Se l’avvocato ritira il fascicolo di parte il Giudice decide allo stato degli atti

Il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c., senza che poi il medesimo risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria o di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti ai fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di deciderla controversia allo stato degli atti.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4680 depositata il 23 febbraio 2017. Il fatto. La parte soccombente sia in primo che in secondo grado proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Corte d’appello territorialmente competente, confermando la sentenza resa dal Tribunale adito, rigettava la domanda avente ad oggetto il pagamento di una ingente somma di denaro a titolo di compenso di mediazione per la vendita di un bar ristorante. La Corte distrettuale, rilevato preliminarmente che il fascicolo di parte dell’attore era stato ritirato all’udienza di precisazione delle conclusioni senza essere successivamente depositato, disattendeva la tesi dello stesso attore secondo cui la sentenza resa in primo grado sarebbe stata nulla per non aver dichiarato l’interruzione del processo a seguito della sospensione dall’albo degli avvocati del difensore di primo grado dello stesso attore. La decisione resa in sede di gravame si fondava su una duplice ratio decidendi in primo luogo era stato argomentato che in mancanza del fascicolo mancavano agli atti i documenti necessari per la dimostrazione dei fatti su cui si basava la doglianza dell’appellante. In secondo luogo, era stato rilevato che dal fascicolo d’ufficio di primo grado risultava che durante il periodo di sospensione del difensore dell’attore non era stata tenuta alcuna udienza né era stata svolta alcuna attività processuale inoltre, nella prima udienza dopo la cessazione della sospensione, il difensore era regolarmente comparso ed aveva precisato le conclusioni per il proprio assistito, così dimostrando di voler proseguire il giudizio, con conseguente superamento del motivo di interruzione. Nel merito, il Collegio rigettava altresì, la doglianza dell’appellante argomentando che la mancanza del fascicolo di parte impediva l’esame di documenti indispensabili per dimostrare il fondamento della pretesa attorea ed escludeva l’acquisizione al processo di qualunque altra prova utile a suffragare tale allegazione. Fascicolo di parte. Gli Ermellini, hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto dal ricorrente per violazione dell’art. 169 del codice di rito e sulla scorta del quale, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto avvertirlo del fatto che il suo fascicolo non era stato nuovamente depositato e conseguentemente, avrebbe dovuto assegnargli un termine al fine di consentirgli la sostituzione del difensore, nonchè la ricostruzione ed il deposito del fascicolo in questione. In particolare, i Giudici di legittimità hanno giudicato la predetta doglianza infondata perché, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, l’art. 169 c.p.c. non contiene alcuna norma che preveda un obbligo a carico del giudice, in caso di mancato deposito di un fascicolo di parte regolarmente ritirato, di segnalazione della circostanza alla parte personalmente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 ottobre 2016 – 23 febbraio 2017, n. 4680 Presidente Bucciante – Relatore Cosentino Svolgimento del processo Il signor C.S. ricorre contro il sig. T.M. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda da lui proposta contro il medesimo T. per il pagamento di 20 milioni di lire a titolo di compenso di mediazione per la vendita di un bar ristorante di via del omissis . La corte d’appello dava preliminarmente atto del fatto che il fascicolo di parte del sig. C. era stato ritirato all’udienza di precisazione conclusioni del 30.6.05 e non era stato successivamente depositato. Tanto premesso, la corte distrettuale disattendeva preliminarmente la tesi del C. secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe stata nulla per non aver dichiarato l’interruzione del processo a seguito della sospensione dall’albo degli avvocati del difensore in primo grado dello stesso C. avvocato Mauro Orlanducci . Tale decisione si fonda sulla seguente duplice ratio decidendi a in primo luogo la corte distrettuale argomenta che, in mancanza del fascicolo di parte, non erano in atti i documenti necessari per la dimostrazione dei fatti su cui la doglianza dell’appellante si basava b in secondo luogo la corte distrettuale argomenta che, comunque, dal fascicolo d’ufficio di primo grado si rilevava che, nel periodo di sospensione del avvocato Mauro Orlanducci dal 7/4/2001 al 6/7/2001 non era stata tenuta alcuna udienza e non era stata svolta alcuna attività processuale e che, per di più, nella prima udienza dopo la cessazione della sospensione, tenutasi in data 23/2/2002, l’avvocato Orlanducci era regolarmente comparso e aveva precisato le conclusioni per il C. , così dimostrando di voler comunque proseguire il giudizio, con conseguente superamento del motivo di interruzione. Nel merito la corte capitolina rigettava la doglianza del C. argomentando che la mancanza del fascicolo di parte, per un verso, impediva l’esame della scrittura contrattuale inter partes e, quindi, di valutare la fondatezza della tesi dell’appellante secondo cui il rapporto dedotto in giudizio si sarebbe dovuto qualificare come mandato, invece che come mediazione per altro verso, escludeva la acquisizione al processo di qualunque prova idonea a dimostrare l’assunto, posto dal C. a fondamento della propria pretesa, che la causa di cessazione del rapporto fosse addebitabile al T. . Il ricorso per cassazione si fonda su un unico motivo, riferito alla violazione degli articoli 2697 c.c. e 169 c.p.c Il sig. T.M. non ha spiegato attività difensiva in questa sede. La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 26.10.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione L’unico mezzo di ricorso si articola in due distinte censure. Con la prima censura si attinge la statuizione con cui la corte romana ha disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, con conseguente richiesta di rimessione del processo in primo grado, sollevata nell’appello del sig. C. . Secondo il ricorrente la corte distrettuale, nell’affermare che la mancanza del fascicolo di primo grado non le consentiva di verificare i fatti dedotti a fondamento della suddetta eccezione, sarebbe incorsa nell’errore di non rilevare che l’intervenuta sospensione dell’avv. Orlanducci dall’albo degli avvocati risultava ampiamente documentata dal fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado. La doglianza non può trovare accoglimento, in quanto essa non si misura compiutamente con la motivazione della sentenza gravata, trascurando di censurare la ratio decidendi sopra sintetizzata sub b , secondo cui la sospensione dell’avv. Orlanducci non aveva inciso sullo svolgimento del processo, in quanto, per un verso, i suoi effetti si erano esauriti interamente in un arco di tempo in cui non c’era stata alcuna attività processuale e, per altro verso, nella prima udienza successiva alla cessazione della sospensione, l’avv. Orlanducci aveva ripreso l’esercizio della difesa del C. . Con la seconda censura il ricorrente deduce che, ai sensi dell’articolo 169 c.p.c., la corte distrettuale avrebbe dovuto avvertirlo del fatto che il suo fascicolo di parte non era stato ridepositato e assegnargli un termine sostituire il difensore e ricostruire e depositare detto fascicolo. Anche questa seconda doglianza va giudicata infondata perché, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, l’articolo 169 c.p.c. non prevede che, in caso di mancato deposito di un fascicolo di parte regolarmente ritirato, il giudice debba segnalare la circostanza alla parte personalmente questa Corte ha infatti più volte ribadito, da ultimo con la sentenza n. 10741/15, che il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ai sensi dell’articolo 169 c.p.c., senza che poi il medesimo risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti. Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato. Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.