La notifica dell'appello a tutte le parti fa decorrere il termine breve, a prescindere che si tratti di cause scindibili o inscindibili

L'art. 333 c.p.c., quando prescrive che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo , si riferisce tanto alla notificazione di una prima impugnazione effettuata a tutte le parti ai sensi dell'art. 330 c.p.c., quanto alle notificazioni, effettuate successivamente alla notificazione dell'impugnazione principale notificata soltanto ad alcune delle parti, ai sensi dell'art. 331 e 332 c.p.c

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3129/17, depositata il 7 febbraio. Il fatto. Dopo che il Tribunale aveva condannato solidalmente il medico che aveva eseguito l'intervento a seguito del quale si era verificata la perdita della vista dell'unico occhio ancora funzionante, il che aveva significato la totale cecità del paziente e l'Assessorato regionale a risarcire i danni, quantificando, ma solo ai fini della rivalsa interna, la misura della responsabilità per il 40% a carico del medico e del 60% a carico dell'Assessorato, nel successivo giudizio di secondo grado la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'assessorato. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva l'impugnazione dell'Assessorato, dal momento che la stessa era stata notificata senza il rispetto dell'art. 343 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 51 l. n. 353/1990 infatti la notifica era avvenuta anziché al più tardi all'udienza di comparizione indicata nella citazione introduttiva del primo appello che era quello svolto dall'assicurazione del medico , 10 giorni dopo. L'Assessorato ha dunque proposto ricorso, relativamente alla dichiarazione di inammissibilità del proprio appello, sostenendo che l'interesse all'impugnazione sarebbe sorto, per essa parte, solo a seguito della notificazione di un successivo atto di appello, questa volta da parte del medico stesso, e che pertanto il proprio appello fosse tempestivo, ai sensi del comma 1 art. 343 c.p.c La tesi sostenuta dall'Assessorato è che l'impugnazione proposta dall'assicurazione-garante del medico, pur prospettando questioni attinenti al rapporto medico-danneggiato avrebbe devoluto al giudice d'appello la relativa cognizione solo in via incidentale cioè ai soli fini della decisione sugli effetti del rapporto di garanzia , laddove soltanto l'impugnazione del medico avrebbe devoluto al giudice di secondo grado la cognizione piena sul rapporto garantito. Pertanto, secondo l'Assessorato, solo da questo secondo appello sarebbe sorto l'interesse ad impugnare da parte dell'Assessorato. La soccombenza determina interesse ad impugnare. La III sezione, se da un lato ha respinto il ricorso ritenendo, dunque, corretta la sentenza d'appello, dall'altro ne ha però corretto la motivazione. Il ragionamento degli Ermellini parte dall'art. 333 c.p.c. rimasto immutato nel tempo , secondo cui Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo , per affermare che per articoli precedenti si deve intendere sia l'art. 330 c.p.c. norma generale sulle impugnazioni , sia l'art. 331 c.p.c. che regola il caso di notificazione incompleta nelle cause inscindibili e sia l'art. 332 c.p.c. relativo all'ipotesi di notificazione di impugnazione in causa scindibile fatta solo da alcune parti o nei confronti di alcuna di esse . Nel caso de quo al litisconsorzio facoltativo, data la diversa natura delle responsabilità dei convenuti, risultante dalla originaria chiamata in giudizio del danneggiato nei confronti di medico e struttura sanitaria poi costituitasi come Assessorato , si era aggiunto il litisconsorzio relativo alla chiamata in garanzia del medico nei confronti della propria assicurazione. L'appello il primo in ordine temporale, ricordiamo dell'assicurazione aveva come primo obiettivo A quello di veder esclusa qualsiasi responsabilità del medico-assicurato, e come subordinato B quello di veder diminuita la quota della stessa a favore di una maggiore quota a carico dell'Assessorato. Rispetto all'ipotesi sub A , evidentemente ha detto la Cassazione in appello si sarebbe