Liquidazione dell’onorario al CTU: il criterio delle vacazioni va applicato solo in via residuale

Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, solo nell’ipotesi in cui manchi una specifica previsione della tariffa.

E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21549 del 25 ottobre 2016. Il caso. Il giudizio trae origine dalla domanda risarcitoria formulata da una società nei confronti della ditta appaltatrice a cui aveva affidato la realizzazione di un’opera di restauro per vizi e difetti nell’esecuzione dei lavori. Nell’ambito del procedimento veniva disposta una CTU e successivamente un supplemento di indagini nonché un’ulteriore integrazione. Emesso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del consulente, avverso lo stesso veniva proposta opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Il Giudice adito, previa declaratoria di nullità del decreto opposto, rideterminava i compensi quantificandoli in misura inferiore. Il consulente si rivolgeva, quindi, alla Corte di Cassazione. Litisconsorzio necessario nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione. In via del tutto preliminare, la Suprema Corte rileva un difetto nell’instaurazione del contraddittorio in quanto il ricorso non era stato notificato a tutti i soggetti interessati. Sottolineano gli Ermellini che, nel caso di specie, si versa in un caso di litisconsorzio necessario, per cui dovrebbe disporsi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti a cui il ricorso non era stato notificato. Ciò nondimeno, considerato che il rispetto del diritto ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, gli Ermellini ritengono superfluo procedere all’integrazione in quanto il ricorso appare prima facie infondato. Criterio di liquidazione a percentuale. Ciò premesso, il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato la liquidazione dei compensi alla sola applicazione dell’art. 12 d.m. 30 maggio 2002. In particolare, tale norma prevede che il compenso per le consulenze tecniche in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi debba essere liquidato a percentuale calcolato per scaglioni. Di contro, a giudizio del ricorrente, detto criterio avrebbe dovuto cumularsi col metodo delle vacazioni in quanto, nel caso di specie, l’incarico che gli era stato affidato aveva comportato un accertamento plurimo, sicché era legittima la richiesta di cumulare i compensi dovuti per ognuno degli accertamenti richiesti. Applicazione in via residuale degli onorari a vacazione. Nel respingere il ricorso, la Suprema Corte osserva innanzitutto che la pronuncia impugnata ha correttamente interpretato le previsioni di cui agli artt. 1 e 29 del d.m. 30 maggio 2002, ribadendo il costante principio secondo cui gli onorari a vacazione sono destinati a trovare applicazione per le sole attività che non appaiono riconducibili in alcuna delle ipotesi specificamente contemplate dallo stesso decreto e per le quali sia previsto un diverso metodo di determinazione dei compensi. Invero, nel caso di specie, il Giudice adito aveva escluso che l’incarico svolto potesse sfuggire alla previsione di cui all’art. 12 dello stesso decreto, e tale valutazione era incensurabile in sede di legittimità. L’accertamento plurimo non giustifica l’applicazione di un diverso criterio. Aggiungono, poi, i Giudici di legittimità che, al fine di sostenere che l’accertamento sarebbe stato plurimo, il ricorrente aveva evidenziato una serie di attività che, lungi dal configurarsi come autonome attività di indagine, costituivano lo specifico oggetto dell’incarico conferito, e dunque non legittimavano in alcun modo la possibilità di far ricorso ad un diverso criterio di liquidazione. Si trattava, invero, di indagini riconducibili comunque alla previsione di cui all’art. 12 citato e che, ancorché complesse e difficoltose, lungi dal giustificare la proliferazione delle voci di liquidazione, permettevano, come appunto avvenuto nella fattispecie, ed a cura del giudice di merito, il raddoppio dei compensi. Ugualmente, i successivi chiarimenti richiesti non costituivano un’attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza. In definitiva, a sostegno di quanto affermato, gli Ermellini richiamano il pacifico orientamento della Cassazione per il quale la pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 settembre – 25 ottobre 2016, n. 21549 Presidente Bianchini – Relatore Criscuolo Svolgimento del processo La Glas S.r.l., proprietaria di un complesso ammobiliare sito nel Comune di omissis , costituito da antico castello denominato omissis , affidava alla Baldini S.r.l., l’esecuzione di lavori di restauro, per i quali l’ing. M.M. era designato come direttore dei lavori, e l’arch. R.G. quale progettista. La committente, poiché riteneva che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d’arte, presentando vizi e difetti, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa sez. distaccata di Carrara, la Baldini S.r.l. cd il M. al fine di ottenere il risarcimento dei danni, eventualmente da compensarsi con