Rigetto del gravame contro la sentenza parziale di primo grado: è possibile il ricorso immediato in Cassazione?

L’art. 360, comma 3, c.p.c., quando allude alle sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, intende riferirsi al giudizio devoluto al giudice d’appello e non al giudizio nella sua complessiva situazione di pendenza.

Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 3556/17 depositata il 10 febbraio , si sono occupate, tra l’altro, di una questione processuale di particolare interesse la possibilità di impugnare immediatamente in Cassazione una sentenza di appello che abbia rigettato l’appello stesso proposto contro una sentenza parziale di primo grado. I fatti. Si trattava di una questione ereditaria, nella quale l’intimata aveva chiesto anzitutto il riconoscimento del suo status di figlia legittima del de cuius status accertato in forza di un giudicato estero autorità giudiziaria di Santiago del Cile . In particolare, la domanda proposta dall’intimata aveva ad oggetto, in via preliminare, la richiesta - nel caso di contestazione del menzionato dedotto giudicato estero che le aveva riconosciuto lo status di figlia naturale del de cuius - dell’accertamento della sua efficacia ai sensi degli artt. 65 e 67 l. n. 28/1995 e, in via principale e comunque previo riconoscimento della paternità in capo al de cuius , l’accertamento di detto status, nonché, previo accertamento della sua qualità di erede universale, la condanna dei ricorrenti in cassazione alla restituzione, ai sensi dell’art. 532 c.c., pro quota dei beni facenti parte dell’eredità del medesimo, previa riduzione delle disposizioni testamentarie effettuate dal de cuius in favore degli altri eredi. Gli aspetti processuali più rilevanti. Il Tribunale, in primo grado, pronunciandosi su questioni pregiudiziali di rito, aveva deciso, con sentenza, alcune questioni in materia di giurisdizione, rimettendo la controversia in istruttoria per la decisione finale. Tale sentenza parziale era stata immediatamente impugnata, ma confermata dalla Corte d’appello, che appunto rigettava il gravame. Seguiva, contro la decisione di rigetto dei Giudici di secondo grado, il ricorso per cassazione, che, trattandosi di censure anche in tema di giurisdizione, veniva assegnato alle Sezioni Unite. La norma di riferimento l’art. 360, comma 3, c.p.c Gran parte dell’articolata decisione delle Sezioni Unite provvedimento di ben n. 34 pagine , è dedicata a rispondere al quesito se il ricorso per cassazione era, oppure no, ammissibile. Il dubbio nasce dalla portata dell’art. 360, comma 3, c.p.c., a tenore del quale Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per Cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per Cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio . Prima di giungere alla soluzione di tale quesito soluzione, si anticipa, risolto in senso favorevole all’ammissibilità del ricorso nel caso specifico , le Sezioni Unite ripercorrono i vari precedenti giurisprudenziali in materia. I precedenti peraltro non specifici rispetto alla tematica peculiare in esame in materia. A questo riguardo, le medesime Sezioni Unite, con la sentenza n. 25774/15 , abbandonando un principio precedentemente enunciato in senso contrario, hanno affermato che La sentenza, con cui il giudice d’appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall’art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in Cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate . Questo principio è stato chiaramente enunciato con riferimento all’ipotesi in cui la sentenza di cui discorre la norma si formi all’interno del giudizio di appello, cioè esclusivamente per effetto della decisione adottata dal giudice investito dell’appello di pronunciare una sentenza sulla questione di merito o di rito. Gli stessi ragionamenti risultano adeguati rispetto all’ipotesi in cui il giudice sia eccezionalmente abilitato a pronunciare in unico grado una sentenza immediatamente ricorribile in Cassazione e decida a sua volta di pronunciare una sentenza su questione. Ma il caso specifico non era mai stato affrontato. Gli Ermellini, peraltro, osservano che la citata sentenza non ha svolto rilievi specifici sull’ipotesi, oggetto di decisione, in cui una sentenza non definitiva venga pronunciata in primo grado ed essendo stata essa appellata in via immediata, abbia luogo la decisione del giudice d’appello. Risulta, dunque, non ancora approfondito il problema dell’eventuale applicabilità dell’art. 360, comma 3, c.p.c. alla decisione, che il giudice d’appello renda su una sentenza appellata in via immediata ai sensi dell’art. 340 c.p.c. e naturalmente non lo faccia rimettendo la causa al primo giudice . La soluzione cui giungono gli Ermellini. Le considerazioni svolte in sentenza hanno infine portato le Sezioni Unite a ritenere, in definitiva, che il dubbio sull’esegesi del terzo comma dell’art. 360, quando allude alle sentenze che decidono su questioni senza definire neppure parzialmente il giudizio , debba sciogliersi nel senso che il legislatore abbia inteso riferirsi non alla mancanza di definizione del giudizio nella sua interezza e, quindi, nella sua complessiva situazione di pendenza, bensì alla mancanza di definizione del giudizio per come devoluto al giudice d’appello. Il principio di diritto pronunciato dalle Sezioni Unite. In conclusione sul punto, gli Ermellini hanno affermato il seguente principio di diritto L’art. 360, comma 3, c.p.c., quando allude alle sentenze che decidono questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, intende riferirsi con il termine giudizio, al giudizio devoluto a giudice d’appello e non al giudizio nella sua complessiva situazione di pendenza. Ne consegue a che la norma si applica esclusivamente all’ipotesi in cui il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 279 secondo comma, n. 4 c.p.c., applicabile al giudizio di appello ai sensi dell’art. 359 c.p.c., pronunci una sentenza parziale su una delle questioni di cui ai numeri 1 2 e 3 dello stesso art. 279 senza definire il giudizio d’appello ed impartisca provvedimenti per l’ulteriore prosecuzione del giudizio stesso b che la norma non intende riferirsi, invece, all’ipotesi in cui a seguito di appello immediato ai sensi dell’art. 340 c.p.c. contro una sentenza resa dal giudice di primo grado ai sensi del n. 4 dell’art. 279 c.p.c., il giudice di appello rigetti nel merito o in rito l’appello, così confermando la statuizione del primo giudice, con la conseguenza che in questo caso la sentenza è immediatamente ricorribile per cassazione . In base a questo principio, il ricorso è stato considerato ammissibile, perché la sentenza impugnata, non essendo soggetta al regime dell’art. 360, comma 3, c.p.c., è stata correttamente impugnata in via immediata.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 25 ottobre 2016 – 10 febbraio 2017, n. 3556 Presidente Rordorf – Relatore Frasca