Non si può presumere l’avvenuta notificazione dal grado di parentela o dalla convivenza col destinatario

Come si può poggiare una presunzione di un fatto d’importanza cardinale nel processo, quale è la notificazione, sul semplice grado di parentela o sulla convivenza col soggetto a cui essa è destinata? In che modo si può garantire la conoscenza della citazione in giudizio?

A queste domande risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25876/16 depositata il 15 dicembre, passando in rassegna la giurisprudenza recente in materia di notificazione. Il caso. Un avvocato, agendo in giudizio per il recupero del compenso delle prestazioni fornite ad una cliente, otteneva l’accoglimento della domanda in primo grado. La convenuta provava a ricorrere in appello, lamentando la mancata notifica della citazione in giudizio. La notifica, rilevava il giudice di seconde cure, risultava ricevuta dalla suocera, la quale aveva ammesso di convivere con la soccombente. Per questo motivo in secondo grado la Corte aveva ritenuto che tale rapporto familiare superasse e rendesse irrilevante il fatto che la notifica fosse avvenuta in modo diverso rispetto a quanto previsto dall’art. 139 c.p.c Motivo per cui l’appello della convenuta veniva respinto ed essa decideva, infine, di ricorrere in Cassazione. Il grado di parentela e la convivenza. La Suprema Corte riconosce l’esistenza di una giurisprudenza controversa, ma esprime la preferenza per il filone più recente, a proposito dell’interpretazione dell’articolo succitato. La parentela e la convivenza tra il destinatario della notifica e un altro soggetto non può essere presunta dall’attestazione dell’agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell’intrinseca veridicità del relativo contenuto Cass. sent. n. 4095/14 . Dalla convivenza si deduce, solitamente, che il notificando e la persona che effettivamente riceve la notifica siano in uno stato di frequentazione quotidiana , ed è questo il fondamento della presunzione di consegna. In ogni caso, se la notifica è effettuata nella residenza propria del familiare, ed essa è diversa da quella del destinatario, la notifica è nulla e non è sanata dalla conoscenza aliunde” se non è accompagnata dalla costituzione del convenuto Cass. sent. 7550/11 . Per questi motivi, il ricorso è accolto e viene dichiarata nulla la notificazione della citazione introduttiva. Questo comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 maggio – 15 dicembre 2016, n. 25876 Presidente Bucciante – Relatore D’Ascola Esposizione del Fatto In contumacia della convenuta P. C., il tribunale di Saluzzo il 31.12.2008 ha accolto la domanda che contro di lei aveva proposto l'avv. G. G., per il recupero dei compenso per prestazioni professionali in relazione a una vertenza intercorsa tra la C. e il MIUR. La Corte di appello di Torino il 21 aprile 2011 ha respinto l'appello proposto da C., la quale ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 17 aprile 2012 e illustrato da memoria. L'intimato ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione L'appello dell'odierna ricorrente era relativo alla mancata notifica della citazione, effettuata il 19. 3. 2008, in luogo diverso da quello di residenza effettiva in cui risiedeva, anche anagraficamente dal 5 marzo 2008. La Corte di appello ha rilevato che la notifica risultava ricevuta da suocera dichiaratasi convivente e ha ritenuto che tale rapporto familiare superi e renda irrilevante la circostanza che la consegna sia avvenuta in luogo diverso da quelli indicati dall'art. 139 cpc Cass 22607/09 . Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 149 c.p.c. Deduce tra l'altro che la presunzione di convivenza, che mai vi era stata, non poteva operare perché la notificazione era stata effettuata presso l'abitazione della suocera e non presso la propria. Parte resistente oppone che il trasferimento di residenza era avvenuto solo 14 giorni prima della notifica e che peraltro la ricorrente aveva contattato lo studio dei resistente dopo la notifica, come risulterebbe dalla agenda dell'avv. G. alla data del 29 luglio 2008. Rileva inoltre la novità della questione posta con il secondo motivo , relativa alla violazione non solo dell'art. 129 c.p.c., ma anche dei 149 cpc, per il mancato invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 7 della legge 890/82 dopo la modifica di cui alla legge 231 /08. II ricorso è fondato. Nonostante gli sbandamenti che si registrano in giurisprudenza, risulta prevalente, più recente e da preferire l'interpretazione sollecitata con il primo motivo di ricorso. Cass 4095/14 ha chiarito che Ai fini della validità della notificazione, la parentela e la convivenza tra destinatario dell'atto e consegnatario non possono presumersi dall'attestazione dell'agente postale, che fa fede solo delle dichiarazioni a lui rese, non anche dell'intrinseca veridicità dei relativo contenuto, sicché il destinatario, che abbia prodotto a confutazione di tale veridicità un certificato storico di residenza, non è tenuto ad un'ulteriore, impossibile, prova del fatto negativo circa l'assenza di ogni relazione di parentela e convivenza col consegnatario dell'atto. & gt D'altra parte da tempo è stato insegnato che la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna Cass 6817/99 . Sempre in tema di notifica ricevuta da un familiare del destinatario questa Sezione ha avuto modo di stabilire come principio consolidato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. , non solo che la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa, ma anche che la notificazione non è sanata dalla conoscenza aliunde della notificazione dell'atto di citazione, se non è accompagnata dalla costituzione del convenuto Cass 7550/11 . Da ultimo si veda, per una decisione analoga al caso odierno Cass. n. 7200 del 13/4/2016. Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità della notificazione della citazione introduttiva, non eseguita alla residenza della destinataria, come documentato in sede di appello. Ciò comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. Il tribunale di Cuneo, che si designa, provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Cuneo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.