Violazione cds: il proprietario del veicolo ha l’obbligo di comunicare i dati del conducente

Qualora vi sia stata violazione del codice della strada, con decurtazione dei punti della patente, il proprietario del veicolo ha l’obbligo di comunicare all’amministrazione i dati del conducente, non ritenendosi sufficiente a tal fine il pagamento della sanzione amministrativa.

In questo senso la S.C. con la sentenza n. 24233/16 depositata il 29 novembre. Il caso. Il proprietario di un veicolo, sanzionato per violazione degli artt. 126- bis e 180, comma 8, cds, proponeva opposizione al verbale di accertamento emesso dalla polizia, deducendo l’illegittimità della sanzione amministrativa elevata a suo carico il Comune si costituiva deducendo la legittimità del proprio operato in quanto il ricorrente aveva omesso la dichiarazione dei dati prescritti dalla legge. Avendo il Giudice di Pace accolto il ricorso, il Comune proponeva appello presso il Tribunale deducendo l’incompetenza per territorio del Giudice di Pace adito, che veniva rigettato con conferma della sentenza impugnata, essendo stato correttamente incardinato davanti al Giudice di Pace adito il giudizio, dato che, non essendo stata effettuata specifica ed immediata contestazione dell’infrazione a carico del proprietario nel luogo di accertamento della violazione principale, l’omessa segnalazione era in astratto imputabile al proprietario nel luogo in cui lo stesso risiedeva. Il Comune ricorre per cassazione, deducendo che il Giudice di Pace competente era quello di Viterbo, sia perché l’infrazione era ivi avvenuta, sia perché la violazione ex art. 126- bis cds doveva ritenersi consumata nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa e dunque nel luogo in cui ha sede l’Organo di polizia procedente nel caso di specie, il Comune di Viterbo deduce inoltre che l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla PA non poteva essere eliminato dal tempestivo pagamento della sanzione principale, poiché tale obbligo sarebbe autonomo rispetto alla sanzione presupposta. Il luogo della consumazione. L’art. 126- bis cds sanziona, in parte qua , il comportamento del proprietario del veicolo che, senza giustificato motivo, non ottempera entro i termini alla comunicazione all’Organo di polizia procedente dell’identità del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione. Da ciò consegue che l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il suddetto Organo, nel caso di specie a Viterbo. Tuttavia, va anche detto che il Tribunale adito previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d’appello, senza rimettere la causa innanzi al Giudice di Pace per la rinnovazione del giudizio di primo grado. Dunque il Tribunale ha correttamente trattenuto presso di sé la causa giudicando quale giudice d’appello, anche perché, come rileva la S.C., tale Tribunale sarebbe stato competente sia che la causa provenisse da un Giudice di Pace sia che provenisse dall’altro. Mancata consegna documenti. Inoltre, in tema di violazioni al cds, con l’ipotesi di illecito amministrativo previsto dall’art. 180, comma 8, d.lgs. n. 285/92 non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal suddetto codice, bensì l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa, per consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Dunque, l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente è un distinto obbligo che nasce dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione di punti patente. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 maggio – 29 novembre 2016, n. 24233 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Svolgimento del processo M.M. con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Civita Castellana, proponeva opposizione al verbale di accertamento emesso dalla polizia Municipale di Viterbo per violazione degli artt. 126 bis e 180/8 CdS, deducendo l’illegittimità della sanzione amministrativa elevata a suo carico. Si costituiva il Comune di Viterbo, eccependo l’incompetenza per territorio del Giudice adito essendo competente il Giudice di Pace di Viterbo. Il Comune deduceva, altresì, la legittimità del proprio operato in quanto il ricorrente aveva totalmente omesso la dichiarazione dei dati prescritti dalla legge. Il Giudice di Pace di Civita Castellana con sentenza n. 1898 del 2009 accoglieva il ricorso. Il Tribunale di Viterbo, pronunciandosi su appello proposto dal Comune di Viterbo con contraddittorio integro, con sentenza n. 191 del 2012 confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio. Secondo il Tribunale, correttamente il giudizio di primo grado era stato incardinato davanti al Giudice di Pace di Civita Castellana, dato che non essendo stata effettuata specifica ed immediata contestazione dell’infrazione a carico del proprietario, nel luogo di accertamento della violazione principale, l’omessa segnalazione era in astratto imputabile al proprietario nel luogo in cui lo stesso risiedeva. E, il Comune di residenza del M. era appunto Civita Castellana. Il tempestivo pagamento della sanzione a cura del proprietario destinatario della contestazione lasciava desumere che fosse lo stesso proprietario alla guida del veicolo senza che all’esito potesse essere erogata ulteriore sanzione per l’omessa comunicazione dei dati inerenti al conducente del mezzo. In questo caso, secondo il Tribunale pretendere tale ulteriore adempimento sarebbe stato un’inutile ed ingiusta superfetazione. