Una sentenza ha data di deposito e data di pubblicazione: una è di troppo

Una sentenza, anche qualora abbia due date, diventa conoscibile a partire dal momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della stessa nell’elenco cronologico, con conseguente attribuzione del numero identificativo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4646/17 depositata il 22 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto da un soggetto, il quale decideva di ricorrere in Cassazione. La doppia data in sentenza. Il ricorrente lamentava l’erronea valutazione relativa alla intempestività dell’impugnazione, che si è fondata esclusivamente sul termine di deposito e non su quello di pubblicazione. La giurisprudenza di legittimità sul punto. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di esprimersi sull’argomento ex plurimis sentenza n. 13794/12 e n. 18569/16 . Quando su una sentenza sono state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito . Deposito e pubblicazione coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico , a cui segue l’attribuzione numero identificativo. Ed è da questo punto in poi che va valutata, ad opera del giudice, la conoscibilità della sentenza. Per questo motivo si intende rimessa in termini e non decaduta la parte che abbia proposto impugnazione nel termine lungo” , decorrente non dal deposito ma dalla data di pubblicazione, qualora emerga, anche per implicito che dall’attestazione del deposito non sia derivata la conoscenza della sentenza . Nel caso di specie la decisione assunta dal giudice era conforme a tali principi, motivo per cui il motivo deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 20 gennaio – 22 febbraio 2017, numero 4646 Presidente / Relatore Ragonesi Fatto e diritto La Corte osserva quanto segue. Il M. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna numero 1397/2014 del 4.6.2014 non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto con condanna alle spese in favore della parte appellata. Con il ricorso la parte evidenzia la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto con riferimento all’esatta individuazione dei termini di decorrenza dell’impugnazione ai sensi degli art. 323 e seg. c.p.c., nel senso dell’erroneità della decisione, nel momento in cui ha valutato la intempestività dell’impugnazione richiamando esclusivamente il termine di deposito e non quello di pubblicazione. La G.O. ha resistito con controricorso. Questa Corte, quanto al motivo di ricorso, si è già pronunciata in materia affermando che A norma dell’art. 133 c.p.c., la consegna dell’originale completo del documento-sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione, il quale si compie, senza soluzione di continuità, con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce al documento, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge. È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell’espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica art. 2699 cod.civ. , possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell’art. 133 cod.civ., alla data del suo deposito, viene pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l’altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito Cass. SU 13794/2012, Chiarini, Rv. 623301 . Ed ancora che In caso di doppia data - di deposito e di pubblicazione apposta dal cancelliere sulla sentenza, si intende rimessa in termini e non decaduta la parte che abbia proposto l’impugnazione nel termine lungo decorrente non dalla data di deposito, ma dalla successiva data di pubblicazione, qualora emerga dagli atti, anche per implicito, che dall’attestazione del deposito non sia derivata la conoscenza della sentenza cfr. Corte cost. sent. numero 3 del 2015 Cass. numero 10675/2015, D’Ascola, Rv. 635422, Cass. 12986/2016, Frasca Rv. 640405 in senso sostanzialmente conforme . Infine è intervenuta sull’argomento Cass. SU numero 18569/2016, Di Iasi, Rv. 641078-01 che ha chiarito che Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo . Nella specie, la decisione relativa è stata assunta dal Tribunale in senso conforme a tale orientamento, evidenziando come le allegazioni della parte non si possano ritenere sufficienti a provare l’effettiva ricorrenza di una violazione dei principi di legge in materia di termini di impugnazione. In particolare occorre considerare come la Corte di Appello abbia evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente a suo tempo appellante, la sentenza oggetto d’impugnazione si caratterizzava per la presenza di una sola attestazione da parte del Cancelliere con la dizione depositato il 5.8.2008 , con la conseguenza che, risultando il documento completo di tutti i requisiti legittimi della sentenza e senza nessuna indicazione circa la natura di minuta dell’atto depositato, l’attestazione in questione integrava gli adempimenti previsti e disciplinati dall’art. 133 c.p.c Non emerge dunque dalla motivazione il problema sollevato dalla parte ricorrente relativo all’eventuale presenza di due termini uno di deposito e uno di pubblicazione in relazione al quale ha articolato la propria difesa, essendo stata rilevata sull’atto oggetto di impugnazione una sola attestazione di depositato, senza alcuna prova della presenza di una seconda data da riferire ad eventuale pubblicazione della sentenza. Non si ravvisa dunque in alcun passaggio della motivazione del giudice di secondo grado la richiamata violazione di legge. Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio. Vista la memoria Considerato che in conclusione il ricorso va rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 5000,00. Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge. Si dispone l’oscuramento dati in caso di pubblicazione.