Limiti rigidi all’esclusione dalla sospensione feriale dei termini

In tema di sospensione feriale dei termini, il carattere eccezionale dell’art. 3, l. n. 742/1969 comporta la necessità di una rigorosa interpretazione delle categorie di controversie per le quali il principio generale di sospensione dei termini può essere derogato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 784/17 depositata il 13 gennaio. Il caso. La sentenza in commento nasce dall’impugnazione proposta da una signora sottoposta ad amministrazione di sostegno ed avente ad oggetto la liquidazione dei compensi a favore del’amministratore. La Corte d’appello di Genova respingeva il reclamo in quanto inammissibile poiché il provvedimento impugnato è escluso dal novero di quelli reclamabili in sede d’appello. L’attrice, rappresentata da un curatore speciale, ricorre dinanzi alla Corte di legittimità. Sospensione feriale dei termini. Prima di procedere all’esame delle doglianze di merito, il Collegio affronta l’eccezione preliminare sollevata dall’amministratore di sostegno controricorrente ed avente ad oggetto la tardività del ricorso per cassazione in quanto la ricorrente non avrebbe potuto fruire, nel computo del termine per l’impugnazione, della sospensione feriale dei termini ai sensi della l. n. 742/1969 e dell’art. 92 ord. giud., come modificato dall’art. 19 l. n. 6/2004. L’eccezione non trova accoglimento in quanto il riferimento della norma al carattere urgente dei procedimenti relativi all’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, che giustifica la trattazione delle cause nel periodo feriale dei magistrati, deve interpretarsi rigidamente. L’eccezionalità della disposizione infatti permette di riconoscere tale effetto ai soli provvedimenti di natura decisoria e non anche a quelli di tipo amministrativo-gestorio, come nel caso di specie. Nel caso dei procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione feriale dei termini processuali deve dunque essere riconosciuta ai soli casi in cui la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parte, come per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenza pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione . Translatio iudicii. Passando al merito del ricorso, la S.C. condivide la valutazione della Corte territoriale in merito al carattere non decisorio del provvedimento impugnato ed accoglie invece la doglianza relativa all’esclusione della translatio iudicii che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto nei provvedimenti di inammissibilità da parte del giudice d’appello, aventi nella sostanza natura di dichiarazione di incompetenza. La ricorrente viene dunque rimessa in termini attraverso il riconoscimento della facoltà della translatio iudicii davanti al giudice competente, ovvero il Tribunale collegiale ex art. 739 c.p.c Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, dichiarando la competenza del Tribunale di Savona.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 novembre 2016 – 13 gennaio 2017, numero 784 Presidente Giancola – Relatore Genovese Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla signora B.E. , persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, contro i decreti del GT del Tribunale di Savona che liquidavano alcuni compensi in favore dell’amministratore, avv. A.G. C., in quanto i detti provvedimenti, inerenti alla cd. fase gestionale dell’Amministrazione sarebbero privi del carattere della decisorietà e, pertanto, sarebbero reclamabili soltanto innanzi al Tribunale collegiale , ai sensi dell’articolo 739, 1 co., c.p.c 2. Secondo la Corte territoriale, al caso in esame non troverebbe applicazione l’articolo 720-bis, 2 co., c.p.c. in quanto la disposizione invocata riguarderebbe i soli provvedimenti diversi da questi aventi contenuto decisorio, così come affermato da questa Corte con le pronunce nnumero 10187 e 13747 del 2011. 2.1. Infine, secondo il giudice distrettuale, non si potrebbe applicare al caso neppure l’articolo 50 c.p.c. trattandosi di una decisione volta a dichiarare l’inammissibilità del reclamo e non già la sua proposizione davanti al giudice incompetente. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la signora Bo. , rappresentata dal curatore speciale nominato, ai sensi dell’articolo 78 c.p.c. dal Primo presidente aggiunto di questa Corte, con quattro mezzi di impugnazione, illustrati anche con memoria, con i quali si lamenta l’illegittimità, sotto più profili, del provvedimento impugnato. 3.1. Al ricorso ha poi aderito il curatore speciale con atto depositato in prossimità dell’udienza pubblica. 4. L’Amministratore di sostegno ha resistito con controricorso e memoria illustrativa, rappresentando e documentando che la ricorrente, interdetta con sentenza del Tribunale di Savona del novembre 2015, è successivamente deceduta il 30 dicembre 2015, come da dichiarazione resa dagli eredi legittimi, allegata alla memoria, ed alla luce dei fatti sopravvenuti, ha sollevato alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso. 6. Il PG presso la corte territoriale non ha svolto difese in questa fase. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell’articolo 720-bis c.p.c. la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia escluso dal novero dei provvedimenti reclamabili innanzi alla Corte di appello i decreti, quali quello in esame, che avrebbe natura incontestabilmente decisoria. 