Registro errato nella comparsa di risposta: deposito telematico valido

Il Tribunale di Torino ha precisato che l’indicazione di un errato registro nella comparsa di risposta rappresenta un mero errore materiale che non travolge il deposito telematico dell’atto.

Il caso. In un procedimento avente ad oggetto la condanna al risarcimento danni derivanti da vizi di una pavimentazione, la parte attrice ha rinnovato l’istanza di revoca dell’ordinanza con cui la convenuta era stata rimessa in termini per la sua costituzione, a seguito del rifiuto da parte della cancelleria della comparsa di risposta che indicava un errato registro” lavoro” piuttosto che contenzioso” . L’invio reiterato della comparsa di risposta sana l’errore materiale. Il Tribunale, richiamando una sua precedente decisione, ha ribadito che l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria non concorre ad integrare la fattispecie di deposito perfezionatosi al momento dell’emissione della ricevuta di avvenuta consegna ex art. 16- bis , comma 7, d.l. n. 179/2012 , ma concerne il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale , non potendosi ammettere che anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito Tribunale di Torino, 13 maggio 2016 . L’obiettivo è evitare che meri errori materiali possano comportare gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui si potrebbe non applicare l’istituto della remissione in termini ex art. 153 c.p.c Nella fattispecie in esame, il Giudice ha chiarito che il nuovo invio della comparsa di risposta ha esclusivamente comportato l’eliminazione dell’errore materiale che impediva l’inserimento nel fascicolo di un atto già ritualmente depositato poiché il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall’uno all’altro registro. Ne deriva, dunque, la revoca da parte del Tribunale dell’ordinanza di rimessione in termini di parte convenuta, dovendosi ritenere depositata la comparsa di risposta presentata precedentemente. fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale Ordinario di Torino, sez. I civile, ordinanza 23 dicembre 2016 Giudice Sburlati Fatto e Diritto Le domande attoree hanno a oggetto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dai vizi di una pavimentazione, quantificati in € 64.479,11. Per quanto concerne lo svolgimento del processo, va rilevato che nella memoria del 04/11/2016 l’attrice ha rinnovato l’istanza di revoca dell’ordinanza del 05/02/2016, che ha rimesso in termini per la costituzione la M. M. & amp C. Sas, a seguito del rifiuto da parte della cancellaria della comparsa di risposta del 29/01/2016, che indicava un errato registro Lavoro anziché Contenzioso Civile ” cfr. mem. 04/11/2016 p. 2 . La natura della questione rende necessario osservare che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 Dl 179/2012, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia” a livello di fonti secondarie, analoga è la previsione dell’art. 13 comma 2 Dm 21/2011, secondo cui i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”. In applicazione di tali norme, nella specie è da ritenere che la convenuta si sia tempestivamente costituita il 29/01/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna cfr. docomma 3 all. mem. 03/02/2016 , non rilevando al riguardo il successivo rifiuto dell’atto da parte della cancelleria in data Firmato Da S. L. Emesso Da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial# 650d0f829434d75befb3dedcb395a08b01/02/2016, derivante dal fatto il procedimento è della VI Sez. Civile del Tribunale e non della Quinta Civile Sez. Lavoro” cfr. docomma 5 all. mem. 03/02/2016 . Invero, come già affermato da questo Tribunale nell’ordinanza del 13/05/2016 nella causa Nrg 32325/2015, l’accettazione dell’atto da parte della cancelleria non concorre a integrare la fattispecie del deposito, ma riguarda il mero inserimento dell’atto nel fascicolo digitale”, non potendosi ammettere che anomalie che bloccano l’inserimento nel fascicolo sortiscano l’effetto di travolgere retroattivamente il deposito”. E’ infatti opportuno evitare per gli atti telematici che meri errori materiali, anche di piccola entità e privi di rilevanza negli atti analogici, comportino gravi conseguenze processuali, in ipotesi in cui potrebbe non applicarsi l’istituto della rimessione in termini ex art. 153 Cpc, che presuppone la non imputabilità della causa della decadenza. In questo caso, è pertanto da ritenere che il nuovo invio della comparsa di risposta abbia esclusivamente comportato l’eliminazione dell’errore materiale che impediva l’inserimento nel fascicolo di un atto già ritualmente depositato, poiché, come risulta anche dal punto 7.1 della circolare ministeriale del 23/10/2015, il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall’uno