prospettata una ipotesi di inscindibilità ai sensi dell'art. 331 c.p.c. relativamente alla posizione dell'assicurazione, e di scindibilità ex art. 332 c.p.c. nei confronti degli altri soggetti coinvolti. Dunque, se l'assicurazione non avesse mera ipotesi notificato l'appello anche all'Assessorato, la predetta situazione di scindibilità avrebbe giustificato un ordine del giudice di appello di notificazione dell'impugnazione all'Assessorato ex art. 332 c.p.c., al fine di provocare l'eventuale impugnazione da parte dell'Assessorato da avvenirsi nel termine breve decorrente da tale notificazione . Dal momento, però, che l'assicurazione aveva spontaneamente notificato l'appello anche all'Assessorato, non vi era stata necessità di alcun ordine di notifica, ed invece la conseguenza era stata che il termine breve iniziava a decorrere da tale notificazione spontanea. Se poi, per mera ipotesi di scuola, si fosse guardato alla sola ipotesi sub B , in questo caso non si sarebbe proprio potuto parlare di cause scindibili, stante la necessità di un giudizio unitario sulla percentuale di responsabilità tra medico e Assessorato. Notificazione e termine per impugnare. Pertanto la III sezione ha quindi formulato il seguente principio Quando un'impugnazione è notificata di iniziativa dell'impugnante a tutte le parti del grado precedente, realizzandosi così la situazione dell'art. 330 c.p.c., le parti destinatarie della notificazione dell'impugnazione, qualora rivestano, per effetto della statuizione della sentenza impugnata, una posizione di soccombenza effettiva, debbono proporre, indipendentemente da se l'impugnazione principale le abbia coinvolte a norma dell'art 331 c.p.c. o a norma dell'art . 332 c.p.c., la loro impugnazione contro le statuizioni che le vedano soccombenti, nel termine breve dalla notificazione dell'impugnazione principale . Conseguentemente, per la Cassazione l'Assessorato avrebbe dovuto esercitare il diritto di impugnazione nel termine previsto dall'art. 343, comma 1, c.p.c. secondo la formulazione nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli articoli 331 e 332 anteriore alla riforma di cui alla l. n. 353/1990. Data la soccombenza di primo grado dell'Assessorato, di cui da un lato era stata riconosciuta la corresponsabilità solidale, e dall'altro la ripartizione di responsabilità nel rapporto con il medico, per la Cassazione non si poteva dunque affermare che l'interesse ad impugnare fosse sorto successivamente, ovvero in seguito all'appello del medico, essendo invece lo stesso già in essere al momento della notificazione dell'appello da parte dell'assicurazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 novembre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 3129 Presidente Spirito – Relatore Frasca Svolgimento del processo 1. La Regione Sicilia e l’Assessorato Regionale alla Sanità hanno proposto ricorso per cassazione contro D.B.G. , Pa.Si. , in proprio e nella qualità di procuratore generale di P.S. e tutti nella qualità di eredi di P.A. , deceduto in corso di causa il 10 febbraio 2006, nonché contro Pr.Ga. e nei confronti della s.p.a. Milano Assicurazioni, avverso la sentenza del 7 febbraio 2012 della Corte d’Appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Catania nel marzo del 2004. 1.1. Quella sentenza aveva provveduto sul giudizio introdotto dal de cuius nel settembre del 1994 contro il Pr. e l’USL n. XX, per ottenere il risarcimento dei danni, a suo dire sofferti in conseguenza di un intervento eseguito dal Pr. presso la divisione oculistica dell’Ospedale omissis il omissis e delle terapie routinarie praticategli il giorno successivo. Il P. aveva sostenuto che la carenza presso la struttura sanitaria di un’adeguata attrezzatura medica e la mancata indicazione da parte del sanitario dell’opportunità di rivolgersi ad una struttura più attrezzata gli avessero cagionato la perdita del visus dell’occhio sinistro e, quindi, la totale cecità, avendo perduto nell’infanzia il visus dell’altro occhio. 