Sentenza di appello nulla, ma il gravame era comunque inammissibile: inutile il ricorso in Cassazione

Ove il giudice d’appello abbia correttamente dichiarato inammissibile l'appello perché proposto contro sentenza non appellabile , ma lo abbia fatto attraverso un percorso processuale invalido, è inammissibile per difetto di interesse il motivo di cassazione inteso a far valere tale ultimo vizio cioè la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza , perché la Corte di Cassazione, rilevando tale vizio, sarebbe tenuta a pronunciare nuovamente la medesima declaratoria di inammissibilità dell'appello già emessa dal giudice del gravame, determinando così lo stesso effetto che il motivo di ricorso intende evitare.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26368 depositata il 20 dicembre 2016. Il caso. Una signora veniva condannata dal Giudice di Pace a pagare la somma di € 511,29 per una fornitura di libri. La soccombente proponeva appello avanti il Tribunale, ma il gravame era giudicato inammissibile per inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 339 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis trattandosi di sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. stante il valore della causa inferiore a 1.100,00 €. La signora proponeva allora ricorso in Cassazione. Il ricorso della signora si fonda sul fatto che durante il giudizio di secondo grado l'unico avvocato che la difendeva aveva perso lo jus postulandi perché sospeso dall'Albo professionale. Interruzione del processo e nullità della sentenza. Secondo le norme sull'interruzione art. 299 e seguenti c.p.c. , la morte, come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio determina l'automatica interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza. Di conseguenza ogni ulteriore attività processuale è preclusa e se compiuta è causa di nullità degli atti successivi fino alla stessa sentenza emessa. Nel caso di specie nessuno aveva rilevato la causa di interruzione sopra indicata e il processo era proseguito come se nulla fosse. La decisione del Tribunale nel grado di appello doveva pertanto essere effettivamente considerata nulla così come nulli erano gli atti del giudizio che l'hanno preceduta e tutti quelli i successivi alla data di interruzione. Tuttavia gli Ermellini osservano che nella particolare fattispecie in esame il loro compito” non può esaurirsi registrando” tale situazione. Infatti anche il giudizio di Cassazione prevede la possibilità di pervenire ad una decisione non semplicemente rescindente pur in presenza di una nullità processuale. Al riguardo l'art. 384, comma 2, c.p.c. stabilisce anzi che la Corte quando accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, ma può anche decidere la causa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto. Tale potere ricorre anche quanto il vizio rilevato riguarda norme processuali. La decisione del Tribunale sull’inammissibilità del gravame era corretta perché trattandosi di causa di valore inferiore a millecento euro, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., il Giudice di Pace aveva deciso secondo equità quand'anche avesse deciso secondo legge. Tale sentenza effettivamente non era appellabile ex art. 339, comma 2 c.p.c. applicabile ratione temporis e simile inammissibilità è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità così Cass. n. 21110/05 e Cass. n. 17030/16 . Ciò significa che anche accogliendo la tesi della ricorrente sulla nullità della sentenza di primo grado, la Cassazione non può non rilevare ab origine l’inammissibilità del gravame in sé proposto dall’allora appellante. In definitiva quindi anche in caso di accoglimento del motivo di ricorso relativo alla non ravvisata interruzione del processo di secondo grado, l'esito sarebbe comunque sfavorevole per la ricorrente stante l'inevitabile inammissibilità dell’appello rilevabile d’ufficio, come detto, anche in sede di legittimità. Il ricorso viene quindi giudicato inammissibile e viene respinto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 settembre - 20 dicembre 2016, n. 26368 Presidente Bucciante – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 Con sentenza 21.6.2005 il Giudice di Pace di Roma condannò A.M. a pagare la somma di comma 511,29 oltre interessi e spese in favore degli eredi di T.S. P.R. in proprio e quale l.r. del figlio minore T.A. nonché gli altri figli R. , Ro. ed E. per un credito relativo a fornitura di libri vantato dal loro dante causa T.S. . La soccombente appellò la sentenza davanti al Tribunale di Roma deducendo la mancata notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e, nel merito, la mancanza di prova, da parte degli attori, della qualità di eredi dell’originario creditore. Il Tribunale adito con sentenza 13.11.2014 ha dichiarato inammissibile l’appello per due ordini di ragioni inappellabilità della sentenza ai sensi dell’articolo 339 cpc nel testo vigente ratione temporis trattandosi di sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo equità e tardività del gravame per decorso del termine lungo. 