Se l’attore soccombe nel giudizio, le spese del terzo chiamato in causa le paga lui

Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbai formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24788/16 depositata il 5 dicembre 2016. Il fatto. Una s.r.l. chiedeva ed otteneva dal tribunale territorialmente competente decreto con il quale ingiungeva ad una s.p.a. la consegna in proprio favore dei materiali di alcuni film. A sostegno della propria domanda la società ricorrente sosteneva di essere proprietaria dei diritti di utilizzazione economica di tali film per averli a sua volta acquistati da altra società. La s.p.a. proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiamando contestualmente in causa la Banca Nazionale del Lavoro e deducendo di essere mera depositaria nell’interesse della società chiamata, del materiale concernente i film in questione. Nel contraddittorio della società opposta e della BNL, il Tribunale adito accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico della società opposta. Successivamente, contro detta sentenza la società opposta proponeva gravame che la Corte territoriale adita respingeva ponendo il pagamento delle spese di lite delle due società appellate a suo carico. L’appellante proponeva dunque ricorso per cassazione. Rifusione delle spese. Gli Ermellini, hanno ritenuto infondato, tra gli altri, il quarto motivo di ricorso proposto dalla società rivendicante i diritti di utilizzazione economica dei film sulla scorta del quale essa denunciava violazione e falsa applicazione dell’art 92 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa la decisione della Corte distrettuale di accollarle le spese delle due fasi di merito, condannandola a rifonderle sia all’originaria opponente che alla terza chiamata in causa. La S.C. come prima cosa osserva che il Collegio di merito, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non aveva affatto provveduto sulle spese di entrambi i gradi del giudizio, ma solo su quelle del giudizio di secondo grado, sicchè la statuizione adottata in proposito dal Tribunale non poteva essere ex se rimessa in discussione. Per quanto riguarda invece la pronuncia resa in grado di appello ed avente ad oggetto i rapporti tra la società appellante e la società ingiunta nel giudizio monitorio, i Giudici di legittimità l’hanno ritenuta conforme al principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c., avuto anche riguardo al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la soccombenza consiste nell’obiettiva difformità tra la pretesa della parte e la statuizione del giudice, a nulla rilevando che questa sia stata determinata da ragioni di rito invece che di merito. In conclusione. I Giudici concludono evidenziando che, nel caso di specie, la chiamata in causa della banca è stata senz’altro resa necessaria dalla deduzioni della parte rimasta infine soccombente sicchè la condanna in questione risponde altresì al principio di causalità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 ottobre – 5 dicembre 2016, n. 24788 Presidente Giancola – Relatore Di Marzio Svolgimento del processo p.1. - All Rounder Entertainment S.r.l., poi Idra Entertainment S.r.l., ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma decreto con il quale è stata ingiunta a Cinecittà Studios S.p.A. la consegna, in proprio favore, dei materiali dei film omissis , [] e omissis . A fondamento della domanda la ricorrente in monitorio ha sostenuto di essere proprietaria dei diritti di utilizzazione economica di tali film per averli acquistati da D.D. , che a propria volta li aveva acquistati dal Fallimento [] S.r.l p.2. - Contro il decreto ingiuntivo Cinecittà Studios S.p.A. ha proposto opposizione, chiamando contestualmente in causa Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e deducendo di essere mera depositaria, nell’interesse della società chiamata, del materiale concernente i primi due film, ma non di quello intitolato omissis . 3. Nel contraddittorio di Idra Entertainment S.r.l. e di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. il Tribunale di Roma ha per quanto rileva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico della società opponente. p.4. - Contro la sentenza Idra Entertainment S.r.l. ha proposto appello che, nel contraddittorio di Cinecittà Studios S.p.A. e di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 luglio 2013, ha respinto, ponendo le spese di lite di entrambe le società appellate a carico dell’appellante. Ha ritenuto la Corte territoriale - che il primo motivo di censura della sentenza impugnata fosse inammissibile perché strumentale all’accoglimento di una domanda nuova, quale quella volta all’accertamento della prevalenza dei titoli di Idra Entertainment S.r.l. su quelli di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in ordine allo sfruttamento dei film - che il secondo motivo di censura della sentenza impugnata fosse anch’esso inammissibile poiché non diretto a contrastare il fondamento logico-giuridico di detta sentenza, la quale, dopo aver affermato che Idra Entertainment S.r.l. aveva spiegato una domanda di natura petitoria estranea all’ambito di applicazione del procedimento monitorio, aveva aggiunto che Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. vantava un diritto poziore all’utilizzazione economica delle opere filmiche in discorso, rispetto al quale l’acquisto a titolo derivativo compiuto dalla ricorrente-opposta non poteva prevalere, dal momento che la banca aveva conseguito le cessioni di tali diritti contestualmente ai contratti di finanziamento per la produzione dei film, in forza della, normativa speciale dettata in tale materia, cessione traslativa che aveva fatto acquisire a tutti gli effetti la titolarità dei diritti in contestazione alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - che correttamente il Tribunale aveva ritenuto l’inammissibilità del procedimento monitorio per l’esercizio dell’azione di rivendica mentre non risultava avanzata in primo grado alcuna eccezione di inammissibilità della chiamata in causa di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - che l’appellante non aveva interesse a dolersi della dichiarazione di inammissibilità della domanda avanzata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in ordine alla proprietà dei film - che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza. p.5. - Contro la sentenza Idra Entertainment S.r.l. ha proposto ricorso per cinque motivi illustrati da memoria. Cinecittà Studios S.p.A. e Artigiancassa S.p.A. nella qualità di rappresentante del raggruppamento temporaneo di imprese tra Artigiancassa S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione p.6. - Il ricorso contiene cinque motivi. p.6.1. - Il primo motivo è svolto sotto la rubrica Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c Violazione e falsa applicazione degli articoli 633 e seguenti, 183, 342 e 345 c.p.c Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. . Si sostiene che la domanda di rivendicazione della proprietà del materiale filmico in discorso sarebbe stata ab origine proposta, ben potendosi impiegare allo scopo il ricorso per ingiunzione, sicché la domanda spiegata in appello, avente ad oggetto l’accertamento di chi, tra Idra Entertainment S.r.l. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., fosse il legittimo proprietario dei diritti controversi così a pagina 20 del ricorso , non poteva considerarsi nuova ma costituiva, al più, una specificazione-riduzione di quella originariamente introdotta. p.6.2. - Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c Violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 633 e seguenti c.p.c. nonché degli articoli 1777 e seguenti c.c Violazione e falsa applicazione dell’articolo 107 legge diritto d’autore. Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Articolo 360 numeri 3 e 4 c.p.c. . Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe pronunciato una sentenza radicalmente priva di motivazione, e come tale nulla, confondendo peraltro diritti di sfruttamento del film e materiali filmati, sulla base di una erronea lettura dell’articolo 107 della legge sul diritto d’autore e non avvedendosi delle doglianze da essa Idra Entertainment S.r.l. spiegata in appello. p.6.3. - Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c Violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. . Con il motivo si denuncia l’errore commesso dalla Corte d’appello, la quale avrebbe dimenticato di considerare che i contratti sui quali Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. aveva fondato i suoi diritti erano intercorsi inter alios e, dunque non, erano opponibili a Idra Entertainment S.r.l p.6.4. - Il quarto motivo è svolto sotto la rubrica Violazione e falsa applicazione degli articoli 342, 633 e seguenti, 269 e seguenti c.p.c Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. . La doglianza si appunta contro i passaggi della motivazione adottata dal giudice d’appello secondo cui il procedimento monitorio non poteva essere attivato per una domanda sostanzialmente inquadrabile come rivendica Idra Entertainment S.r.l. non aveva eccepito l’inammissibilità della chiamata in causa della banca Idra Entertainment S.r.l. non aveva esteso la propria domanda anche nei confronti della stessa banca. p.6.5. - Il quinto motivo è svolto sotto la rubrica Violazione e falsa applicazione degli articoli 92 e seguenti c.p.c Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Articolo 360 nn. 3 e 4 c.p.c. . Il motivo è volto a censurare la decisione della Corte d’appello, la quale avrebbe accollato a Idra Entertainment S.r.l. le spese delle due fasi di merito, condannando la rifondere le spese sia all’originaria opponente che alla banca. p.7. - Il ricorso va respinto. p.7.1. - Il primo motivo, con il quale, al di là dei riferimenti contenuti in rubrica, si denuncia un error in procedendo , per avere la Corte d’appello giudicato nuova una domanda che nuova - secondo la ricorrente - non era, è infondato. Ed invero, l’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che come è noto vede il ricorrente in monitorio quale attore in senso sostanziale, è per l’appunto il ricorso per ingiunzione ricorso per ingiunzione nel caso di specie indirizzato nei riguardi di Cinecittà Studios S.p.A. sull’assunto che tale società detenesse in buona sostanza senza titolo i materiali concernenti tre film i cui diritti di sfruttamento economico spettavano invece ad essa Idra Entertainment S.r.l Va da sé che la domanda spiegata in appello, volta a dirimere il conflitto tra il titolo di acquisto di Idra Entertainment S.r.l. ed il titolo di acquisto di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. era, rispetto a quella originariamente introdotta, radicalmente nuova, sia per personae vedendo coinvolta detta banca altrimenti estranea alla lite , sia per causa petendi involgendo l’assunto della prevalenza del proprio titolo di acquisto a fronte della spettanza alla banca di un mero diritto di garanzia, o comunque di un diritto limitato ad una parte delle potenzialità di sfruttamento economico dei film , se non anche per petitum . Del tutto correttamente dunque il giudice d’appello ha giudicato nuova la domanda in discorso. p.7.2. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge, essenzialmente riferita all’articolo 107 della legge sul diritto d’autore, violazione di norme sul procedimento e difetto di motivazione quantunque non venga richiamato il numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. concernente la prevalenza del titolo di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A Orbene, vale per un verso osservare che la denuncia di un vizio motivazionale è in questo caso inammissibile, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., trattandosi di sentenza pronunciata il 4 luglio 2013, dal momento che la Corte d’appello ha preso come punto di partenza del proprio ragionamento la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice in ordine alla cessione dei diritti di sfruttamento economico dei film in questione a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A Per altro verso, quanto alla denuncia di error in procedendo , riguardo al quale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, il Tribunale, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha affermato che a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. spettava un diritto poziore sulla titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle opere filmiche in discorso, rispetto al quale l’acquisto a titolo derivativo compiuto dalla ricorrente-opposta non poteva prevalere detta titolarità in capo alla banca derivava infatti dalle cessioni, di natura traslativa, dei diritti di sfruttamento economico delle opere contestualmente alla stipulazione dei contratti di finanziamento per la produzione dei film, ai sensi della disciplina speciale dettata nella materia ed in particolare dell’articolo 107 della legge sul diritto d’autore. A fronte di tale motivazione, la Corte d’appello ha ritenuto che gli argomenti svolti con i motivi di impugnazione non fossero diretti a contrastare il fondamento logico-giuridico della sentenza gravata, né fossero idonei ad intaccare il ragionamento esposto dal primo giudice in breve la Corte romana ha ritenuto che i motivi spiegati da Idra Entertainment S.r.l. fossero carenti del requisito di specificità richiesto dall’articolo 342 c.p.c. e, dunque, non fossero utili a demolire il ragionamento svolto dal Tribunale, laddove aveva ritenuto che la banca fosse titolare in esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dei film. Nel ricorso per cassazione, per contro, si afferma avere Idra Entertainment S.r.l. vivamente contestato proprio la parte della prima decisione che aveva risolto la fattispecie concludendo per la ingiusta e scorretta affermazione che B.N.L. fosse piena e unica proprietaria dei diritti e materiali dei film di cui si discute così a pagina 27 del ricorso e tuttavia il ricorso non contiene né la trascrizione dei motivi spiegati con l’atto d’appello, né il rinvio specifico alle pagine ovvero ai paragrafi di detto atto contenenti la formulazione dei motivi. Sicché, per tale aspetto, il ricorso è carente del requisito di ammissibilità costituito dall’autosufficienza richiesta dall’articolo 366 c.p.c Difatti, anche con riguardo ai motivi volti alla denuncia di errores in procedendo , riguardo ai quali la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale da ult. Cass. 30 settembre 2015, n. 19410 . Rimane in ciò assorbito il profilo di doglianza concernente la asserita violazione di legge ed infatti la statuizione del Tribunale, il quale ha ritenuto che la banca fosse titolare in esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dei film, è coperta da giudicato, non essendo stata attaccata in appello mediante una ammissibile doglianza. p.7.3. Il terzo motivo è anch’esso assorbito ed invero, una volta stabilita la correttezza della decisione del giudice d’appello nel dichiarare inammissibile il motivo spiegato contro il segmento della pronuncia di primo grado concernente la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dei film in capo a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., non hanno alcun rilievo gli argomenti diretti a rimettere in discussione la statuizione adottata dal primo giudice, come detto coperta da giudicato. p.7.4. - Anche il quarto motivo è assorbito per analoghe ragioni. p.7.5. - Il quinto motivo va respinto. Vale anzitutto osservare d’appello non ha provveduto entrambi gradi di giudizio, ma solo su quelle del giudizio d’appello, sicché la statuizione adottata in proposito dal Tribunale non può essere ex se rimessa in discussione. Per quanto riguarda la pronuncia d’appello, essa, nei rapporti tra Idra Entertainment S.r.l. e Cinecittà Studios S.p.A., è evidentemente conforme al principio della soccombenza, sancito dall’articolo 91 c.p.c., avuto riguardo al consolidato principio secondo cui la soccombenza consiste nell’obiettiva difformità fra la pretesa della parte e la statuizione del giudice già Cass. 19 agosto 1969, n. 3001, ove si riconosce la sussistenza della soccombenza in un caso in cui essa era derivata da sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità Cass. 13 maggio 1971, n. 1379 Cass. 27 gennaio 1971, n. 200 nulla rilevando che questa sia stata determinata da ragioni di rito invece che di merito Cass. 28 giugno 1969, n. 2351 Cass. 4 ottobre 1971, n. 2717 Cass. 11 ottobre 1971, n. 2850 Cass. 6 marzo 1987, n. 2377 Cass. 15 luglio 2008, n. 19456 . Quanto ai rapporti tra Idra Entertainment S.r.l. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la statuizione della Corte d’appello è conforme al principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio Cass. 21 marzo 2008, n. 7674 , con la precisazione che, nel caso di specie, la chiamata in causa della banca è stata senz’altro resa necessaria dalle deduzioni della parte rimasta infine soccombente tra le tante Cass. 10 febbraio 1972, n. 366 Cass. 24 maggio 1979, n. 3010 , sicché la condanna risponde altresì al principio di causalità. p. 8 - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle contro ricorrenti, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi Euro 4700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.