Il servizio di corrispondenza è svolto da un’impresa privata? La data del timbro datario non è “certa”

Anche imprese private, munite di apposita licenza dell’Amministrazione, possono svolgere servizi postali e curare ed eseguire la trasmissione della corrispondenza – ad eccezione degli atti giudiziari – ma in questo caso il timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi di un’attività resa da un soggetto privato il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.

Così la Cassazione con la sentenza n. 26778/16 del 22 dicembre. Il caso. Una compagnia di assicurazioni proponeva domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società che aveva sottoscritto in bonis una polizza fideiussoria con l’anzidetta compagnia. Il credito richiesto di circa 100.000,00 € veniva respinto dal Giudice Delegato e anche dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo. L’assicurazione proponeva allora ricorso in Cassazione. La decisione della Corte. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo sostenendo che tutta la documentazione prodotta dalla compagnia di assicurazioni era priva di data certa anteriore al fallimento. Nello specifico non era considerata prova decisiva della certezza della data il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata su alcune lettere scambiate tra il garantito e l’assicurazione. La compagnia si oppone a tale valutazione, ma la Cassazione condivide la tesi del Tribunale e respinge il ricorso. In particolare, con riferimento al valore probatorio delle scritture private nei confronti di terzi, la data non è certa” se la scrittura stessa non è stata autenticata o riprodotta in atti pubblici o registrata . Il curatore del fallimento di una delle parti è considerato terzo in sede di formazione dello stato passivo, sia rispetto ai creditori del fallito che propongono l’insinuazione come la ricorrente , sia rispetto allo stesso fallito con la conseguente necessità di dimostrare la certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito così Cassazione n. 6465/2001 e Cassazione n. 9539/2000 . Opposizione allo stato passivo. Ovviamente lo stesso principio vale anche nei giudizi di opposizione allo stato passivo. Secondo quanto prevede l’art. 2704 c.c., la sicurezza della data nel caso di scrittura non autenticata può essere desunta dal giorno in cui si è verificata la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di chi l’ha sottoscritta, oppure da un qualsiasi altro fatto dal quale evincere inequivocabilmente l’anteriorità della formazione del documento rispetto al fallimento. Secondo la compagnia di assicurazioni tale dimostrazione era data dal timbro apposto dal gestore del servizio di posta privata sul plico consegnato dal mittente. La Cassazione ripercorre il risalente orientamento in base al quale se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è apposto un timbro postale, la data risultante deve effettivamente considerarsi certa”. In passato infatti il servizio postale era espletato in via esclusiva dallo Stato e le persone addette erano considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio art. 12 del codice postale . La loro timbratura era dunque giudicata equivalente a un’attestazione autentica. Successivamente però il d.lgs. 22.7.1999, n. 261 ha liberalizzato i servizi postali consentendo anche a aziende private, munite di apposita licenza, di svolgere attività di fornitore di servizi postali ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni di atti giudiziari che sono riservati unicamente ancora a Poste Italiane s.p.a. . Di conseguenza i soggetti privati che svolgono tale attività non possono essere equiparati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, pertanto i timbri datari da loro apposti non valgono a rendere certa” la data di ricezione. Nel caso di specie, trattandosi proprio di gestori privati”, il Tribunale aveva quindi correttamente ritenuto che la documentazione fornita dalla compagnia di assicurazione fosse priva di data certa anteriore al fallimento e il ricorso in Cassazione viene respinto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 ottobre – 22 dicembre 2016, n. 26778 Presidente/Relatore Bernabai Svolgimento del processo Assicurazioni Generali s.p.a. impugna il decreto del Tribunale di Catania depositato il giorno 8 aprile 2009, che respinse la sua opposizione allo stato passivo del fallimento della Trasporti Malatino s.r.l., dal quale era stato escluso un suo credito di circa 100 mila euro, vantato in ragione di una polizza fideiussoria sottoscritta dalla società poi fallita. Secondo il tribunale tutta la documentazione prodotta dall'opponente era priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, non soccorrendo come prova il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata su alcune lettere scambiate tra il terzo garantito e la società assicuratrice. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2704 c.c. e del d.lgs. 22.7.1999, n. 261, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il timbro apposto dal gestore di un servizio di posta privata non fosse idoneo a conferire data certa alle missive sulle quali risultava apposto. 2. - Il motivo è infondato. Trova applicazione nella vicenda in esame il primo comma dell'art. 2704 c.c., che consente nei confronti dei terzi la prova della data della scrittura privata - che non sia stata autenticata, né registrata, né riprodotta in atti pubblici - dal giorno in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di chi l'ha sottoscritta, ovvero un fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. Ora, secondo il risalente orientamento di questa Corte, formatosi quando il servizio postale era espletato in via esclusiva dallo Stato tramite sue aziende artt. 1 e 3 d.p.r. 29.3.1973, n. 156-Codice Postale e le persone addette ai servizi postali erano considerate pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, secondo le funzioni loro affidate art. 12 Codice postale , se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso un timbro postale, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita Cass. 1 ottobre 1999, n. 10873 Cass. 23 aprile 2003, n. 6472 Cass. 14 giugno 2007, n. 13912 Cass. 28 maggio 2012, n. 8438 . Com'è noto, peraltro, oggi il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE che ha liberalizzato i servizi postali, da un lato, consente alle imprese private che abbiano ottenuto apposita licenza dall'Amministrazione art. 5, comma 1, d.lgs. cit. , di svolgere l'attività di fornitore di un servizio postale e, dall'altro, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico siano affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale , id est all'organismo che fornisce l'intero servizio postale su tutto il territorio nazionale - oggi Poste Italiane s.p.a. - soltanto i servizi inerenti le notificazioni o le comunicazioni di atti a mezzo posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni art. 4, lett. a , d.lgs. cit. . Ne consegue che tutti i fornitori di servizi postali all'attualità possono certamente eseguire invii postali , cioè curare la trasmissione della corrispondenza - fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l'eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d'impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata. Nella vicenda all'esame di questa Corte, allora, correttamente il Tribunale etneo ha ritenuto che il timbro datario apposto su talune lettere da una società privata, che aveva curato l'inoltro della corrispondenza fra l'odierno ricorrente e un terzo, fosse inidoneo a dimostrare, ai sensi del primo comma dell'art. 2704 c.c., la certezza della data di formazioni di tali atti nei confronti del curatore fallimentare, non trattandosi di un fatto equipollente a quelli richiamati in via esemplificativa dalla cennata norma, cioè di una circostanza oggettiva, esterna alle parti, idonea a stabilire in modo egualmente certo quando fosse stato formato il documento. 3.- Nulla sulle spese. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso.