Figlio nato e cresciuto in Italia, confermata l’espulsione del padre

Insufficiente il richiamo, da parte dell’uomo, al potenziale disagio per il figlio, di appena 10 anni. Negata, quindi, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno a carattere temporaneo.

Espulsione confermata per il cittadino cinese. Irrilevante il fatto che egli sia padre di un ragazzino di 10 anni, nato e cresciuto in Italia. Cassazione, ordinanza n. 25542, sezione Sesta Civile, depositata il 13 dicembre 2016 L’espulsione del genitore. Linea di pensiero comune per i giudici del Tribunale prima e della Corte d’appello poi espulsione incontestabile nei confronti di un uomo, di origini cinesi. Decisione, questa, non messa in discussione neanche dal richiamo al potenziale disagio arrecato al figlio minore che ha avuto modo di conoscere solo l’Italia. Proprio quest’ultimo elemento è centrale nel ricorso proposto in Cassazione dallo straniero. A suo dire è evidente non solo il danno per il figlio, ma anche la violazione dell’ unità del nucleo familiare . Consequenziale è la richiesta di ottenere in extremis un permesso di soggiorno a carattere temporaneo , anche per tutelare il ragazzino, di appena 10 anni, che è nato e cresciuto in Italia, dove ha frequentato la scuola dell’obbligo e che non conosce la lingua cinese . Il disagio del figlio Ogni obiezione si rivela però inutile. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, il figlio minore dello straniero ha compiuto ormai 10 anni . Ciò significa che la potenziale situazione di disagio prospettata rischia di avere una durata indeterminata, non collegata ad alcuna situazione di malattia o di specifica necessità di assistenza per il minore . E questa prospettiva è in conflitto evidente con la normativa che, ricordano i giudici, prevede la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore solo in presenza di gravi motivi, connessi al suo sviluppo psico-fisico e comunque a situazioni non di lunga o indeterminabile durata, che si concretizzino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al rimpatrio del familiare . Confermato, quindi, il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 ottobre – 13 dicembre 2016, n. 25542 Presidente Dogliotti – Relatore Ragonesi La Corte rilevato che sul ricorso n. 10809/15 proposto da H.Y. nei confronti del Procuratore Generale Repubblica Suprema Corte Cassazione + 1 il consigliere relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue. Il relatore Cons. R., letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue. H.Y. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emessa dalla Corte d'Appello di Firenze che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Firenze. Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'espulsione a suo carico adducendone la violazione di legge in relazione al potenziale pregiudizio che ne deriverebbe a danno del figlio minore lamentando il mancato rispetto di quel principio costituzionalmente protetto quale l'unità del nucleo familiare richiedendo in suo favore il rilascio di un permesso di soggiorno a carattere temporaneo. Il ricorrente adduce a sostegno di quanto vantato l'erronea decisione a suo dire della Corte d'Appello in ragione del travisamento delle risultanze istruttorie e con l'aggiunta dell'omessa valutazione di circostanze decisive per il giudizio quali la mancata commissione di reati a suo carico nonché i reiterati provvedimenti positivi del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente fa presente inoltre che il figlio è nato e cresciuto in Italia dove ha frequentato la scuola dell'obbligo e non conosce la lingua cinese circostanze queste non oggetto di valutazione da parte della Corte. Il ricorso è inammissibile. Nel caso di specie il figlio minore ha compiuto ormai 10 anni e la situazione di disagio prospettata dall'attuale ricorrente comporterebbe una durata indeterminata non collegata ad alcuna situazione di malattia o di specifica necessità di assistenza per il minore. Questa Corte infatti ha già chiarito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare Cass. Sez Un 21799/10 15191/15 17739/15 25419/15 . Ricorrono i requisiti di cui all'art 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio. P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione. in Camera di Consiglio. Roma 9.05.2016 Il Cons. relatore Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato í senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali , non avendo l'Amministrazione svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso.