L’avvocato che opera fuori dal circondario del Tribunale a cui è assegnato deve stare attento a dove elegge il domicilio

Qualora l’avvocato operi fuori dalla circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato ha l’obbligo di eleggere domicilio nel Comune ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente a conoscere la controversia e, nel difetto, deve intendersi domiciliato in cancelleria.

Per converso, nel caso in cui operi all’interno della circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato, può eleggere domicilio anche in un Comune diverso purché compreso nel medesimo circondario. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24956/16 del 6 dicembre. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d’Appello aveva considerato inesistente la notifica dell’atto di appello effettuata presso la cancelleria del Tribunale invece che nel domicilio eletto dal vincitore. A dire del ricorrente, a norma dell’art. 82, r.d. n. 37/1934, la notifica sarebbe valida in quanto la parte avrebbe dovuto eleggere domicilio nel Comune ove ha sede il giudice di primo grado e non in altro luogo ancorché compreso nel circondario del Tribunale. L’avvocato esercita fuori dalla propria circoscrizione? A dire della Corte, nel difetto di statuizioni nel codice di procedura civile, l’avvocato che eserciti la propria professione al di fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato ha l’onere, ai fini delle notificazioni, di eleggere il domicilio nel Comune ove il Giudice ha sede venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato in cancelleria. Qualora, per converso, operi nell’ambito della circoscrizione del Tribunale a cui è assegnato può eleggere domicilio anche in Comune compreso nella medesima circoscrizione. In tal caso le notifiche possono essere eseguite nel domicilio risultante dall’albo professionale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 settembre 6 dicembre 2016, n. 24956 Presidente Bianchini Relatore Abete Svolgimento del processo Con atto del 9.1.2005 E.S. citava a comparire innanzi al tribunale di Civitavecchia il coniuge, R.F., dal quale era consensualmente separata giusta decreto di omologazione del medesimo tribunale in data 13.7.2000. Deduceva che con intesa siglata in sede di separazione aveva concordato con il marito che in caso di vendita della casa coniugale le fossero corrisposti i 2/3 del ricavato netto a tacitazione di ogni sua pretesa correlata al contributo da ella dato ai fini della edificazione dell'immobile. Chiedeva che si facesse luogo alla divisione dei beni già in comunione legale con il coniuge. Si costituiva R.F Instava per il rigetto dell'avversa domanda ed in via riconvenzionale perché si accertasse e dichiarasse che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà, che non vi erano beni in comunione, che la pattuizione siglata in sede di separazione era nulla per difetto di causa ovvero per contrarietà all'ordine pubblico con condanna dell'attrice ai danni ex art. 96 c.p.c Con sentenza n. 955/2009 il tribunale di Civitavecchia rigettava le domande tutte hic et inc/e esperite. Interponeva appello E.S R.F. non si costituiva e veniva alla prima udienza dichiarato contumace. Successivamente, in data 19.2.2013, ovvero l'ultimo giorno fissato per il deposito della conclusionale, l'appellato si costituiva con comparsa. Con sentenza n. 2412 dei 8.3/29.4.2013 la corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame e nulla statuiva in ordine alle spese attesa la contumacia dell'appellato. Dava atto la corte di merito che la notifica del gravame era stata eseguita presso la cancelleria del tribunale di Civitavecchia. Dava atto altresì che l'appellante aveva al riguardo addotto che il F. aveva eletto domicilio in Roma, alla via Appiano, n. 8, presso l'avvocato M.G.R.e, perciò, fuori del circondario del tribunale di Civitavecchia. Indi esplicitava che era ben possibile attendere all'esame degli atti allegati al fascicolo dell'appellato nonostante la sua tardiva costituzione, onde verificare la regolarità della notifica dell'atto di impugnazione, tanto più che, in palese violazione dell'art. 168, 2 co., c.p.c., negli atti del fascicolo d'ufficio di primo grado non figurava copia della comparsa di costituzione e risposta di R.F Esplicitava dunque che, siccome emergeva dagli atti allegati dall'appellato, costui, costituito in prime cure col patrocinio dell'avvocato Ruo, aveva eletto domicilio presso lo studio dell'avv. P.P. del foro di Civitavecchia come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.3.2006 così sentenza d'appello, pag. 2 . Esplicitava pertanto che l'operata elezione di domicilio presso l'avvocato P. imponeva alla appellante di notificare l'appello presso il domiciliatario e non presso la cancelleria del tribunale di Civitavecchia così sentenza d'appello, pag. 3 , il che valeva a determinare non già la mera nullità, sibbene la inesistenza della notificazione, siccome avvenuta in luogo ed a persona in nessun modo riferibili al destinatario. Esplicitava conseguentemente che non poteva operare il meccanismo sanante di cui all'art. 291 c.p.c. e quindi che l'esperito appello doveva dichiararsi inammissibile per l'oramai ampio decorso del termine massimo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. così sentenza d'appello, pag. 3 . Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Edvige S. ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite. R.F. non ha svolto difese. