L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore

In tema di assegno bancario, l’indicazione del nome del prenditore non figura tra i requisiti inderogabili normativamente previsti e, pertanto, l’assegno che ne sia privo non deve essere qualificato come un titolo incompleto o in via di formazione.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 4910/17 depositata il 27 febbraio. Il caso. La creditrice chiedeva l’emissione del decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore. Quest’ultimo si opponeva deducendo che gli assegni erano privi dell’indicazione del prenditore e, di conseguenza, si trattava di titoli invalidi in quanto emessi in violazione della normativa antiriciclaggio di cui alla l. n. 197/1991, inoltre, la creditrice risultava mero possessore e quindi non legittimata alla pretesa del credito. Il Tribunale confermava il decreto opposto ritenendo che la violazione della normativa suddetta comportava esclusivamente l’applicabilità di una sanzione amministrativa e che i due assegni valevano come titoli al portatore, al contrario di quanto affermava l’opponente. Soccombente anche in appello, il debitore ricorre in Cassazione. L’assegno bancario privo dell’indicazione del prenditore. La Corte di Cassazione afferma che, in base a quanto previsto dall’art. 1, n. 6, r.d.n. n. 1669/1933, per l’assegno bancario l’indicazione del nome del prenditore non figura tra i requisiti inderogabili previsti e, pertanto, l’assegno che ne sia privo non deve essere qualificato come un titolo incompleto o in via di formazione. Tuttavia, prosegue la Corte, la conferma che l’assegno bancario al portatore è ammesso nel nostro ordinamento giuridico si rinviene nell’art. 5, ultimo comma, r.d.n. n. 1736/1933 ove sancisce che l’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore . Pertanto, in applicazione anche dell’artt. 1992 e 2003 c.c., il possessore del titolo è legittimato ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata. Vero è, affermano gli Ermellini, che l’art. 1, comma 2, l. n. 197/1991, applicabile ratione temporis , prescriveva che gli assegni bancari di importo superiore a 20 milioni di lire dovevano recare l’indicazione del prenditore, ma l’art. 5 della medesima legge specificava che la violazione di detta disposizione comportava una sanzione amministrativa pecuniaria senza incidere sulla efficacia del titolo come emesso. Per tutti questi motivi, la Suprema Corte, ritenendo corretta la valutazione della Corte di merito, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 dicembre 2016 – 27 febbraio 2017, numero 4910 Presidente Nappi – Relatore Scaldaferri Fatti di causa Nel novembre 2005 M.C. , deducendo di essere creditrice nei confronti di B.C. della somma di Euro 121.754,71 risultante da tre assegni bancari a firma del predetto, dei quali uno per Euro 23.757,02 all’ordine della M. e due per Euro 59.392,54 e C 38.605,15 senza indicazione del prenditore - quindi con valore di assegni bancari al portatore-, chiese l’emissione di decreto ingiuntivo di pagamento. Emesso il decreto dal Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Maglie, il B. propose opposizione, deducendo a che, quanto ai due assegni privi della indicazione del prenditore, si trattava di titoli invalidi in quanto emessi in violazione della normativa antiriciclaggio di cui al D.L. numero 143/1991 convertito in legge numero 197/91, e in ogni caso la M. ne risultava mero possessore, come tale privo di legittimazione alla pretesa del credito ivi contenuto, non essendo peraltro egli debitore della predetta b che, quanto all’assegno in favore della M. , egli ne aveva corrisposto in varie riprese la gran parte della somma, residuando debitore di soli Euro 8.028,02. Costituendosi nel giudizio, la M. contestava quanto sopra, deducendo peraltro che la somma di cui aveva chiesto il pagamento scaturiva da un prestito da lei erogato al B. . Emessa ordinanza ex articolo 186 bis cod.proc.civ. per il pagamento della somma non contestata, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 3 giugno 2009, confermò l’opposto decreto, detratte le somme già versate dall’opponente. Ritenne che la violazione della legge numero 197/91 comportava esclusivamente l’applicabilità di una sanzione amministrativa che i due assegni privi di indicazione del prenditore valevano come titoli al portatore che comunque il rapporto sottostante di mutuo risultava provato. Proposto appello dal B. , resistito dalla M. , la Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 2 aprile 2012, ha unicamente precisato, revocando il decreto ingiuntivo, l’importo che, detratte le somme già versate, il B. deve pagare alla M. , e rigettato nel resto l’appello, rilevando a che l’assunto dell’appellante in ordine alla inammissibilità dell’azione cartolare per i due assegni privi della indicazione del prenditore non merita condivisione in quanto dal disposto dell’articolo 5 della legge assegni di cui al R.D. numero 1736/1933 risulta che l’assegno senza tale indicazione è valido come titolo al portatore, sì che il suo trasferimento si opera con la consegna del titolo stesso e il suo possessore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo, a norma degli artt. 1992 e 2003 cod.civ. b che, come già affermato dal tribunale senza ricevere censure in appello, non osta a tale conclusione la violazione della normativa antiriciclaggio, rilevante sul piano della applicazione della sanzione amministrativa e non su quello della validità degli assegni c che, per completezza, infondata è anche l’argomentazione dell’appellante in ordine alla inapplicabilità nella specie dell’articolo 1988 cod.civ., tenendo presente che, esclusa l’illegittimità del possesso da parte della M. dei due assegni in questione essendo rimasta indimostrata la tesi adombrata dal B. di un’acquisizione con modalità improprie , è indiscutibile che i due assegni afferiscono ad un rapporto diretto tra B. e M. . Contro tale sentenza B.C. ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui resiste con controricorso M.C. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della ritenuta ammissibilità dell’azione cartolare per i due assegni privi della indicazione del prenditore, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge assegni R.D. numero 1736/1933 , dell’articolo 1992 c.c., dell’articolo 1 del D.L. numero 143/1991 conv. in L. numero 197/1991 legislazione antiriciclaggio . Sostiene che la corte salentina, facendo erroneamente riferimento al principio affermato in una pronuncia di questa Corte Sez.1 numero 16556 del 14.7.2010 in relazione ad una fattispecie diversa da quella qui in esame, non avrebbe considerato che in questo caso i due assegni sono stati non soltanto emessi ma anche presentati al pagamento privi del requisito della indicazione del prenditore, che sarebbe previsto a pena di nullità dalla legge assegni come integrata dalla successiva legislazione antiriciclaggio che ha introdotto la c.d. nominatività obbligatoria degli assegni bancari. 1.1. Con il secondo motivo si duole dell’ulteriore affermazione secondo la quale ai due assegni in questione debba in ogni caso riconosciersi il valore di promesse di pagamento ex articolo 1988 cod.civ., nonostante la pretesa creditrice M. non risulti prenditrice o girataria degli assegni stessi. Denuncia la violazione e falsa applicazione di tale norma di diritto e il vizio di motivazione sul punto, in particolare circa la indiscutibilità che i due assegni afferiscano ad un rapporto diretto tra le parti in causa. 1.2. Con il terzo motivo lamenta che la corte distrettuale, in violazione di norme di diritto e con motivazione insufficiente, abbia ritenuto fondata anche l’azione causale relativa al rapporto di mutuo, introdotta dalla M. nel giudizio di merito. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. A differenza di quanto previsto per la cambiale dall’articolo 1 numero 6 del R.D. numero 1669/1933, per l’assegno bancario l’indicazione del nome del prenditore non figura tra i requisiti inderogabili previsti dagli artt. 1 - 2 del R.D. numero 1736/1933 l’assegno che ne sia privo non va quindi qualificato contrariamente a quanto argomenta il ricorrente - come un titolo incompleto o in via di formazione. D’altra parte, la conferma espressa che l’assegno bancario al portatore, a differenza della cambiale al portatore, è ammesso nel nostro ordinamento giuridico si rinviene nell’articolo 5 ultimo comma dello stesso R.D. numero 1736/1933 l’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore . Ne consegue, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, che la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata articolo 1992 c.c. è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al possessore del titolo e deriva dalla presentazione dello stesso articolo 2003 c.c. , essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all’ordine. 2.2. In tal senso questa corte di legittimità si è già più volte espressa oltre alla pronuncia richiamata dalla corte di merito, v. Cass. numero 18528/2007 numero 8392/1997 , indicando un orientamento interpretativo cui il Collegio intende dare continuità, anche perché solo apparentemente contrastato in altre pronunce di questa corte infatti alcune cfr. Cass. numero 15688/2013 numero 13099/2008 numero 7262/2006 riguardano casi nei quali il titolo di credito era fatto valere dal mero possessore come promessa di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c. che non può che operare nei soli confronti di colui cui sia effettivamente fatta , non già quale fondamento dell’azione cartolare, altre Cass. numero 17689/2006 numero 4801/1996 affermano anche la carenza di legittimazione a tale azione in capo al mero possessore del titolo di credito, ma in base a motivazione il mero possesso del titolo di credito non ha significato univoco, non potendo escludersi che sia stato acquisito abusivamente che non si fa carico della interpretazione delle norme di legge specifiche artt. 1 e 5 l. assegni articolo 2003 c.c. sopra richiamate, il cui significato appare invero chiaro ed inequivoco. 2.3. Né può condividersi la tesi esposta in ricorso in ordine alla incidenza della normativa antiriciclaggio sulla efficacia quale titolo di credito dell’assegno privo della indicazione del beneficiario. È vero che l’articolo 1 comma 2 della legge numero 197/1991, applicabile nella specie ratione temporis , prescriveva che gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni devono recare detta indicazione, ma l’articolo 5 della stessa legge specificava che la violazione di detta disposizione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria senza incidere sulla efficacia del titolo come emesso. 3. Rettamente, dunque, la corte di merito ha accolto l’azione cartolare esercitata dalla odierna resistente M. anche in relazione ai due assegni in questione. E poiché tale ragione è idonea a sostenere autonomamente la decisione impugnata, gli altri motivi di ricorso relativi ad ulteriori rationes decidendi sono inammissibili, per carenza di interesse, ed il ricorso è rigettato. 4. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 5.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.