1.2. Nel giudizio il Pr. chiamava in garanzia la s.p.a. La Prudente, poi incorporata dalla Milano Assicurazioni e, a seguito della soppressione dell’U.S.L. convenuta, aveva luogo il subentro dell’Azienda Ospedali omissis e dell’Assessorato Regionale alla Sanità, che si costituivano con distinte comparse. 1.3. All’esito dell’istruzione della lite, il Tribunale, nella composizione delle sezioni stralcio, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della detta Azienda, riconosceva la concorrente responsabilità del Pr. e dell’Assessorato, e li condannava solidalmente al risarcimento del danno nella misura di Euro 274.858,36 oltre accessori con l’individuazione delle differenti responsabilità, ai soli fini della rivalsa interna nella misura del 40% a carico del medico e del 60% a carico dell’Assessorato . Dichiarava, inoltre, la Milano Assicurazioni tenuta a garantire il Pr. di quanto dovuto in forza della sentenza nei limiti della garanzia di polizza. 2. La sentenza veniva impugnata con distinti appelli, in ordine cronologico, dalla Milano Assicurazioni, dal Pr. e dall’Assessorato Regionale alla Sanità. Il P. e la Milano Assicurazioni proponevano separati appelli incidentali contro l’Assessorato. La Corte etnea, provvedendo sugli appelli riuniti a ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Assessorato per tardività, in quanto proposto autonomamente con citazione notificata il 20 gennaio 2005 e non nel rispetto dell’art. 343 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica operata dall’art. 51 della L. n. 353 del 1990, cioè almeno all’udienza di comparizione del 10 gennaio 2005, indicata nella citazione introduttiva del primo appello, quello della Milano Assicurazioni b ha accolto il primo motivo degli appelli della Milano Assicurazioni e del Pr. ed ha rigettato la domanda risarcitoria nei loro confronti, escludendo la responsabilità del medico, con assorbimento degli altri motivi dei due appelli c ha accolto il primo motivo dell’appello incidentale del P. , cui erano subentrati gli eredi, nei confronti dell’Assessorato, ed ha riconosciuto un incremento del danno risarcibile per il danno non patrimoniale corrispondente al danno morale richiesto dal de cuius, condannando l’Assessorato al risarcimento nella misura di Euro 384.801,70 d ha dichiarato inammissibile il secondo motivo tendente ad ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale. 3. Avverso il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte catanese hanno resistito con separati controricorsi gli eredi P. , la Milano Assicurazioni ed il Pr. . 4. La trattazione del ricorso veniva fissata per l’udienza del 10 aprile 2015, in relazione alla quale gli eredi depositavano memoria. All’esito della discussione cui interveniva la difesa erariale, il Collegio, con ordinanza n. 13309 del 26 giugno 2015, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere di una questione rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 16780 del 2014, rinviava la trattazione a nuovo ruolo. La trattazione veniva fissata per l’odierna udienza, in vista della quale sono state depositate memorie dalla difesa erariale e dagli eredi. Motivi della decisione 1. In via preliminare dev’essere disattesa l’eccezione di tardività della proposizione del ricorso, formulata dagli eredi P. in ragione della notificazione della sentenza impugnata, da loro effettuata in data 27 febbraio 2012 all’Assessorato, data rispetto alla quale la notificazione del ricorso risulterebbe tardiva, perché avvenuta, dal punto di vista della parte ricorrente, il 3 maggio 2012. 1.1. È sufficiente osservare che quella notificazione, in quanto effettuata personalmente alla parte anziché all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che rappresentava l’Assessorato in grado di appello, non fu idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, giusta il disposto del secondo comma dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, giusta il principio di diritto secondo cui Il termine perentorio di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione, previsto dall’art. 325, ultimo comma, cod. proc. civ., decorre - ove controparte sia l’amministrazione dello Stato dalla notificazione della