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, 1 co., nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 293 c.p.c., 111 disp. att. c.p.c., 101, 291, 169 e 170 c.p.c. e dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 160, 183, 293, 350, 352, 359 e 101 c.p.c Deduce che, allorché la causa in appello è stata trattenuta in decisione ed è stato concesso il termine per il deposito della conclusionale, agli atti vi era unicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, al cui interno non vi era il fascicolo di parte appellata né vi era copia della comparsa di costituzione e risposta di primo grado del F. che viceversa agli atti vi era copia uso appello della sentenza di primo grado, nella quale appunto risultava indicata l'elezione di domicilio del F. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, 1 co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 170, 291 e 330 c.p.c., dell'art. 58 disp. att. c.p.c., dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 difetto di motivazione coerente e logica nullità della sentenza e del procedimento omesso esame circa un fatto decisivo. Deduce in primo luogo che la notificazione dell'atto di appello sarebbe, al più, nulla e non inesistente, sicché vi era margine perché operasse il meccanismo sanante di cui all'art. 291 c.p.c Deduce in secondo luogo che, a norma dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934 l'avvocato M.G.R. avrebbe dovuto eleggere domicilio in Civitavecchia - luogo ove ha sede il giudice di primo grado - e non già in un qualsivoglia comune pur ricompreso nel circondario del tribunale di Civitavecchia che invece l'avvocato P.P. ha studio in Tarquinia, alla via Antica, n. 32, e, dunque, non in Civitavecchia. Deduce al contempo che la corte distrettuale non ha tenuto conto dell'effettivo contenuto della delega in calce alla comparsa di costituzione in prime cure del F., giacché si è limitata a dar atto dell'elezione di domicilio presso lo studio dell'avvocato P.P. del foro di Civitavecchia senza rilevare che lo studio era in Tarquinia, alla via Antica, n. 32. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, 1 co., nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento omesso esame ed omessa pronuncia su tutte le domande violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c Deduce che la corte territoriale ha completamente omesso l'esame dei motivi d'appello esperiti avverso la sentenza di primo grado. Il secondo motivo ha valenza preliminare. Il suo buon fondamento assorbe e rende vana non solo la disamina del terzo, ma pur la disamina del primo motivo. Al riguardo questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento, ancorché espresso specificamente sul terreno dell'art. 58 disp. att. c.p.c., articolo alla cui stregua nel procedimento davanti al giudice di pace alla parte che non ha dichiarato la residenza nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge''. Più esattamente va reiterato l'insegnamento a tenor del quale, se la parte è rappresentata da procuratore alla lite, questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nel codice di rito ed alla stregua della legge professionale art. 82 r.d. 22.1.1934. n. 37 , qualora eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede, venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice qualora, viceversa, operi nell'ambito della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, può eleggere domicilio in qualunque luogo e perciò anche in comune diverso da quello sede del tribunale, ricompreso nella medesima circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi unicamente presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia cfr. Cass. ord. 15.4.2013, n. 9096 Cass. 27.6.2002, n. 9394 . Su tale scorta si rappresenta che R.F., costituitosi in prime cure dinanzi al tribunale di Civitavecchia col patrocinio dell'avvocato M.G.R.del foro di Roma, ebbe ad eleggere domicilio presso lo studio dell'avvocato P.P. del foro di Civitavecchia. E tuttavia, siccome univocamente si desume dagli estratti in copia - allegati al fascicolo d'ufficio - dell'albo degli avvocati di Civitavecchia per gli anni 2008/2009 e 2010/2011, l'avvocato P. del foro di Civitavecchia aveva studio in Tarquinia, alla via Antica, n. 32, ossia in un comune diverso da quello sede del tribunale. Deve pertanto appieno esser recepito il rilievo della ricorrente per cui, in ragione della mancata elezione di domicilio nel Comune di Civitavecchia, luogo ove trovasi il Tribunale, la notifica dell'atto di appello presso la Cancelleria del Tribunale di Civitavecchia dovevasi e devesi considerare corretta così ricorso, pag. 11 . Evidentemente la validità ed efficacia della notificazione dell'atto di appello eseguita presso la cancelleria del tribunale di Civitavecchia toglie rilievo, nella fattispecie, all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 14916 del 20.7.2016 a tenor del quale, tra l'altro, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'alto, come tale sanabile, con efficacia ex tune , o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità , o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. . In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 2412 dei 8.3/29.4.2013 della corte d'appello di Roma va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ovviamente l'accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 qualer, d.p.r. n. 115/2002 comma 1 quater introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 , la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r Per questi motivi La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il terzo cassa in relazione alla censura accolta la sentenza n. 2412 dei 8.3/29.4.2013 della corte d'appello di Roma rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Roma anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.