Provvedimento non definitivo e nemmeno decisorio, il ricorso in Cassazione è inammissibile

Se l’opposizione agli atti esecutivi è inammissibile è necessario chiedere al giudice dell’esecuzione di integrare il provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c. e non, sull’assunto della sua qualificazione come sentenza in senso sostanziale, ricorrere per cassazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3082/17 depositata il 6 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi avverso un’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, con cui venivano dettate le modalità per il rilascio di immobili. Il Giudice riteneva che fosse necessario proporre reclamo al Collegio, e non opposizione agli atti esecutivi, motivo per cui aveva dichiarato quest’ultima inammissibile. L’opponente ricorreva quindi in Cassazione. La mancata fissazione di un termine per l’instaurazione del giudizio di merito. La Suprema Corte ritiene che il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, poiché proposto avverso un provvedimento che non è definitivo né decisorio . Il Giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione senza fissare un termine per l’instaurazione del giudizio di merito. Ed è per questo motivo che tale provvedimento non può reputarsi definitivo. Le modifiche alla disciplina. Il giudizio di cui si tratta è disciplinato dagli artt. 617-618 c.p.c In esso il giudice disponeva la prosecuzione del giudizio con la cognizione piena, fissando un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. A seguito delle modifiche intervenute con legge n. 52/2006 è stato escluso, però, l’automatismo della prosecuzione con cognizione piena. Ora il giudice si limita a fissare un termine per l’introduzione della causa di merito, ma sta all’ iniziativa della parte interessata l’effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato . Per tali motivi è considerabile come provvedimento lato sensu istruttorio. E, a norma dell’art. 289 c.p.c., tali provvedimenti possono essere integrati su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di 6 mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte . Gli altri rimedi da adottare. Secondo la Corte di Cassazione il ricorrente avrebbe dovuto chiedere al giudice dell’esecuzione di integrare il provvedimento a norma dell’articolo appena citato e non, invece, ricorrere in Cassazione, come se quella fosse una sentenza in senso sostanziale. Il provvedimento oggetto d’esame è stato emesso da un giudice investito di una cognizione sommaria e, pertanto, destinata a sfociare in provvedimenti ridiscutibili secondo le regole e della cognizione piena e, dunque, del tutto provvisori . Per questo motivo il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 6 dicembre 2016 – 6 febbraio 2017, n. 3082 Presidente Amendola – Relatore Barreca Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. - Con il provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da C.M. avverso l’ordinanza dell’11 maggio 2015 emessa ai sensi dell’art. 610 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione per rilascio intrapresa dalla stessa C. nei confronti di M.M. . Con questa ordinanza il giudice dell’esecuzione aveva dettato le modalità per il rilascio di immobili, utilizzati dal M. per l’attività di allevamento amatoriale di cani la C. si era opposta, chiedendone le modifica il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che non fosse proponibile il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, bensì quello del reclamo al collegio ed ha perciò dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ 2. - Il ricorso è proposto con due motivi. Il M. resiste con controricorso. Col primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 617 c.p.c. e 618 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per omessa instaurazione della procedura prevista in caso di opposizione agli atti esecutivi. La ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione si sia pronunciato senza aver instaurato il contraddittorio tra le parti e senza aver seguito il dettato dell’art. 618 c.p.c Col secondo motivo si deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per aver ritenuto inapplicabile la procedura di opposizione agli atti esecutivi. 3.- Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, poiché proposto avverso un provvedimento che non è definitivo né decisorio. Esso è stato emesso, in data 21/5 - 4/6 - 2015 a conclusione della fase svoltasi dinanzi al giudice dell’esecuzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, introdotto dalla C. per ottenere la modifica dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 610 c.p.c. Con il provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’opposizione, senza concedere il termine per l’instaurazione del giudizio di merito e senza provvedere in alcun modo in merito alla spese di lite. Malgrado il giudice dell’esecuzione non abbia fissato il termine per l’inizio del giudizio di merito, come disposto dall’art. 618 cod. proc. civ., il provvedimento impugnato non si può reputare definitivo, quindi suscettibile di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., come sostenuto dalla ricorrente. Ed invero, non può reputarsi precluso l’accesso di quest’ultima, già opponente, alla tutela a cognizione piena, per le ragioni di cui appresso - il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 617618 c.p.c. nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla legge n. 52 del 2006 la seconda di tali norme prevede che il giudice dell’esecuzione fissa un termine perentorio per. l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà la norma va letta in combinato disposto con l’art. 617 c.p.c. e con la prima parte dello stesso art. 618 c.p.c., che prevedono che sia il giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza di sospensione del processo esecutivo ovvero di adozione di provvedimenti indilazionabili - il sistema di norme modificate dalla legge n. 52 del 2006 ha innovato rispetto al regime precedente, secondo il quale era lo stesso giudice dell’esecuzione che all’udienza disponeva la prosecuzione del giudizio relativo all’opposizione agli atti esecutivi con le forme della cognizione ordinaria. Le nuove norme hanno escluso l’automatismo della prosecuzione con la cognizione piena il giudice dell’esecuzione, dopo avere provveduto sull’istanza di sospensione, si limita a fissare un termine per l’introduzione della causa di merito ed è quindi rimesso all’iniziativa della parte interessata l’effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato - il provvedimento di fissazione del termine per l’inizio del giudizio di merito, concretandosi in una autorizzazione peraltro dovuta ex lege all’introduzione del giudizio di merito siccome ricollegato alla precedente fase sommaria e diretto anche alla discussione sugli eventuali provvedimenti sommari adottati in quella fase, si connota come provvedimento lato sensu istruttorio, cioè sull’ordine del procedimento così, tra le tante, Cass. ord. n. 20532/2009 e n. 15630/2010 . Il vizio del provvedimento consistente nell’omessa concessione del termine in parola trova un rimedio nell’ordinamento, precisamente nell’art. 289 c.p.c., secondo il cui comma primo i provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte - la ricorrente, dunque, avrebbe dovuto chiedere al giudice dell’esecuzione di integrare il provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c. e non, sull’assunto della sua qualificazione come sentenza in senso sostanziale, ricorrere per cassazione - peraltro, in fattispecie quale quella oggetto della presente decisione, il ricorso al rimedio dell’art. 289 c.p.c. non è neppure obbligato, dal momento che la stessa ricorrente, anche a prescindere dalla formulazione di un’istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., avrebbe potuto iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso cfr. Cass. ord. n. 20532/2009 cit. . Quanto all’assunto della ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato si dovrebbe ritenere sostanzialmente una sentenza, non può che farsi integrale rinvio alla motivazione del precedente di questa Corte n. 22033/2011, che si è occupato funditus della questione. Appare qui sufficiente ribadire che, se è vero che il giudice dell’esecuzione ha definito, davanti a sé, il giudizio col provvedimento oggi impugnato, per contro, tale provvedimento, essendo stato emesso da un giudice investito di una cognizione sommaria e, pertanto, destinata a sfociare in provvedimenti ridiscutibili secondo le regole della cognizione piena e, dunque, del tutto provvisori, non può acquisire una forza diversa a cagione della sua irritualità e, quindi, non può considerarsi definitivo dell’azione, nonostante che l’irritualità consista proprio nella chiusura illegittima del procedimento. Questa chiusura è essa stessa del tutto provvisoria e non definitiva poiché riguarda solo la fase sulla quale il giudice doveva provvedere, in via appunto provvisoria, in vista della possibile evoluzione dell’azione con la cognizione piena cognizione, nient’affatto preclusa alla ricorrente, che si sarebbe potuta avvalere dei rimedi sopra richiamati”. La relazione è stata notificata come per legge. Parte ricorrente ha spedito memoria pervenuta in cancelleria a mezzo posta il 5 dicembre 2016. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione. Perciò il ricorso va dichiarato inammissibile. La memoria della parte ricorrente è irricevibile atteso che l’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., che consente il deposito del ricorso e del controricorso a mezzo posta, non si applica alle memorie cfr., da ultimo, Cass. n. 7704/16 . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell’art. l3. comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore del resistente, nell’importo complessivo di Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese processuali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono í presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.