Proponibilità dell’eccezione di decadenza dal diritto dell’appaltatore di formulare riserve

L’eccezione di decadenza dell’appaltatore dal diritto di formulare riserve, in quanto in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, deve necessariamente essere proposta dalla parte pubblica con allegazione dei fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d’ufficio.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 281/17 depositata il 10 gennaio. La vicenda. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda con cui una s.r.l. chiedeva la condanna al pagamento delle somme relative ad alcune riserve formulate in relazione ad un contratto di appalto stipulato con la convenuta. La Corte d’appello confermava la decisione ritenendo l’appaltatrice decaduta dal diritto di far valere le riserve. La s.r.l. ricorre in Cassazione dolendosi per la ritenuta sussistenza della decadenza della domanda di pagamento relativa alle riserve in quanto la relativa eccezione era stata formulata in modo generico dalla convenuta ed era prima di qualunque dimostrazione di fondamento. Potere di allegazione e di rilevazione. La doglianza trova condivisione da parte del Collegio che ribadisce come l’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione . In particolare, il potere di allegazione compete esclusivamente alla parte processuale e deve essere esercitato nei tempi e nei modi previsti per il rito processuale applicabile, mentre il potere di rilevazione è attribuito alla parte solo laddove la manifestazione di volontà della stessa sia un elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte . Eccezione di decadenza. In tal senso, l’art. 2697, comma 2, c.c. impone al convenuto l’onere della prova dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa azionata in giudizio e, nel caso di eccezioni in senso stretto, condizionate alla manifestazione di volontà espressa dalla parte che dichiari di volersene avvalere, deve essere dimostrata anche la sussistenza dei fatti che ne costituiscono fondamento. L’eccezione di decadenza dell’appaltatore dal diritto di formulare riserve rientra in quest’ultimo caso, in quanto in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, con la conseguente necessità di dover essere proposta dalla parte pubblica con allegazione dei fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d’ufficio. Considerando che nel caso di specie la stazione appaltante eccepiva la decadenza in modo del tutto generico facendo riferimento a particolari termini ed oneri formali, prescritti a pena di decadenza, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia , in assenza di ogni indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento dell’eccezione medesima, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 novembre 2016 – 10 gennaio 2017, n. 281 Presidente Salvago – Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2001, la Speci s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Servizi Tecnici s.p.a. ora Fintecna s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento delle somme richieste con le quattro riserve formulate in relazione al contratto di appalto stipulato con la predetta società concessionaria, in forza di convenzione del 22 giugno 1981, dell’Università La Sapienza di Roma - avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell’edificio della IV clinica chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma. Il Tribunale adito, con sentenza n. 863/2004, rigettava la domanda. 2. L’appello proposto dalla Speci s.r.l. veniva, del pari, rigettato dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1151/2012, depositata 11. marzo 2012 e notificata il 24 maggio 2012, con la quale il giudice del gravame riteneva l’impresa appaltatrice decaduta dal diritto di far valere le prime tre riserve, poiché formulate tardivamente in violazione del disposto dell’art. 54 del r.d. n. 350 del 1895, e reputava infondata la quarta riserva. 3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso la Speci s.r.l. nei confronti della Fintecna s.p.a., affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ 4. La resistente ha replicato con controricorso. Considerato in diritto 1. Con i due motivi di ricorso, la Speci s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 167, 183, 184 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ 1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per decadenza della domanda di pagamento delle somme relative alle riserve nn. 1, 2 e 3 - formulate dalla Speci s.r.l. in relazione al contratto di appalto stipulato con la Servizi Tecnici s.p.a. ora Fintecna s.p.a. , avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell’edificio della IV clinica chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma - sebbene detta eccezione fosse stata proposta dalla stazione appaltante, nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, in modo del tutto generico, mediante il richiamo indeterminato di tutte le norme contenute nel r.d. n. 350 del 1895 e nel d.P.R. n. 1063 del 1962. 1.2. Di più, la Corte di merito sarebbe incorsa - a parere della ricorrente - anche nella violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo posto a carico della Speci s.r.l., attrice in prime cure, l’onere di provare a fronte di un’eccezione di decadenza proposta dalla controparte in maniera del tutto generica, e senza alcuna prova che ne dimostrasse il fondamento - i fatti e le circostanze idonei a superare tale eccezione. 2. Le doglianze sono fondate. 2.1. Va osservato, infatti, che, in relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Il primo compete, invero, esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze , mentre il secondo compete alla parte e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte medesima sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l’iniziativa di parte cfr. Cass. S.U. 1099/1998 Cass. 6450/2004 Cass. 123535/2010 . Non può revocarsi in dubbio, pertanto, atteso che in tal senso si esprime la stessa norma dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., che la parte convenuta debba sempre sia allegare che comprovare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall’attore e, qualora ci si trovi in presenza di eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, deve essere acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. 2.2. Né può dubitarsi del fatto che l’eccezione di decadenza dell’appaltatore dal diritto di formulare le riserve, negli appalti di opere pubbliche, costituisca un’eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d’ufficio cfr. Cass. 1697/1987 3824/2003 1637/2006 17630/2007 11310/2011 . 2.3. Nel caso concreto, per contro, la stazione appaltante, nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, eccepiva l’inammissibilità delle domande proposte dall’impresa appaltatrice limitandosi a dedurre che fosse noto come le domande formulate dall’appaltatore , costituenti oggetto di riserve, fossero soggette a particolari termini ed oneri formali, prescritti a pena di decadenza, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia e, segnatamente dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e dal d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, entrambi richiamati dal contratto inter partes artt. 12 e 16 . Ebbene, non può revocarsi in dubbio che l’eccezione in esame sia del tutto generica, sia perché richiama indiscriminatamente ed indistintamente tutte le norme contenute nelle due fonti normative suindicate, sia - e soprattutto - perché non contiene indicazione alcuna dei fatti costitutivi posti a fondamento di tale eccezione, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., tanto più necessaria in quanto le tre riserve in discussione si fondavano su causali del tutto diverse modifiche apportate agli infissi ed alle porte antincendio, illegittime sospensioni dei lavori in tempi diversi . 2.4. E neppure nel verbale dell’udienza del 16 aprile 2003 - peraltro fissata per l’ammissione dei mezzi di prova ex art. 184 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis e, pertanto, già oltre il termine per la modifica delle domande ed eccezioni - la convenuta Servizi Tecnici s.p.a. allegava, per ciascuna delle riserve contestate i fatti che avrebbero determinato la decadenza dell’appaltatrice dal diritto di farle valere, limitandosi la medesima a fare riferimento all’art. 54 del r.d. n. 350 del 1895, e deducendo - del tutto genericamente - che la Speci s.r.l. sarebbe stata inadempiente agli oneri ivi previsti. Per cui è evidente che la decisione di appello non abbia rilevato la totale elusione, da parte della stazione appaltante degli oneri di allegazione e di prova dei fatti posti a fondamento dell’eccezione, sulla medesima incombente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ed abbia del tutto incongruamente ribaltato - in assenza di una rituale eccezione dell’appaltante - l’onere di provare il superamento di detta eccezione a carico dell’impresa appaltatrice. 3. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia facendo applicazione dei seguenti principi di diritto la parte convenuta, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., deve sempre sia allegare che comprovare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall’attore e, qualora ci si trovi in presenza di eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, deve essere acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento l’eccezione di decadenza dell’appaltatore dal diritto di formulare le riserve, negli appalti di opere pubbliche, costituisca un’eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talché la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d’ufficio . 4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.