all’altro registro”. Ne discende la revoca dell’ordinanza del 05/02/2016, dovendosi ritenere depositata la comparsa di risposta del 29/01/2016. Passando al merito, va ora osservato che, a fronte delle domande attoree, la M. M. & amp C. Sas, venditrice dei cubetti di porfido e di granito nero, ha eccepito tra l’altro la decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495 e 1511 Cc, trattandosi di vendita di cose da trasportare, nella quale il termine di otto giorni per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento”. L’eccezione in esame è fondata, atteso che le cose sono state trasportate e ricevute il 06/06/2013 e il 10/06/2013 cfr. docomma 1 fascomma conv. la denuncia è stata spedita il 30/08/2013 cfr. docomma 17 fascomma att. i difetti di qualità attribuibili alla convenuta costituita sono apparenti e nella specie non è configurabile una consegna di aliud pro alio.In ordine ai presupposti di cui all’art. 1511 Cc, va osservato che, per quanto concerne il materiale fornito e impiegato per la realizzazione delle Firmato Da S. L. Emesso Da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial# 650d0f829434d75befb3dedcb395a08bpavimentazioni”, il difetto accertato nel procedimento ex art. 696 bis Cpc dal geom. G. R. riguarda la presenza di colori estremamente variegati che denotano sia la provenienza da cave diverse che la mancanza di selezione preventiva dei cubetti” cfr. cons. p. 12 , con conseguente sussistenza del requisito dell’apparenza del vizio. Non sono invece idonei a fondare la dedotta responsabilità della M. M. & amp C. Sas i difetti del materiale fornito e contenuto nei sacchi big bag ”, tra cui vi è la pezzatura estremamente variabile”, considerato che questo materiale non è stato in concreto utilizzato il consulente non ha rilevato tale vizio per il materiale impiegato” il contenuto dei sacchi residui è scarsamente significativo, essendoci presente anche l’”avanzo di lavorazione del cantiere”. Non possono inoltre trovare applicazione i principi giurisprudenziali in materia di aliud pro alio, poiché il consulente dà atto che è stato fornito porfido bruno del Trentino” e il vizio cromatico accertato non esclude l’appartenenza delle cose al genere pattuito cfr., in materia di mattonelle difettose, Cass. 844/1997 , come si evince anche dal fatto che il materiale è stato comunque utilizzato per la realizzazione della pavimentazione. E’ invece provata la responsabilità del C. e del G., che realizzarono l’opera, emergendo dalla relazione del geom. G. R. numerosi difetti relativi alla posa del materiale e all’esecuzione dei disegni cfr. p. 16 e 17 utilizzazione di cubetti di porfido di cui non è stata eseguita la preventiva e necessaria cernita formazione di giunti irregolari e di larghezza considerevole tra i cubetti errata stesa, vibratura/battitura e bagnatura della miscela di leganti polimeri e sabbia tarata per intasamento delle fughe inidonea rifinitura dei cubetti di marmo bianco di Carrara ” , che ne rendono necessario il totale rifacimento”, per il costo complessivo di € 64.479,11 p. 21 -25 . Per tutti gli esposti motivi, il C. e il G. vanno condannati a pagare all’attrice € 64.479,11, oltre € 4.358,20 per le spese della consulenza tecnica ex art. 696 bis Cpc cfr. docomma 12 fascomma att. , per un totale di € 68.837,31. Vanno invece rigettate le domande proposte dall’attrice nei confronti della M. M. & amp C. Sas.Le spese del presente giudizio e della consulenza tecnica ex art. 696 bis Cpc seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della Firmato Da S. L. Emesso Da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial# 650d0f829434d75befb3dedcb395a08bcontroversia e delle questioni trattate, si liquidano per l’attrice complessivamente in € 13.430,00 per compenso ed € 743,00 per spese per la convenuta costituita in € 8.953,33 per compenso con riferimento ai 2/3 dei valori medi della tabella di riferimento , con rimborso per entrambe delle spese forfettarie nella misura del 15%. P.Q.M Definitivamente pronunciando,respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,condanna R. C. C. e D. G., in solido tra loro, a pagare alla Garda Snc di G. M. & amp C. € 68.837,31 rigetta le domande proposte dalla Garda Snc di G. M. & amp C. nei confronti della M. M. & amp C. Sas condanna R. C. C. e D. G., in solido tra loro, a rimborsare alla Garda Snc di G. M. & amp C. le spese di lite, che liquida in € 14.173,00 di cui € 13.430,00 per compenso ed € 743,00 per spese , oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva condanna la Garda Snc di G. M. & amp C. a rimborsare alla M. M. & amp C. Sas le spese di lite, che liquida in € 8.953,33 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.