Mediazione: perché il verbale di accordo sia titolo esecutivo basta la firma delle parti e dei loro avvocati

In caso di verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, perché l’atto rivesta la qualifica di titolo esecutivo, non è necessario lo specifico inserimento di una clausola che dichiari espressamente il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Questo principio viene riportato dall’ordinanza del 7 settembre 2016, emessa dal Tribunale di Bari, a seguito di opposizione all’esecuzione per rilascio di un immobile, con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva, avviata a seguito di mancato rilascio dell’immobile, come concordato nel verbale di mediazione, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati nel corso della procedura ex art. 5, comma 1- bis , d.lgs. n. 28/10. L’opposizione era basata sull’insussistenza di idoneo titolo, vista - secondo l’opponente – la non idoneità quale titolo esecutivo del verbale e dell’allegato accordo, sottoscritto dai difensori delle parti presso l’Organismo di mediazione e conciliazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Bari, essendo lo stesso privo dell’attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico inoltre, l’opposizione eccepiva anche l’omessa trascrizione integrale nell’atto di precetto notificato il 22 gennaio 2016 del verbale di conciliazione in aggiunta all’accordo di mediazione, nonché la mancata certificazione di conformità dell’ufficiale giudiziario, riguardante la corrispondenza tra il titolo esecutivo e la trascrizione nell’atto di precetto. Il caso. La questione riguardava un’esecuzione per rilascio di immobile, azionata a seguito del mancato rispetto dell’accordo raggiunto a seguito di procedura di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28/10. Come noto, il suddetto decreto, all’art. 12, prevede che il verbale sottoscritto dai legali e dalle parti costituisce titolo esecutivo, in ciò innovando la categoria dei titoli esecutivi ex lege attraverso il riconoscimento di detta qualità all’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, davanti a organismi di conciliazione accreditati, senza che sia necessaria l’omologazione da parte del Tribunale. Il d.lgs., allo stesso articolo, prevede anche che i legali debbano dichiarare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, ma non dicono né che debba certificazione debba essere fatta separatamente, né che in mancanza di una certificazione espressa, il verbale non sia titolo esecutivo. Nel caso in esame, non vi era stata sottoscrizione di una clausola espressa, ma semplicemente la firma dell’accordo e del verbale da parte dei legali e dei loro assistiti. Di conseguenza, l’opponente presentava opposizione all’esecuzione basata sulla supposta mancata esecutività dell’accordo e sul fatto che nel precetto non fosse integralmente trascritto il verbale eccezione questa che verrà rigettata in quanto attinente all’opposizione agli atti esecutivi, eventualmente, e non all’esecuzione e quindi da presentarsi con i modi e nei tempi previsti dall’art. 617 c.p.c. . L’accordo, titolo esecutivo e necessità della sottoscrizione di parti e avvocati. Per il Tribunale di Bari, che ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione, il dato letterale dell’art. 12 d.lgs. n. 28/10, conferisce automaticamente valenza di titolo esecutivo al mero assolvimento della sottoscrizione all’accordo, non prevedendo la necessità di apposita clausola, essendo implicito che la firma dei legali certifichi la conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative. Secondo il Tribunale, la stessa partecipazione degli avvocati alla trattativa e al raggiungimento dell’accordo, con la loro sottoscrizione, assolve di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico, prescindendo dall’adozione di una formale attestazione di conformità, così come accade per la funzione di autenticazione esercitata dal difensore con riguardo alla sottoscrizione della parte nel mandato rilasciato a favore del difensore nell’atto introduttivo del giudizio. Inoltre, sempre secondo l’ordinanza in commento, l’eventuale mancanza di attestazione e certificazione di conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, potrebbe forse costituire una mera irregolarità formale, che però non inficia l’atto, non essendo idonea a impattare sull’efficacia esecutiva del titolo, che è intrinseca per legge al verbale stesso, a prescindere da ulteriori specificazioni questo anche alla luce della lettura sistematica della disposizione, anche nella parte in cui prevede la necessità di omologa in tutti gli altri casi” in cui non vi sia stata la formale partecipazione dei difensori. Di conseguenza, il Tribunale ha confermato l’efficacia esecutiva del verbale, rigettando la richiesta di sospensione e condannando l’opponente al pagamento delle spese legali in favore di parte opposta.