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Viterbo per un motivo. M.M. in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Viterbo denuncia l’illegittimità delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Viterbo. Sostiene il ricorrente a che nel caso in esame competente per territorio a conoscere dell’opposizione era il Giudice di Pace di Viterbo sia perché l’infrazione si era verificata in Viterbo e sia perché la violazione di cui all’art. 126 bis del CdS doveva ritenersi consumata nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa e dunque nel luogo in cui ha sede l’Organo di polizia procedente che, nel caso in esame coincideva con il Comune di Viterbo. Pertanto, avrebbe errato il Tribunale di Viterbo, ritenendo che competente a conoscere dell’opposizione di cui si dice fosse il Giudice di pace di Civita Castellana. b che nel caso in esame l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. non poteva essere eliminato dal tempestivo pagamento della sanzione principale perché tale obbligo sarebbe autonomo rispetto alla sanzione presupposta. Per altro, l’assunto del Tribunale secondo il quale il tempestivo pagamento della sanzione principale lascerebbe presumere che lo stesso proprietario fosse alla guida del veicolo sarebbe ipotetico e non radicato in alcuna norma e/o interpretazione giurisprudenziale e, comunque, sarebbe inadeguato a superare l’obbligo di cui si dice. 1.1. Il motivo è fondato sotto entrambi i profili. a Va qui osservato che come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, l’art. 126-bis C.d.S. sanziona, in parte qua, il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all’organo di polizia procedente dell’identità del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicché l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente. Pertanto, nel caso in esame, posto che l’organo di polizia procedente aveva sede in Viterbo, competente territorialmente a conoscere l’opposizione, oggetto del presente giudizio, sarebbe stato il Giudice di Pace di Viterbo. 1.2. Tuttavia, posto che gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. nella nuova formulazione non prevedono tra le ipotesi di remissione degli atti al primo giudice, che sarebbe stato competente, il caso in cui il Giudice di appello abbia riscontrato l’incompetenza del primo giudice e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall’art. 353 cod.proc.civ. comma 4, abrogato dalla legge n. 353 del 1990, art. 89, comma 1, secondo la quale il Pretore doveva rimettere la causa al conciliatore ove, in riforma della sentenza di questi, ne dichiarasse la competenza , il Tribunale adito previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d’appello, e non rimettere la causa dinanzi al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado. Pertanto, correttamente, il Tribunale di Viterbo, accertato che il Comune di Viterbo con l’atto di appello aveva chiesto la riforma della sentenza per motivo di merito, nonostante avesse ritenuto competente il Giudice di Pace di Civita Castellana e non, invece, il Giudice di Pace di Viterbo, comunque e correttamente avrebbe dovuto trattenere così come ha fatto anche se per altro motivo la causa presso di sé giudicando quale Giudice di appello. Per l’altro, ed è giusto il caso di evidenziarlo, nel caso specifico il Tribunale di Viterbo sarebbe stato Giudice di appello sia che la causa provenisse come è avvenuto dal Giudice di pace di Civita Castellana, sia che provenisse come avrebbe dovuto essere dal Giudice di Pace di Viterbo, sicché, la diversa competenza del Giudice di Pace, nel caso specifico, potrebbe essere tradotta in una semplice distribuzione dei carichi giudiziari. Con la conseguenza che risulta irrilevante la mancata dichiarazione dell’incompetenza ai fini del radicamento della competenza del Tribunale quale Giudice di appello. b Avuto riguardo al secondo profilo del motivo, occorre premettere che, come affermato da questa Corte Cass. n. 13488 del 23/06/2005 che si condivide e si conferma, in tema di violazioni al codice della strada, con l’ipotesi di illecito amministrativo previsto dall’articolo 180, comma 8, del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice, bensì l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Sicché l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo sanzionato a sua volta autonomamente che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Con l’ulteriore precisazione che essendo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall’eventuale pagamento della multa correlata alla violazione del CdS presupposta. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata anche, per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione al Tribunale di Viterbo in persona di altro Magistrato. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Viterbo in persona di altro magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.