sentenza presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nell’art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato da ultimo Cass. n. 13373 del 2014 anteriormente Cass. n. la l. n. 2739 del 1986 . La detta previsione opera naturalmente sia, come nella specie, quando l’Amministrazione si sia costituita con l’Avvocatura dello Stato nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata in ciò confermandosi la regola dell’art. 285 c.p.c. , sia nel caso in cui l’Amministrazione sia rimasta contumace . Il ricorso appare, dunque, tempestivo in relazione alla notificazione della sentenza fatta eseguire il 5 marzo 2012 dal Pr. , riguardo alla quale è stata tra l’altro prodotta la relata di notificazione dalla parte ricorrente agli effetti del n. 2 del secondo comma dell’art. 369 c.p.c 2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 331, 332, 333, 334 e 343 c.p.c. - erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello principale proposto dalla regione Sicilia avverso la sentenza del Tribunale di Catania . Vi è prospettata l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello, proposto formalmente in via principale dall’amministrazione regionale, ma avente oggettivamente sotto il profilo cronologico natura incidentale, in quanto proposto successivamente al primo appello introdotto dalla Milano Assicurazioni s.p.a A torto la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’introduzione dell’appello dell’amministrazione sarebbe dovuta avvenire al più tardi nella prima udienza di comparazione relativa all’appello della Milano Assicurazioni, in quanto lo imponeva l’art. 343, primo comma, c.p.c. nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 51 della L. n. 353 del 1990, applicabile al giudizio, secondo il quale l’appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza, di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste negli articoli 331 e 332 . La sentenza impugnata ha motivato l’inammissibilità, richiamandosi in primo luogo a detta norma e, quindi, disattendendo l’assunto della difesa erariale che l’interesse all’impugnazione fosse insorto - ai sensi del secondo comma dell’art. 343, secondo comma, c.p.c. - soltanto a seguito della notificazione del secondo appello in senso cronologico proposto dal Pr. e che, pertanto, la notificazione dell’appello dell’Amministrazione fosse avvenuta tempestivamente rispetto ad esso, ai sensi del primo comma della detta norma. Ha osservato la corte etnea che l’appello della Milano aveva lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado sia nel presupposto dell’assenza di responsabilità del Pr. , sia, in subordine, per l’attribuzione al medesimo di una percentuale di responsabilità eccessiva rispetto a quella dell’Amministrazione, il che implicava necessariamente, in caso di accoglimento anche parziale del gravame, l’affermazione della totale o più gravosa di quella riconosciuta dal tribunale responsabilità dell’amministrazione e quindi l’interesse di questa a proporre gravame incidentale . 2.1. La critica a tale motivazione si è articolata, in sintesi, con l’assunto che l’impugnazione proposta dalla Milano Assicurazioni, quale garante del Pr. , pur prospettando questioni relative al rapporto fra il Pr. ed il danneggiato, cioè relative al rapporto garantito, avrebbe devoluto al giudice d’appello la relativa cognizione in via incidentale, cioè ai soli fini della decisione sugli effetti del rapporto di garanzia. Solo l’impugnazione proposta dal Pr. con il secondo appello in senso cronologico, introdotto separatamente anziché in via formalmente incidentale, avrebbe devoluto al giudice d’appello la cognizione effettiva sul rapporto garantito e, dunque, solo esso avrebbe fatto sorgere l’interesse ad impugnare dell’Amministrazione a norma dell’art. 343, secondo comma, c.p.c La notificazione del primo appello da parte della Milano avrebbe avuto, in sostanza, soltanto l’effetto di denuntiatio litis e la disciplina applicabile sarebbe stata quella dell’art. 332 e non quella dell’art. 331 c.p.c Nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la difesa