichiarazione di ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del c1.13.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.