Quando le società si trasformano, senza trasformarsi troppo: il fenomeno della continuazione economica

Le retribuzioni da lavoro e i diritti economici derivantine possono essere riconosciuti ai lavoratori anche nei casi in cui la società datrice di lavoro sia incorsa in trasformazione ex art. 2498 c.c L’effettività di tale trasformazione, inoltre, va valutata caso per caso dal giudice, il quale non può darla per scontata nel caso in cui vi sia una modificazione dell’atto costitutivo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26953/16 depositata il 23 dicembre. Il caso. Sei lavoratrici si vedevano rigettata domanda di ammissione al passivo della società per cui lavoravano. Nel secondo grado di giudizio veniva confermato parzialmente il rigetto. Le attrici avevano lamentato la mancata inserzione tra i crediti privilegiati, ex art. 2751- bis c.c., delle differenze di trattamento retributivo e di T.F.R. che esse vantavano nei confronti di una pretesa società di fatto, facente capo alla stessa persona a cui faceva capo la società dichiarata fallita, e dalla quale le lavoratrici sarebbero transitate, così vantando maggiori crediti complessivi anche in capo alla cessionaria d’azienda s.r.l. . Avverso tale pronuncia proponevano ricorso in Cassazione. Il fenomeno di continuazione economica. Un motivo di doglianza è basato sulla contraddittorietà della sentenza impugnata, nel punto in cui esclude che tra l’iniziativa imprenditoriale pregressa del datore di lavoro e la s.r.l di quest’ultimo vi sia unicità o identità oggettiva dell’attività aziendale dell’attività produttiva. Secondo la Suprema Corte, il mantenimento dei medesimi luoghi di lavoro e la riconducibilità del potere gestionale e direttivo alla stessa persona, da cui persino la s.r.l. prende il nome, rappresentano un chiaro caso di continuazione economica . La Corte di Cassazione ritiene, per queste circostanze, di dover accogliere il profilo di critica sollevato, poiché il giudice di merito ha trascurato il valore indiziante delle predette circostanze al fine di determinare se bastasse la semplice modificazione dell’atto costitutivo a consentire alla società di continuare ad esistere sotto diversa veste giuridica, in linea col dettato dell’art. 2498 c.c Per questo motivo la Corte cassa la sentenza e rinvia al giudizio Corte d’appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 ottobre – 23 dicembre 2016, n. 26953 Presidente Nappi– Relatore Ferro Il processo D.M. F., M.R., L.A., M.R., P.R., P.M. impugnano la sentenza App. Palermo n. 118/2010 con cui venivano rigettatigli appelli dalle medesime proposti avverso plurime sentenze, non definitive e definitive, di Trib. Palermo - nei riuniti procedimenti ad R.G. nn. 653/02, 654/02, 655/02, 656/02, 657/02 - emesse nel 1999 e nel 2001 e parzialmente confermative del rigetto delle proprie domande di ammissione al passivo del fallimento S.F. s.r.l. Le appellanti già avevano inutilmente opposto, per quanto qui di residuo interesse, la mancata inserzione tra i crediti privilegiati ex articolo 2751-bis c.c. delle differenze di trattamento retributivo e di T.F.R. pretesamente connesse alla continuità del rapporto di lavoro che doveva in realtà considerarsi instaurato con l'impresa individuale di F.S. [ovvero, secondo il ricorso, la s.d.f. fra S.F. e G.F.], dalla quale le lavoratrici sarebbero transitate e così vantando maggiori crediti complessivi anche in capo alla cessionaria d'azienda s.r.l. La corte d'appello ritenne che nessuna unicità del rapporto lavorativo intercorso fra le parti e rispettivamente l'imprenditore individuale e poi la società fallita potesse ravvisarsi, stante la genericità delle contestazioni e la non novità degli elementi apportati al giudizio, oltre che - sul piano probatorio - la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali delle ricorrenti pur astrattamente non incompatibili con il giudizio. Quanto poi alla determinazione delle retribuzioni, richieste ai sensi dell'articolo 36 Cost. ed in conformità al CCNL, non risultava provato che tale fonte dovesse applicarsi. Il ricorso è affidato a tre motivi. I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 2212 c.c. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., avendo la corte erroneamente omesso di rilevare il giudicato formatosi quanto alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo nel fallimento della s.d.f. fra S.F. e G.F. e contraddittoriamente apprezzato gli elementi storici della continuazione di attività, immutevolezza del luogo di lavoro e del titolare nel passaggio alla società di capitali. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'articolo 36 Cost. ove la sentenza ha negato la congruità della retribuzione rispetto ai canoni costituzionali ed in questo senso agendo il CCNL come parametro di riferimento di immediata attuazione. Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 91 e 92 c.p.c. avendo la corte applicato una misura di condanna alle spese abnorme rispetto all'oggetto della domanda e alla condizione di lavoratrici prive di altro sostegno delle ricorrenti. 1. Il primo motivo, da considerare per il duplice profilo di censura, è in parte inammissibile, ove si invoca l'efficacia preclusiva del giudicato in relazione ad un principio affermato da altra sentenza resa in realtà su un giudizio di opposizione allo stato passivo tra parti diverse il fallimento della s.d.f. fra S.F. e G.F. Cass. 6830/2014 , senza prova o almeno allegazione della definitività della pronuncia e comunque avendo riguardo non ad una constatazione o accertamento di un fatto bensì ad una apparente statuizione di diritto Cass. 28247/2013 . 2. È invece fondato il secondo profilo di critica, posto che la sentenza appare contraddittoriamente avere escluso la unicità dell'attività produttiva tra iniziativa imprenditoriale pregressa riferibile a S.F. e senza chiarirne la struttura organizzativa elevata invece a società di fatto di costui con G.F., secondo i ricorrenti e rispettivamente alla S.F. s.r.l., omettendo di dare conto della significatività indiziante di circostanze, quali la identità oggettiva dell'attività aziendale, il non mutamento sostanziale dei luoghi di lavoro e la riconducibilità del potere direttivo alla stessa persona, proprie di un fenomeno di continuazione economica. In questo senso, va ripetuto che nel caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società - sia essa di persona o di capitali - si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'articolo 2498 cod. civ. concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso jure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi, ma bensì, ove il trasferimento investa l'intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposi ioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dagli artt. 2558 e segg. cod. civ. e, per quelli particolari attinenti ai rapporti di lavoro, dall'articolo 2112 cod. civ., in applicazione del quale sussiste la solidale responsabilità - per i debiti contratti verso i lavoratori anteriormente al trasferimento anche se al momento di questo i relativi rapporti di lavoro non siano più in atto ed anche se detti debiti conseguano alla disposta integrazione giudiziale della retribuzione ex artt. 36 cost. e 2099 cod. civ. - del socio conferente e della società nonché, eventualmente, in relazione al tipo di questa, dei soci illimitatamente responsabili Cass. 1963/1990, 4873/1995 . Ed invero quando il lavoratore fondi la propria pretesa sulla continuità del rapporto con un unico soggetto, pronunzia ultra petita la sentenza che accolga la domanda in base al menzionato articolo 2112 cod. civ., sul presupposto dell'esistenza di un trasferimento d'azienda non allegato dalla parte Cass. 7379/1996 . Nella fattispecie il giudice di merito ha trascurato il valore indiziante delle predette circostanze ai fini di determinare se il passaggio della titolarità dell'azienda da una società di fatto ad una società a responsabilità limitata fosse compatibile con la semplice modificazione dell'atto costitutivo, tale da consentire alla società di continuare ad esistere in una nuova veste giuridica, dunque costituendo una plausibile vicenda di trasformazione ex articolo 2498 c.c. Cass. 3086/1983 . 3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del terzo inerente alla regolazione delle spese di soccombenza , avendo la corte disatteso il principio - che qui si ribadisce - per cui ai fini del giudizio circa l'adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 Cost, il giudice del merito deve accertare la natura e l'entità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigente del medesimo e della sua famiglia per un'esistenza libera e dignitosa a tale scopo può fare riferimento, come espressione parametrica delle condizioni di mercato, al contratto collettivo di categoria, ove questo non sia direttamente applicabile, o ad altro contratto che concerna prestazioni lavorative affini o analoghe Cass. 9759/2002, 17274/2004 , apparendo dunque erronea la sbrigativa allocazione sul lavoratore dell'onere di dimostrare la specifica previsione di fonte contrattuale privata esplicitamente recante l'obbligo per il datore di dare corso all'applicazione dell'invocato CCNL, se ed una volta dimostrata la prestazione lavorativa. Il ricorso pertanto va accolto per un profilo quanto al primo motivo, interamente quanto al secondo, con assorbimento del terzo, cassazione e rinvio ad altro collegio della Corte d'appello di Palermo, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ai sensi di motivazione i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.