erariale, avuto riguardo al rinvio della trattazione disposto dal Collegio davanti al quale era stato chiamato il ricorso ed alla sopravvenienza di Cass. sez. un. n. 24707 del 2015 in relazione all’ordinanza di rimessione n. 16780 del 2014, prende atto delle soluzioni date alle questioni prospettate da detta ordinanza, nel presupposto che esse siano rilevanti ai fini dello scrutinio del motivo, ma invoca l’esistenza di un fenomeno di c.d. prospective overruling, là dove le Sezioni Unite - sostanzialmente disattendendo la prospettazione per cui la discussione sul rapporto principale avverrebbe in via solo incidentale - hanno ritenuto che l’impugnazione del garante su cui sia stata riversata la soccombenza del garantito, allorquando con essa egli solleciti discussione anche sul riconoscimento della responsabilità del garantito verso il danneggiato, che sia stata riconosciuta dal primo giudice, è impugnazione che devolve un accertamento i cui effetti si estendono anche alla posizione del garantito vero il danneggiato e non sono limitati alla sola rilevanza della responsabilità nel rapporto fra garante e garantito. 2.2. Ritiene il Collegio che la questione decisa dalle Sezioni Unite è, in realtà, del tutto ininfluente ai fini dello scrutinio del motivo. La valutazione di inammissibilità dell’appello dell’Amministrazione appare corretta, sebbene per ragioni che si correlano all’applicazione della norma dell’art. 333 c.p.c. e che giustificano una mera correzione della motivazione adottata dalla Corte etnea, là dove, dopo avere correttamente evocato proprio quella norma ed averla messa in relazione con il disposto del primo comma dell’art. 343 vigente ratione temporis, si è spinta ad argomentare anche sull’art. 343, secondo comma, c.p.c., per rispondere ad una controeccezione dell’Amministrazione rispetto all’eccezione di inammissibilità dell’appello prospettata dal P. e ribadita dai suoi eredi. La correzione parziale della motivazione si giustifica per queste ragioni, che evidenziano anche l’assoluta irrilevanza dell’arresto di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite. 2.2.1. Ai sensi dell’art. 333 c.p.c., norma rimasta immutata nel testo del Codice, le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo . Tale norma, nel regolare l’impugnazione incidentale, lo fa alludendo, con l’espressione parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti , sia alla norma dell’art. 330 c.p.c., che regola in generale la proposizione dell’impugnazione, sia alla norma dell’art. 331 c.p.c. che regola il caso di notificazione incompleta nelle cause inscindibili e prevede che il giudice ordini l’integrazione del contradditorio e, quindi, la notificazione dell’impugnazione a chi non è stato coinvolto dall’impugnazione soggettivamente incompleta , sia alla norma dell’art. 332 c.p.c. che regola il caso di notificazione relativa a sentenza resa in causa scindibile, fatta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse e prevede l’ordine del giudice di notificare alle altre parti al fine di eventualmente provocare l’esercizio da parte loro del diritto di impugnazione . 2.2.2. Nella situazione oggetto della controversia di cui è processo, la proposizione di una domanda da parte del danneggiato contro due distinti danneggianti, il Pr. e la struttura sanitaria, poi radicatasi con la legittimazione dell’Assessorato, aveva dato luogo certamente ad un litisconsorzio facoltativo, a tale figura riconducendosi il collegamento delle due distinte responsabilità invocate in via solidale. La chiamata in garanzia della Previdente poi incorporata dalla Milano Assicurazioni aveva dato luogo al cumulo al litisconsorzio originario di altra fattispecie di litisconsorzio coinvolgente la garante secondo lo schema della garanzia art. 32 c.p.c. . 2.2.3. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità solidale del Pr. e dell’Assessorato in favore del danneggiato e, in aggiunta, aveva accertato nel rapporto fra di essi le rispettive percentuali di responsabilità. Aveva, altresì, provvedendo sulla domanda di garanzia del Pr. , riconoscendola fondata e condannando la società assicuratrice a manlevare il medesimo delle conseguenze della soccombenza nei confronti del danneggiato. L’appello della Milano Assicurazioni, che venne notificato a tutte le parti, era diretto ad ottenere in prima battuta il riconoscimento dell’esclusione della responsabilità del Pr. , con conseguente venir meno della garanzia, ed in seconda battuta l’accertamento di una sua percentuale di responsabilità nel rapporto con l’Assessorato minore di quella riconosciuta dal primo giudice. 2.2.4. Con riferimento alla prima prospettazione, quella principale, l’appello diede luogo in sede di gravame alla devoluzione a di una causa inscindibile quanto all’accertamento del rapporto di garanzia e, in relazione al suo operare in concreto, della responsabilità del garantito verso il danneggiato si veda la citata Cass. sez. un. n. 24707 del 2015 , essendo già in primo grado il consorzio fra tali soggetti a quei fini processuale necessario b di una causa scindibile, quanto al rapporto con la corresponsabilità solidale dell’Assessorato, atteso che la postulazione dell’esclusione della responsabilità del garantito da parte del garante concerneva, quanto alla responsabilità nella causazione del danno, una posizione del garantito, cioè del Pr. , che si atteggiava come solidale e, dunque, oggetto di azione non coinvolgente come litisconsorte necessario l’altro coobbligato, cioè l’Assessorato, atteso che, quando si convengono più coobbligati solidali per l’affermazione della responsabilità di ognuno appunto in via solidale, il consorzio fra i litiganti nasce come facoltativo e resta tale nel corso dello svolgimento processuale, a meno che l’attore non postuli un accertamento con efficacia di giudicato, per effetto di apposita domanda, del modo di essere del rapporto comune, da cui origina l’obbligazione, il quale debba spiegare effetti su tutti, oppure taluno dei coobbligati svolga azione di regresso o rigetti la responsabilità esclusiva sull’altro, così determinandosi litisconsorzio necessario processuale, perché l’accertamento del modo di essere del rapporto da cui originano le obbligazioni diventa presupposto necessario degli accertamenti richiesti dal soggetto convenuto come coobbligato solidale. 2.5. Con riferimento alla prospettazione subordinata, invece, l’appello della Milano Assicurazioni diede luogo ad una causa inscindibile e ciò proprio perché detta prospettazione, richiedendo l’accertamento di una diversa ripartizione di responsabilità fra i due coobbligati, diede luogo a fattispecie di litisconsorzio necessario processuale, proprio secondo quanto si è poco sopra osservato. 2.6. Ai fini di individuare quale fosse la posizione dei destinatari dell’appello rispetto alle forme ed ai termini per l’esercizio da parte loro dell’eventuale facoltà di impugnare alla lor volta la sentenza di primo grado, ove essa avesse determinato una loro situazione di soccombenza, la natura del cumulo di cause realizzato dall’appello della Milano Assicurazioni restava del tutto indifferente, almeno in prima battuta. L’art. 333 c.p.c., infatti, imponeva a ciascuno dei destinatari, ove si fosse trovato in posizione di soccombenza effettiva rispetto alla sentenza di primo grado e, quindi, qualora fosse stata rigettata in tutto o in parte una sua domanda o fosse stata accolta una domanda contro di lui proposta, di proporre appello in forma incidentale e nel termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla ricezione della notificazione dell’appello principale della Milano Assicurazioni, e ciò a prescindere dalla circostanza che tale appello apparisse rivolto a sollecitare in appello una soluzione della lite diversa da quella emersa per ciascun destinatario dell’appello dalla sentenza di primo grado. Rimaneva, dunque, indifferente, rispetto alla prima prospettazione della Milano Assicurazioni, che essa fosse diretta solo contro il danneggiato, perché postulante l’esclusione della responsabilità solidale del garantito Pr. . Anche se la Milano Assicurazioni si fosse limitata a detta prospettazione e, dunque, in appello si fosse avuta una situazione di