2. Con il secondo violazione degli artt. 49 e 50 c.p.c. la ricorrente denuncia, in subordine, l’esclusione della translatio iudicii , con la conseguente rimessione della causa al Tribunale di Savona una questione di competenza non di inammissibilità. 3. Con il terzo mezzo solleva l’eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 341, 720-bis e 739, in relazione all’articolo 50 c.pc , per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost., nel caso di mancato accoglimento del precedente motivo. 4. Con il quarto violazione dell’articolo 153, in relazione agli artt. 742 o 386 c.p. si denuncia la mancata remissione in termini per errore scusabile. 5. Prima di esaminare il merito del ricorso per cassazione occorre aver riguardo alle eccezioni sollevate dall’Amministratore di sostegno, odierno controricorrente. 6. In particolare, la parte intimata ha, innanzitutto, eccepito la tardività del ricorso per cassazione in quanto la ricorrente non avrebbe potuto fruire, nel computo del termine lungo d’impugnazione, della sospensione feriale dei termini, ai sensi della legge 7 ottobre 1969, numero 742 e dell’articolo 92 ord. giud., quest’ultimo come modificato dall’articolo 19, L. numero 6 del 2004 92. Affari civili nel periodo feriale dei magistrati. Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia di lavoro, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile , con la previsione dell’urgente trattazione delle cause civili relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno. 6.1. L’eccezione ha carattere preliminare il suo accoglimento determinerebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che - ove fosse applicabile la disposizione richiamata l’impugnazione sarebbe tardiva, per essere il provvedimento - sottoposto a critica -passato in cosa giudicata. 6.2. Ma essa non può essere accolta in quanto, con riferimento all’ambito delle cause relative ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno , oggetto di urgente trattazione da parte degli uffici giudiziari tale da non tollerare la sospensione feriale dei termini d’impugnazione , deve darsi una interpretazione restrittiva perché il detto effetto si ricollega soltanto ai provvedimenti aventi natura decisoria, non anche a quelli di tipo amministrativo-gestorio. 6.3. La dicotomia tra le due figure decisorie, tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito della reclamabilità dei provvedimenti pronunciati dal giudice tutelare davanti alla Corte d’appello, ai sensi dell’articolo 720-bis c.p.c., solo per il primo tipo e non anche per il secondo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 10187 del 2011 e Ordinanza numero 13747 del 2011 è razionale e coerente con il principio secondo il quale l’urgenza della causa deve essere stimata tenuto conto del pregiudizio per le parti che, secondo l’ id plerumque accidit , la ritardata trattazione potrebbe produrre . 6.4. Orbene, il carattere di eccezionalità della norma di cui all’articolo 3 della legge 7 ottobre 1969, numero 742 che, per i procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate Cass. Sez. 1, Sentenza numero 1800 del 1990 ma anche che le categorie di provvedimenti giurisdizionali sempre più numerosi sottratti all’operatività della regola generale siano individuati con rigorosa interpretazione. 6.5. Ed in particolare, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione a norma dei precedenti artt. 712 e seguenti, cod. civ., espressamente richiamati dal primo comma dell’articolo 720-bis , non anche ai provvedimenti a carattere gestorio cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanze nnumero 10187 e 13747 del 2011 , come ad esempio quello in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno. 6.6. L’eccezione proposta dal resistente va pertanto respinta, in applicazione dei seguenti principi di diritto In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della norma dell’articolo 3 della legge 7 ottobre 1969, numero 742 che, per i procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate Cass. Sez. 1, Sentenza numero 1800 del 1990 ma anche che le categorie sempre più numerose sottratte all’operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione. Con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come e senza pretesa di esaustività avviene per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione a norma degli arti. 712 e seguenti, cod. civ., espressamente richiamati dal primo comma dell’articolo 720-bis , non anche ai provvedimenti a carattere gestorio cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanze nnumero 10187 e 13747 del 2011 come, ad esempio, quello in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno. 7. Va a questo punto esaminata l’eccezione di estinzione del giudizio e, in subordine, di cessazione della materia del contendere, in forza della documentazione unita alla memoria ex articolo 378 c.p.c. della parte controricorrente, contenente la dichiarazione degli eredi legittimi della defunta amministrata peraltro, ancor prima della morte, anche interdetta circa il loro disinteresse per la soluzione della controversia e, ove occorresse, anche della rinuncia alla lite. 7.1. La detta documentazione, tuttavia, non riguarda le parti del presente giudizio e, nella sostanza, si limita a rendere noto a chi di interesse la valutazione che i detti eredi faranno delle risultanze di causa. 7.2. Si tratta, pertanto, di atti non incidenti sul processo in esame e che sono inidonei a determinare sia la estinzione del giudizio non provenendo dal difensore di una delle parti del giudizio di cassazione sia la cessazione della materia del contendere. 