Tribunale di Bari, sez. II Civile, ordinanza 7 settembre 2016 Giudice dell’esecuzione D’Aprile Letto il ricorso in opposizione all’esecuzione per rilascio di immobile depositato in data 4/4/2016 da G S e la contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva esaminata la memoria difensiva depositata dal creditore procedente opposto all’udienza del 2/5/2016 rilevato che il debitore esecutato ha eccepito, in primo luogo, l’insussistenza di idoneo titolo esecutivo alla base dell’intrapresa esecuzione per rilascio, in ragione dell’inidoneità del verbale di conciliazione e dell’allegato accordo sottoscritto dai difensori delle parti il 5/5/2015 presso l’Organismo di mediazione e conciliazione forense istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, essendo lo stesso privo dell’attestazione e della certificazione di conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico in secondo luogo, l’omessa trascrizione integrale nell’atto di precetto notificato il 22/1/2016 – come richiesto dall’art. 480, co. II, c.p.c. - del verbale di conciliazione in aggiunta al relativo accordo di mediazione, nonché la mancata certificazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario circa l’esatta corrispondenza tra l’originale del titolo esecutivo e la relativa trascrizione nell’intimazione pre-esecutiva ritenuto che l’art. 12 d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2913, abbia innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege attraverso il riconoscimento di detta qualità all’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati innanzi ad organismi di conciliazione accreditati, senza la necessità della previa omologazione giudiziale rilevato che il dato letterale della citata disposizione normativa conferisce prima facie valenza di titolo esecutivo al mero accordo munito delle suindicate sottoscrizioni e che l’intervento degli avvocati assolve, per l’appunto, di per sé ad uno scopo certificatorio dell’eseguita verifica relativa al rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico circostanza oltretutto non preclusiva di possibili impugnative successive, ad opera delle parti, avverso l’accordo stragiudiziale ritenuto che la soluzione debba valere anche prescindendosi dall’adozione di una formale attestazione di conformità, analogamente alla funzione di autenticazione esercitata dal difensore con riguardo alla sottoscrizione della parte apposta a margine o in calce al mandato rilasciato nel corpo introduttivo del primo atto del giudizio ritenuto, pertanto, che il difetto dell’attestazione e delle certificazione di conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico” costituisca un requisito di mera irregolarità formale inidoneo ad impattare sull’intrinseca efficacia esecutiva del titolo ritenuto che tale interpretazione trovi conforto anche nella lettura sistematica della disposizione, in quanto in tutti gli altri casi” da intendersi qualora non vi sia la partecipazione diretta dei difensori o non si tratti di organismo conciliativo tra quelli accreditati all’omologazione dell’accordo si provvede, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico”, non richiedendosi neppure in tale situazione l’impiego di precise formule sacramentali ritenuto che, alla luce della sostanziale valenza pubblicistica dell’attività di attestazione e certificazione conferita agli avvocati, nell’ottica incentivante la degiurisdizionalizzazione, non possa che accreditarsi – sia pure con i limiti della sommaria delibazione cautelare – un’opzione ermeneutica comune alle due fattispecie contemplate dalla norma speciale ritenuto che gli ulteriori profili di doglianza ineriscano la regolarità formale dell’atto di precetto e che sussistono dubbi in merito alla tempestività dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. depositata in data 4/4/2016 a fronte della notifica del precetto di rilascio perfezionatasi l’11/3/2016 ciò alla stregua del prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale o ad assegno, che è prescritta per la sua individuazione, ne determina la nullità, che è deducibile con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ” si veda, al riguardo, Cass. n. 5168 del 09/03/2005 ritenuto, in ogni caso, che il precetto opposto contenga puntuali elementi tesi all’individuazione del titolo esecutivo posto a fondamento della contestata procedura ritenuto, pertanto, che non sussistano gravi motivi di sospensione ai sensi dell’art. 624 c.pc ritenuto, in conformità alla pronuncia della Suprema Corte cfr. n. 22033 del 24/10/2011 che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito” ritenuto in applicazione dei parametri professionali medi di cui al DM 55/2014 tabella 10 , in relazione al valore indeterminabile della controversia e, dunque, allo scaglione compreso tra €5.200,01 ed €26.000,00 secondo quanto previsto dall’art. 5, co. VI, d.m. 55/2014 , della modesta entità delle questioni controverse, della natura della causa e della qualità delle parti, con riduzione della voce relativa alla fase istruttoria in misura del 70% attesa l’esclusiva valenza documentale e del 50% di quella decisoria essendosi le parti limitate a sintetizzare le rispettive conclusioni cautelari a verbale d’udienza , di liquidare a titolo di compensi per i giudizi sommari di opposizione all’esecuzione riuniti l’importo complessivo di €2.230,00 P.Q.M. RIGETTA l’istanza di sospensione dell’esecuzione CONDANNA G S opponente, alla rifusione in favore dell’opposto, P L , delle spese processuali della presente fase sommaria che liquida in complessivi €2.230,00, oltre a rimborso spese forf., CAP ed IVA come per legge. Assegna il termine di giorni novanta per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Si comunichi.