inscindibilità ai sensi dell’art. 331 c.p.c. quanto ad essa, e di scindibilità per il resto ai sensi dell’art. 332 c.p.c., tutti gli altri soggetti soccombenti - cioè il Pr. quanto all’affermazione di responsabilità solidale ed a quella relativa alla ripartizione della responsabilità con l’Assessorato nel rapporto interno fra loro, l’Assessorato quanto all’affermazione di responsabilità solidale a suo carico ed alla stessa ripartizione, il danneggiato P. quanto al ridotto accoglimento della domanda nel quantum con riferimento ad una specie di danno rivestendo ciascuno una posizione di soccombenza effettiva sotto tali profili, erano onerati dall’art. 333 c.p.c. di introdurre l’appello, per rimuovere detta soccombenza con la forma dell’appello incidentale e nel termine breve decorrente dalla notificazione dell’impugnazione. E tanto senza che vi fosse differenza alcuna fra la posizione del Pr. e quella del danneggiato, che concerneva - sempre quanto alla prima prospettazione - una causa inscindibile, e quella dell’Assessorato, che - sempre in relazione alla prima prospettazione della Milano Assicurazioni, si profilava relativa a causa scindibile. 2.7. Per quanto concerne la posizione dell’Assessorato, ove la Milano Assicurazioni non gli avesse notificato l’appello, in ipotesi incentrato solo sulla prospettazione, la ricorrenza in relazione ad essa di una situazione di scindibilità avrebbe giustificato l’ordine del giudice di notificazione dell’appello all’Assessorato ex art. 332 c.p.c., per provocarne l’eventuale esercizio del diritto di impugnazione, e tale esercizio sarebbe dovuto avvenire nel termine breve decorrente dalla detta notificazione. 2.8. Poiché la Milano Assicurazioni aveva notificato spontaneamente il suo appello relativo alla prima prospettazione, un ordine di notificazione ai sensi dell’art. 332 non era necessario, ma il termine di impugnazione breve decorse a carico dell’Assessorato dalla notificazione dell’appello, pur contro di lui non rivolto quanto alla detta prospettazione. 2.9. Quanto osservato rende irrilevante che, in relazione alla seconda prospettazione, la posizione dell’Assessorato fosse di parte di una causa inscindibile, e che, dunque, l’impugnazione dovesse sotto quel profilo reputarsi proposta contro di esso anche in relazione a tale prospettazione, ove l’appello principale non gli fosse stato notificato ed il giudice avesse ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., il termine per l’appello rispetto alla sua posizione di soccombente sarebbe stato quello breve decorrente dalla notificazione dell’ordine di integrazione, se del caso anche in via tardiva ai sensi dell’art. 334, primo comma, c.p.c. viceversa, essendo avvenuta la notificazione dell’appello principale nel rispetto spontaneo dell’art. 331 c.p.c., il termine di impugnazione riguardo alla sua soccombenza decorse dalla ricezione della notificazione dello stesso. 3. Il principio di diritto che regolava la fattispecie è il seguente l’art. 333 c.p.c., quando prescrive che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste dagli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo , si riferisce tanto alla notificazione di una prima impugnazione effettuata a tutte le parti ai sensi dell’art. 330 c.p.c., quanto alle notificazioni, effettuate successivamente alla notificazione dell’impugnazione principale notificata soltanto ad alcune parti, ai sensi dell’art. 331 e 332 c.p.c. Ne consegue che, quando un’impugnazione è notificata di iniziativa dell’impugnante a tutte le parti del grado precedente, realizzandosi così la situazione dell’art. 330 c.p.c., le parti destinatarie della notificazione dell’impugnazione, qualora rivestano, per effetto della statuizione della sentenza impugnata, una posizione di soccombenza effettiva, debbono proporre, indipendentemente dal se l’impugnazione principale le abbia coinvolte a norma dell’art. 331 c.p.c. o a norma dell’art. 332 c.p.c., la loro impugnazione contro le statuizioni che le vedano soccombenti, nel termine breve dalla notificazione dell’impugnazione principale. E, dunque, con riguardo al giudizio