Maggiorazione semestrale del 10% e cartella esattoriale, anche per le violazioni del codice della strada

L’art. 27, l. n. 589/1981, prevede la maggiorazione del 10% per il pagamento tardivo di ordinanze-ingiunzioni. Questa maggiorazione è applicabile anche in caso di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3621/17 depositata il 10 febbraio. Il caso. Il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizione avverso una cartella di pagamento per violazione del cds. L’interessato proponeva appello, nei confronti di Equitalia Sud spa, davanti al Tribunale di Roma, il quale accoglieva il motivo concernente le maggiorazioni applicate ex art. 27, l. n. 689/1981, rideterminando la cifra del dovuto. La società ricorreva in Cassazione lamentando che tale rideterminazione fosse in violazione e falsa applicazione della legge succitata. Secondo il ricorrente l’art. 27 si applicherebbe anche nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al cds. La maggiorazione del 10% semestrale e la cartella esattoriale. La Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto affermato nella sentenza n. 21259/16 , secondo cui, per i pagamenti tardivi in materia di sanzioni amministrative per violazione del cds va applicata la maggiorazione del 10% semestrale prevista dal summenzionato articolo. Inoltre, è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltra a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva . Per questo motivo la Corte accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 10 gennaio – 10 febbraio 2017, n. 3621 Presidente Amendola – Relatore Barreca Fatto e diritto Rilevato che - con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello proposto dalla C. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Comune di Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di pace concernente che aveva rigettato l’opposizione avanzata dalla stessa C. avverso una cartella di pagamento della somma di Euro 896,50 per violazione C.d.S., ha accolto solo parzialmente il gravame. Infatti, ha accolto soltanto il motivo concernente le maggiorazioni ex art. 27 della legge n. 689/81 ed ha rideterminato il dovuto nell’importo di Euro 541,65, condannando gli appellati in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio - il ricorso è proposto con tre motivi - gli intimati non si sono difesi - ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. - il decreto è stato notificato come per legge. Considerato che - il ricorso pone questioni identiche a quelle già decise con la sentenza di questa Corte n. 21259/16, che peraltro si è pronunciata su sentenza di contenuto coincidente con quello della sentenza qui impugnata - risulta perciò preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., che Equitalia Sud S.p.A. sostiene essere applicabile anche in caso di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. - in proposito, nel fare rinvio alla motivazione della sentenza anzidetta, si ribadisce il principio di diritto ivi affermato, secondo cui In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva - il secondo motivo di ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento del motivo di opposizione in esame. Restano assorbiti il primo ed il terzo motivo - poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, ult. inc. cod. proc. civ. Alla stregua del principio di diritto di cui sopra, va reputata corretta l’applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 e quindi va respinta la corrispondente censura dell’opponente. Considerato che sul rigetto degli altri motivi dell’opposizione alla cartella di pagamento si è formato il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza d’appello, a conferma della sentenza di primo grado, va integralmente rigettata l’opposizione proposta da C.M. avverso la cartella di pagamento n. omissis notificata da Equitalia Sud s.p.a. nell’interesse di Roma Capitale - il contrasto esistente in merito all’applicabilità dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 ed il chiarimento soltanto di recente offerto dalla sentenza su citata costituiscono giusti motivi per compensare interamente fra tutte le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata nei limiti di quanto specificato in motivazione. Decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C.M. avverso la cartella di pagamento n. omissis notificata da Equitalia Sud s.p.a. nell’interesse di Roma Capitale. Compensa tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.