Convivenza con la sorella italiana, disponibilità tardiva della donna: espulsione confermata per lo straniero

Non contestabili il decreto del Prefetto e la decisione del Questore di trattenere l’uomo in un ‘Cie’. Poco convincente l’apertura della sorella alla possibilità di ospitarlo a casa propria.

Decreto di espulsione firmato dal Prefetto. E dal Questore arriva l’ordine di trattenere lo straniero in un ‘Cie’. Provvedimenti assolutamente lineari, poiché non appare cristallina la disponibilità della sorella presente in Italia ad ospitare l’uomo, originario dell’isola di Mauritius Cassazione, ordinanza n. 648/2017, Sezione Sesta Civile, depositata il 12 gennaio . Convivenza. Nessun dubbio per il Giudice di pace, che ha convalidato il decreto con cui il Questore ha disposto il trattenimento di un cittadino mauriziano in un ‘Centro di identificazione ed espulsione’ . Ciò in esecuzione del decreto prefettizio di espulsione dello straniero. L’uomo contesta però la decisione, e richiama a proprio favore la convivenza con una sorella cittadina italiana . La dichiarazione rilasciata dalla donna, tuttavia, non spinge i giudici della Cassazione a modificare la decisione assunta dal Giudice di pace. Per i magistrati, difatti, non può essere trascurato il fatto che poco tempo prima, in merito all’ipotesi di concessione del permesso di soggiorno , la donna non aveva dato disponibilità ad ospitare il fratello , spiegando di avere con lui rapporti molto scarsi, quasi inesistenti . Il repentino ripensamento manifestato dalla sorella dello straniero non pare convincente. Ciò rende non discutibili l’espulsione e il trattenimento dell’uomo nel ‘Cie’ .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, ordinanza 26 settembre 2016 – 12 gennaio 2017, numero 648 Presidente Ragonesi – Relatore De Chiara Premesso Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue 1. Il Giudice di pace di Roma ha convalidato il decreto 18 agosto 2015, con cui il Questore aveva disposto il trattenimento del sig. S.G., cittadino mauriziano, in un centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, in esecuzione del coevo decreto prefettizio di espulsione. 2. Il sig. G. ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. L'Amministrazione intimata non ha svolto difese. 3. Con i motivi di ricorso, connessi e perciò esaminati congiuntamente, denunciando violazione di norme di diritto si lamenta che il giudice della convalida abbia omesso di rilevare la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di espulsione. Era stata infatti precedentemente disposta dal Tribunale di Roma, in data 12 gennaio 2015, la sospensione del decreto con cui il Questore aveva negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari inoltre l'espulsione era illegittima, ostandovi il divieto di cui all'art. 19, comma 2, lett. c , d.lgs. numero 286 del 1998, in quanto l'interessato conviveva in Italia con una sorella cittadina italiana, come da dichiarazione sottoscritta da quest'ultima. 3.1 Tali censure non possono trovare accoglimento. Invero la pendenza di giudizio avente ad oggetto il provvedimento amministrativo di diniego del permesso di soggiorno non è ostativa all'espulsione disposta per difetto di titolo di soggiorno una volta conclusosi il procedimento amministrativo per il rilascio dello stesso Cass. 5080/2013 inoltre il Giudice di pace aveva negato che fosse stata documentata la disposta sospensione, sul rilievo della mancata produzione del ricorso cui si riferiva il provvedimento del Tribunale. A tale affermazione nulla viene specificatamente replicato nel ricorso. Quanto, poi, al divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lett. c , d.lgs. 286/1998, va osservato che nello stesso ricorso per cassazione è riportato testualmente il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, in cui si afferma che la sorella del ricorrente attualmente non risulta aver dato disponibilità ad ospitare il fratello, avendo con lo stesso rapporti molto scarsi, quasi inesistenti . In presenza di un siffatto accertamento, la pura e semplice dichiarazione contraria sottoscritta dalla donna non assicura la certezza necessaria per considerare manifesta l'asserita illegittimità dell'espulsione, essendo tutta da verificare l'effettiva sussistenza del presupposto della convivenza alla data dell'espulsione stessa. che tale relazione è stata è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite che l'avvocato di parte ricorrente ha presentato richiesta di riunione del ricorso a quello, contrassegnato dal numero 3664/2016 R.G., con il quale è stata impugnata la successiva ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del decreto di convalida oggetto del ricorso ora in esame Considerato Che il Collegio ritiene di respingere la richiesta di riunione, non essendo quest'ultima imposta dall'art. 335 c.p.c. in quanto i due ricorsi hanno ad oggetto provvedimenti distinti, ancorché connessi che il Collegio condivide, altresì, le considerazioni svolte nella relazione che precede che pertanto il ricorso va respinto che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, per cui non si applica l'art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, 1. numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.