2. La A. ricorre per la cassazione di questa sentenza denunziando un unico motivo. Gli eredi Tornassi non hanno svolto difese in questa sede. Motivi della decisione 1 Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 300, 301 e 304 cpc rilevandosi che nel giudizio di appello il procuratore dell’appellante, avv. Nicola Staniscia, aveva perso lo jus postulandi perché sospeso dall’Albo professionale come da circolare 26.7.2013 dell’Ordine degli Avvocati di Roma. La ricorrente lamenta dunque la mancata interruzione del giudizio di appello, in violazione del diritto di difesa e deduce dunque la nullità di quel grado di giudizio e della sentenza che lo ha concluso. 2 Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse articolo 100 cpc . Certamente, in linea di principio, la morte come la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento , con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’articolo 372 cod. proc. civ. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell’articolo 383, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo tra le varie, Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 15/02/2007 Rv. 595287 Sez. 3, Sentenza n. 22268 del 02/11/2010 Rv. 614331 Sez. 2, Sentenza n. 7339 del 20/05/2002 Rv. 554557 . Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente ed anche allegata al ricorso in ossequio alla regola dell’autosufficienza risulta effettivamente che con provvedimento del 18.7.2013 all’avvocato Staniscia, difensore della A. , venne inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense a tempo indeterminato v. circolare Ordine Avvocati di Roma 26.7.2013 . In base al citato principio di diritto, il giudizio di appello che la A. aveva introdotto nel 2010 con l’assistenza del predetto avvocato, doveva ritenersi automaticamente interrotto dalla data del provvedimento di sospensione, mentre invece è proseguito ugualmente e si è concluso con la pronuncia di inammissibilità del gravame emessa il 13.11.2014. La sentenza impugnata è dunque nulla, come nulli sono gli atti del giudizio di appello che l’hanno preceduta, e successivi alla data della causa di interruzione. Tuttavia, non è detto che tale effetto rescindente esaurisca il giudizio di impugnazione. Benché regolato da disposizioni diverse, anche il giudizio di cassazione ammette la possibilità di un esito decisorio non esclusivamente rescindente pur in presenza di una nullità processuale la norma di riferimento è quella dell’articolo 384, comma, seconda ipotesi, c.p.c., in base al quale la Corte, quando accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Norma, quest’ultima, che la giurisprudenza di questa Corte ha interpretato nel senso che tale potere ricorre non solo nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nell’ipotesi in cui detto vizio attenga a norme processuali Cass. nn. 5820/99, 12528/00, 14720/01, 2977/05, 7073/06 e 7144/06 v. altresì Cass. 23333/2014 . Ne deriva che la Corte di Cassazione, accolto un mezzo d’annullamento inteso a far valere l’ error in procedendo in cui sia incorsa la sentenza impugnata, ove ritenga non necessari ulteriori accertamenti di fatto assume i poteri del giudice d’appello o del giudice che abbia deciso in unico grado emettendo una pronuncia sostitutiva che può avere contenuto anche non di merito ma di natura processuale, definendo il giudizio. Del resto è noto che questa Corte esercita poteri cognitivi sul fatto processuale ogni qual volta sia dedotto un error in procedendo giurisprudenza pacifica cfr. per tutte e tra le più recenti, Cass. n. 8069/16 . Da ciò discende il principio secondo cui ove il giudice d’appello abbia correttamente dichiarato inammissibile l’appello perché proposto contro sentenza non appellabile , ma lo abbia fatto attraverso un percorso processuale invalido, inammissibile per difetto d’interesse il motivo di cassazione inteso a far valere tale ultimo vizio cioè la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza , perché la Corte di cassazione, rilevando tale vizio, sarebbe tenuta a pronunciare nuovamente la medesima declaratoria di inammissibilità dell’appello già emessa dal giudice del gravame, determinando così lo stesso effetto che il motivo di ricorso intende evitare. Ebbene, venendo al caso in esame, era giuridicamente corretta la scelta del Tribunale di dichiarare inammissibile l’appello infatti, trattandosi palesemente e pacificamente di causa di valore inferiore ai millecento Euro, il Giudice di Pace, ai sensi dell’articolo 113, 2 co. c.p.c., aveva necessariamente deciso secondo equità, quand’anche avesse ritenuto di decidere secondo legge Sez. 3, Sentenza n. 21110 del 31/10/2005 Rv. 585266 . Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell’articolo 339, comma terzo cod. proc. civ., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L’inammissibilità dell’appello, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità Sez. 3, Sentenza n. 21110/2005 cit. Sez. 2, Sentenza n. 17030 del 2016 non massimata Cass. 21/11/2001 n. 14725 . In conclusione, anche in caso di accoglimento del ricorso, l’esito del giudizio sarebbe stato ugualmente sfavorevole per la ricorrente per l’inevitabilità della declaratoria, in questa sede, di inammissibilità dell’appello. La mancanza di attività difensiva della controparte esonera da ogni pronuncia sulle spese. Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1 - quater all’articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.