di appello e quanto al rispetto del termine di cui all’art. 333 c.p.c., a norma dell’art. 343, primo comma, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis alla controversia, dovendosi, nel caso di impugnazione in forma principale e non incidentale, valutarsi il rispetto del termine sempre con riferimento a quello emergente dallo stesso primo comma dell’art. 343 c.p.c. . L’applicazione di tale principio avrebbe imposto all’Assessorato di esercitare il suo diritto di impugnazione nel termine dell’art. 343, primo comma, c.p.c. anteriore alla riforma della L. n. 353 del 1990. La Corte territoriale aveva correttamente invocato detta norma per motivare la tardività dell’appello proposto separatamente dall’Assessorato. Ma si è, poi, spinta a motivare, per rispondere alla controeccezione dello stesso, sulla questione dell’interesse, evocando il secondo comma dell’art. 343 c.p.c., ma tale norma non poteva venire in alcun modo in rilievo, in quanto, allorché allude all’insorgenza in capo ad una parte, dell’interesse ad impugnare per effetto dell’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, fa riferimento ad una posizione di soccombenza del soggetto del cui interesse sopravvenuto ragiona, che deve appunto divenire suscettibile di discussione solo a causa dell’impugnazione altrui, cioè perché tale impugnazione rimette in discussione un esito della lite che era favorevole e cui, però, si è pervenuti, da parte della sentenza impugnata, attraverso una motivazione che ha disatteso taluna delle difese svolte da parte di colui che poi alla fine è rimasto vittorioso. La norma allude, cioè, ad una soccombenza non effettiva, bensì virtuale, cioè su questioni. Poiché l’impugnazione della parte diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale rimette in discussione la vittoria della parte di cui trattasi quanto all’esito finale, a questa deve essere data la possibilità di introdurre nel processo di impugnazione le questioni su cui la sentenza, prima di dargli ragione come esito finale, gli ha dato torto. La parte in questione non poteva impugnare ai sensi dell’art. 333 c.p.c. direttamente per effetto dell’impugnazione principale, atteso che non era soccombente effettiva. Poiché è una parte destinataria dell’impugnazione principale a mettere in discussione l’esito finale che vedeva quella parte vittoriosa, è giocoforza dare rilievo all’insorgenza dell’interesse della parte vittoriosa solo quando la sua vittoria viene messa in discussione. Lo stesso discorso dev’essere fatta qualora la posizione della parte sia di parziale soccombenza se l’impugnazione della parte diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale attinge non avendolo fatto questa la statuizione della sentenza impugnata per ciò per cui quella parte è vittoriosa, allora e soltanto allora si configura l’insorgenza dell’interesse a prospettare in via incidentale le questioni esaminate e decise in senso sfavorevole, che non incisero sulla parziale vittoria. 4. Nel caso di specie l’Assessorato era soccombente in via effettiva in forza della sentenza di primo grado, essendone stata riconosciuta la corresponsabilità solidale per un verso e la ripartizione di responsabilità nel rapporto con l’altro corresponsabile. Di entrambe queste due soccombenze effettive l’Assessorato doveva dolersi ai sensi dell’art. 333 c.p.c. e non può ritenersi che il suo interesse all’impugnazione sia sorto solo quando ebbe ad impugnare il Pr. . Ciò non tanto per le ragioni esposte dalla sentenza impugnata, bensì per quelle che appena si sono indicate, che, del resto, rendono evidente anche l’infondatezza della prospettazione delle parti qui ricorrenti e nel contempo rivelano l’inesistenza del prospettato overruling, atteso che le statuizioni di Cass. sez. un. n. 24707 del 2015 non sono in alcun modo rilevanti per individuare come e quando dette parti dovevano appellare. 5. Il motivo di ricorso è, pertanto, rigettato. Ne segue il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese attesa la correzione della motivazione, sebbene parziale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.