7.3. Infatti, con riguardo alla prima delle due richieste, se è priva di efficacia la rinuncia al ricorso di cassazione, anche se notificata al controricorrente, nel caso in cui non sia presente né l’autenticazione della sottoscrizione né la sottoscrizione dell’avvocato della parte Sez. 2, Sentenza numero 1247 del 2000 , lo è ancor più quella di colui non sia parte formale del giudizio, per quanto egli possa dirsi, nella sostanza, interessato dalla vicenda successoria complessiva relativa alla dante causa defunta, unica parte formale in causa. 7.3.1. Infatti, Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo . Sez. L, Sentenza numero 1757 del 2016 ed altre conff. . 7.3.2. I detti dichiaranti, infatti, non hanno formalizzato alcuna richiesta di successione nel processo e, pertanto, ne sono rimasti estranei e, come tali, anche incapaci di condizionarne le sorti incidendo sul rapporto processuale in corso di svolgimento. 7.4. Neppure può accogliersi la seconda richiesta, ossia quella di cessazione della materia del contendere, non avendo i predetti successori, che hanno esplicitato il loro disinteresse, peraltro unilaterale perché non condiviso dalla parte opposta , alla decisione e definizione della vertenza, il ruolo proprio della parte del processo. 8. Sgombrata la lite dalle eccezioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso. 9. Il primo motivo con il quale la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia escluso dal novero dei provvedimenti reclamabili innanzi alla Corte di appello i decreti, quali quello in esame, che avrebbero natura incontestabilmente decisoria non può trovare accoglimento in quanto, come già si è detto a proposito della summa divisi tra provvedimenti decisori e provvedimenti gestionali, nell’ambito dei procedimenti di amministrazione di sostegno, quello che ha formato oggetto di reclamo in questo giudizio, con riferimento ad un ufficio tendenzialmente gratuito, attiene alla liquidazione di un’equa indennità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 379 e 411, primo co., c.c., da commisurarsi all’entità del patrimonio ed alla difficoltà dell’amministrazione. 9.1. Peraltro, l’assegnazione di una tale indennità, risulta effettuata prima ancora della cessazione dell’amministrazione, avvenuta dapprima per l’interdizione e, poi, per la morte dell’amministrata. 9.2. Si tratta, quindi, di un provvedimento meramente gestionale, non avente carattere decisorio e, perciò, non suscettibile di reclamo ex articolo 720-bis c.p.c., davanti alla Corte d’appello ma, semmai, reclamabile davanti al Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’articolo 739 c.p.c., trattandosi di provvedimenti che riguardano l’amministrazione, emanati in applicazione dell’articolo 379 cod. civ. richiamato dal successivo articolo 411, primo comma, cod. civ. , perciò impugnabili soltanto davanti allo stesso Tribunale ma in formazione collegiale e non davanti alla Corte d’appello, ai sensi dell’articolo 720-bis del codice di rito. 9.3. Infatti, questa Corte in casi siffatti, ha limitato la facoltà di ricorso per cassazione, concessa dall’articolo 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti - come quello in esame ex articolo 379 e 411, primo comma, c.c. - a carattere gestorio cfr., con riferimento ad altra fattispecie e tipologia di provvedimenti, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 13747 del 2011 . 10. Il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente denuncia, in subordine, l’esclusione della translatio iudicii , con la conseguente rimessione della causa al Tribunale di Savona, trattandosi, nella sostanza, di una questione di competenza e non di mera inammissibilità appare fondato e suscettibile di accoglimento. 10.1. Questa Corte, infatti, assai di recente Sez. U, Sentenza numero 18121 del 2016 ha riconosciuto in questa particolare categoria di dichiarazioni di inammissibilità da parte del giudice dell’appello del reclamo , natura di dichiarazione di incompetenza affermando il principio di diritto secondo cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’articolo 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii . 10.2. Della mancata applicazione di esso si duole oggi, a ragione, la ricorrente con il secondo mezzo di ricorso, che va, pertanto, in applicazione del detto principio di diritto, rimessa in termini attraverso il riconoscimento della facoltà della translatio iudicii davanti al giudice competente non la Corte d’appello così come adito dalla medesima, erroneamente , ma il Tribunale collegiale, ex articolo 739 c.p.c., com’è ora possibile rimediare a seguito della cassazione della sentenza qui impugnata, ai sensi dell’articolo 382 codice di rito. 11. Così riconosciuta la ragione della ricorrente, i restanti due motivi sono assorbiti dall’accoglimento del precedente. 12. La sentenza va pertanto cassata, nei sensi sopra esposti, dichiarando che la competenza in ordine al reclamo proposto dalla amministrata spettava al Tribunale di Savona e non alla Corte a quo . 13. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda processuale e sostanziale e della novità degli enunciati principi di diritto. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Savona in composizione collegiale. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. Dispone che, ai sensi dell’articolo 52 D. Lgs. numero 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.