Deposito del ricorso in riassunzione inammissibile se non viene effettuato in via telematica

Il deposito di un ricorso in riassunzione, successivo ad una declaratoria d’incompetenza territoriale, è inammissibile se presentato in forma cartacea.

Il caso. Il Tribunale di Vasto, investito di un ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. a seguito di una dichiarazione di incompetenza territoriale, si è pronunciato sull’eccezione sollevata dalla convenuta in merito all’inammissibilità dell’atto depositato in forma cartacea. Il ricorso in riassunzione è un atto endoprocessuale. Il Tribunale,richiamando la giurisprudenza di merito e di legittimità, ritiene che il ricorso in riassunzione di un procedimento già instaurato davanti ad un giudice poi dichiaratosi incompetente, non è produttivo di un nuovo ed autonomo procedimento ma rappresenta una prosecuzione del precedente. Esso, in quanto atto processuale del difensore di una parte già costituita in giudizio, deve considerarsi atto endoprocessuale e come tale il suo deposito deve avvenire esclusivamente in via telematica, ex art. 16- bis d.lgs. n. 179/2012. Il ricorso in riassunzione redatto in forma cartacea è giuridicamente inesistente. Accertata la natura del ricorso in questione, il Tribunale si interroga sulle conseguenze processuali per la parte che abbia depositato l’atto in forma cartacea. La questione attiene alla natura e all’essenza del ricorso poiché l’atto depositato telematicamente deve essere, in primis, redatto in forma telematica ne deriva che se viene redatto in forma cartacea risulta privo dei requisiti essenziali previsti dalla normativa e, quindi, giuridicamente inesistente. Inoltre, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo dal legislatore, non è idoneo nemmeno a raggiungere lo scopo proprio del deposito telematico. Per questi motivi il Tribunale di Vasto rigetta il ricorso, ritenendo inammissibile il deposito dell’atto di riassunzione eseguito in modo tradizionale e non in via telematica. Fonte. www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Vasto, sentenza 28 ottobre 2016, n. 180 Giudice Salusti Svolgimento del processo Con ricorso in riassunzione depositato in data 18 giugno 2015, conveniva in giudizio la deducendo di essere dipendente della convenuta quale infermiera professionale, assegnata dal distretto di di aver formulato richiesta di congedo straordinario per cure, nel rispetto della normativa di riferimento, domanda rigettata quale diniego ingiustificato di aver conseguito l’assenso verbale dal suo diretto superiore e di aver effettuato le cure fisioterapiche, in ragione del suo stato di salute, tanto da aver prodotto l’attestato di avvenute cure di essere stata raggiunta da provvedimento disciplinare in ragione dell’avvenuta assenza ingiustificata dal posto di lavoro, nonostante le giustificazioni fornite. Deduceva la ricorrente, in punto di diritto, la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità nell’adozione della sanzione disciplinare nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 Dec Leg 119/2011 deduceva inoltre il difetto di motivazione del provvedimento adottato nonché l’illegittimità essendo fondata su fatti non oggetto di specifica contestazione, nonché l’illegittimità del provvedimento adottato in quanto la convenuta non aveva minimamente preso in considerazione le giustificazioni fornite dalla lavoratrice deduceva inoltre come la sanzione fosse stata inflitta in violazione dei diritti dei soggetti deboli e in violazione dei principi costituzionali e della normativa posta a tutela dei soggetti disabili. Esponeva infine la ricorrente come il Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, con ordinanza resa in udienza, dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice del lavoro del Tribunale di Vasto, avendo quindi riassunto il giudizio difronte al Tribunale territorialmente competente. Si costituiva in giudizio la ricostruendo le vicende che avevano visto coinvolta la lavoratrice ricorrente che di fatto non aveva presentato preventivamente la domanda di congedo per cure, né aveva ottenuto la preventiva autorizzazione del datore di lavoro così risultando ripetutamente assente ingiustificata sul posto di lavor deduceva inoltre l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, quale atto endoprocessuale e quindi il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto con le modalità obbligatoriamente previste dalla legge per il processo civile telematico, dunque mediante deposito telematico e non cartaceo. Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria ma sulla documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata quindi discussa e decisa, con lettura del dispositivo, all’udienza del 28 ottobre 2016. Motivi della decisione In via preliminare, deve essere accolta l’eccezione, sollevata dalla convenuta, in ordine all’inammissibilità del ricorso in riassunzione depositato nelle forme cartacee. Ai sensi dell’art. 16 bis del Dec Leg n. 179 del 2012 obbligatorietà del deposito telematico Salvo quanto previsto dal comma 5 a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma . Dovranno quindi, nel caso di specie, essere svolte due diverse considerazioni se il ricorso in riassunzione, successivo ad una pronuncia di incompetenza territoriale, sia un atto endoprocessuale da depositare esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12 quindi, quali siano le conseguenze giuridico-processuali in cui incorre la parte nell’ipotesi in cui abbia depositato nella forma cartacea l’atto che avrebbe dovuto essere depositato telematicamente. Secondo giurisprudenza sia di legittimità che di merito, il ricorso in riassunzione, di un procedimento già instaurato innanzi ad un giudice dichiaratori incompetente, non introduce un nuovo e diverso e autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento, realizzando una perfetta traslatio iudicii non a caso l’incompetenza territoriale è dichiarata con ordinanza non a caso ai sensi dell’art. 50 c.p.c., all’esito della dichiarazione dell’incompetenza territoriale il processo continua davanti al nuovo giudice non a caso, in seguito alla riassunzione, restano ferme le preclusioni precedentemente maturate e che, di fronte al giudice individuato come competente, siano utilizzabili gli atti istruttori espletati da quello dichiaratosi incompetente. In caso di riassunzione ex art. 50 c.p.c. il processo continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo di inizio del processo è quello della notifica dell’atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente Cass. civ., Sez. VI 2 Ordinanza, 02/10/2015, n. 19773 ed ancora Quando a norma dell’art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione della causa disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l’instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario Cass. civ., Sez. II, Sent., 10/07/2008, n. 19030 conforme a Cass. Civ. n. 7392/08 In ragione delle argomentazioni espresse, deve essere dichiarato come il ricorso in riassunzione si inserisca in un procedimento già avviato nell’ambito del quale le parti risultano già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale, che deve essere depositato telematicamente. Premesso quindi l’assunto secondo cui il deposito del ricorso in riassunzione debba avvenire telematicamente, deve essere accertato quali siano le conseguenze, dal punto di vista processuale, per la parte che abbia provveduto al deposito cartaceo dell’atto, come nel caso di specie. In assenza di una specifica previsione sanzionatoria, si dovrà accertare quale tipo di vizio affligga l’atto depositato in cancelleria con modalità diversa da quella vincolata dalla norma, che in tanto ha una sua ragione d’essere in quanto sia dotata di un significato prescrittivo effettivo. Deve essere preliminarmente evidenziato come la questione non sia di natura formale, ma attiene alla natura e l’essenza dell’atto infatti l’atto processuale che debba essere depositato telematicamente deve essere in primis redatto telematicamente e quindi depositato telematicamente, deducendosi come se redatto nella forma cartacea, l’atto non è semplicemente nullo ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa e totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, da considerarsi quindi non solo inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma anche non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico. L’atto processuale cartaceo, infatti, non è sottoscritto con firma digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria, che certifica il deposito dell’atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l’atto depositato telematicamente e i relativi allegati per questi motivi, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo dal legislatore, non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del diverso deposito telematico. Ciò premesso, il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cancelleria dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, c.p.c. L’accoglimento dell’eccezione preliminare ha valore assorbente rispetto alla trattazione delle ulteriori questioni di merito, la cui disamina deve dunque ritenersi superflua. In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura, della complessità e della assoluta novità della questione trattata, della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale e dell’assenza di pronunce della Corte di Cassazione sulla specifica questione oggetto di causa, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti della così provvede 1. rigetta il ricorso 2. compensa tra le parti le spese di giudizio.