le spettanze dei convenuti. L’arch. R. , con separato atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa sezione distaccata di Pontremoli la Glas per ottenere il pagamento del compenso per l’attività professionale svolta in favore della convenuta, oltre al risarcimento del danno all’immagine. La Glas si costituiva in giudizio ed in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni scaturenti da presunte inadempienze contrattuali dell’attore. Riuniti i due giudizi, veniva disposta una prima CTU affidata all’arch. P. , ma ritenuta l’opportunità di disporre un supplemento di indagini, il giudice affidava all’arch. D.B.M. il seguente quesito Previa visione degli atti e dei luoghi di causa, risponda ai quesiti di cui all’ordinanza contenuta nel verbale del 17/12/2004 quesiti che prevedevano di verificare la contabilità prodotta in atti dall’azienda Baldini, l’accertamento della congruità dei prezzi praticati, in riferimento ai valori di mercato ed in considerazione della particolarità dell’opera, verifica della corrispondenza delle voci indicate nella predetta contabilità con quanto effettivamente eseguito e per l’accertamento della corrispondenza di quanto reclamato in via riconvenzionale con i lavori di fatto eseguiti ed ancora non pagati . In data 17/6/2005 l’incarico veniva integrato, essendo necessario riscontrare altresì se l’attività svolta dall’arch. R.G. trovi corretto riscontro nelle fatture allegate agli atti limitatamente al periodo 1999-2000 accerti se gli eventuali vizi riscontrati nell’esecuzione dei lavori da parte della Ditta Baldini siano in qualche misura riconducibili anche all’operato dell’Arch. R. nella sua veste di direttore dei lavori e di progettista in caso positivo, ne accerti gli estremi individuandone le conseguenze anche sotto il profilo economico . Depositata la CTU ed un supplemento di indagine, in quanto il Giudice aveva autorizzato il CTU ad acquisire documentazione presso la Sovraintendenza di Pisa c/o Lucca, veniva emesso decreto di liquidazione in data 17 marzo 2010, con il quale i compensi dell’ausiliare erano quantificati nell’importo di Euro 30.000,00 per onorari oltre Euro 2.300,00 per spese, ed accessori di legge. La Baldini S.r.l. e l’arch. R. proponevano autonomi ricorsi in opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, ed all’udienza di comparizione delle parti, si costituiva l’arch. D.B. che concludeva per il rigetto dell’opposizione, mentre le altre parti del giudizio di merito non svolgevano difese. Il giudice monocratico del Tribunale di Massa con l’ordinanza del 10/6/2011, previa declaratoria di nullità del decreto opposto, rideterminava i compensi, facendo applicazione dell’art. 12 del D.M. del 30 magio 2002, quantificandoli nell’importo di Euro 1.455,63, oltre Iva e contributo previdenziale. Rilevava, in rimo luogo, che il decreto era affetto da nullità in quanto sostanzialmente privo di motivazione, nonostante l’art. 168 del DPR n. 115/2002 imponga anche per tale provvedimento l’adozione di una motivazione. Nel merito poi ravvisava la erroneità della nota specifica presentata dall’ausiliare in quanto con la stessa si cumulavano diversi criteri di liquidazione, quale quello a vacazione, tra l’altro calcolato non con riferimento giornaliero, impedendo in tal modo una verifica delle attività realmente svolte, con quelli a percentuale, ovvero con criterio variabile tra un minimo ed un massimo di cui agli artt. 11 e 12 del D.M. del 20 maggio 2002. Ciò risultava in contrasto con gli arti. l e 29 delle stesse tariffe, in quanto l’art. 1 prevede il carattere alternativo tra la determinazione degli onorari a percentuale e quelli a vacazione, ai quali è dato ricorrere solo se non risultino applicabili altri criteri. Inoltre l’art. 29 prevede che tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito, siano comprensivi anche della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. La notula del professionista non si era attenuta a tali criteri e quindi il compenso doveva essere rideterminato. Reputava quindi che l’attività svolta fosse riconducibile unicamente alla previsione di cui all’art. 12 delle citate tabelle il che escludeva sia la possibilità di avvalersi del criterio a vacazione sia della previsione di cui all’art. 11. Tenuto conto dell’effettiva complessità ed importanza dei lavori di ristrutturazione, che il CTU era stato chiamato a valutare, ha quindi ravvisato corretta l’applicazione dei detti onorari nella misura massima prevista, ritenendo altresì giustificato il loro raddoppio ai sensi dell’art. 51 co. 1 del DPR n. 115/2002. Tuttavia, poiché emergeva che il deposito della relazione era avvenuto ben oltre il termine massimo concesso, anche tenuto conto delle tre proroghe accordate, ai sensi dell’art. 52 del citato DPR, disponeva la riduzione di un quarto degli onorari, pervenendo alla quantificazione finale di Euro 1.455,63. Infine disponeva l’integrale compensazione delle spese di lite. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso D.B.M. , articolandolo su cinque motivi. La Baldini S.r.l. e R.G. hanno resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Nell’imminenza dell’udienza la Baldini S.r.l. ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1. Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, sebbene relativo all’impugnazione di un’ordinanza emessa all’esito di un’opposizione avverso decreto di liquidazione dei compensi ad un ctu, che imponeva la partecipazione al giudizio di tutte le parti del processo di merito, nel quale è stata svolta l’attività del consulente, non risulta essere stato notificato a tutti i soggetti interessati, e tra questi al M. , come attestato dalla nota del difensore del ricorrente pervenuta in Cancelleria il 14 febbraio 2012. È bensì vero che nella specie si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione dell’ordinanza nei confronti di tutte le parti con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato. Senonché, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali impone al giudice ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ. di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa art. 24 Cost. e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità art. 111 Cost., comma 2 dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti Cass. 17 giugno 2013 n. 15106 Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723 Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373 Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895 Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410 Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129 . In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo prima, facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti. 2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ad opera del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che la richiesta di liquidazione degli onorari dell’ausiliare sarebbe illegittima per avere cumulato diversi criteri di liquidazione. Nella fattispecie invece la richiesta era conforme alla reale natura dell’accertamento richiesto da parte del giudice, sicché in presenza di un accertamento plurimo, era legittima la richiesta di cumulare i compensi dovuti per ognuno degli accertamenti richiesti. A tal fine richiama il fatto che sia stato necessario procedere alla verifica della contabilità della Baldini, tenuto conto della congruità dei prezzi praticati, in riferimento ai valori di mercato, riscontrando altresì la corrispondenza delle voci di cui alla detta contabilità con quanto effettivamente eseguito, e della corrispondenza tra quanto reclamato in via riconvenzionale con i lavori già eseguiti. Inoltre aveva dovuto verificare se l’attività svolta dal R. trovava corretto riscontro nelle fatture in atti, accertando se vi fossero vizi nell’esecuzione dei lavori sia da parte della ditta appaltatrice che in conseguenza dell’operato del direttore dei lavori. Inoltre aveva dovuto predisporre delle ulteriori indagini presso le Soprintendenze per i Beni culturali di Lucca e di Pisa. Corretta era quindi la richiesta di liquidare gli onorari a vacazione per le prestazioni riguardanti gli accessi al Tribunale e per l’esame e/o studio di tutti gli atti depositati, nonché per il tempo impiegato per gli accessi, per il tentativo di conciliazione e per la predisposizione di due impegnative tavole grafiche. Quanto agli onorari a percentuale ritiene corretto il richiamo all’art. 1 di cui sopra, avendo applicato l’art. 12 per ognuna delle verifiche contabili relative ai cinque lotti di cui alle indagini tecniche suppletive, ed avendo invece fatto ricorso ai criteri di cui all’art. 11 per le altre indagini. Quanto infine alle spese vive, la loro verifica era possibile con un semplice conteggio di quanto depositato in atti. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha attribuito carattere residuale al criterio delle vacazioni, trascurando che lo stesso è comunque applicabile a tutte quelle attività che non appaiono espressamente contemplate nelle tabelle di cui al D.M. del 30 maggio 2002. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto laddove si è ritenuto applicabile unicamente il criterio di cui all’art. 12. Con il quarto motivo si lamenta l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento nella parte in cui ha concluso per l’applicabilità del solo art. 12, trascurando che in realtà si trattava di un accertamento plurimo. Infine con il quinto motivo si denunzia la violazione di legge, in quanto, ancorché il procedimento di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002, nella disciplina all’epoca vigente, fosse regolato dalle previsioni di cui all’art. 29 della legge n. 794/1942, trattandosi quindi di un procedimento autonomo rispetto a quello di merito relativamente al quale è stata prestata l’attività professionale, il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti erano stati notificati ai procuratori costituiti delle parti, e non anche a queste ultime personalmente. I,a mancata costituzione della Glas e del M. , ai quali i detti atti non erano stati correttamente notificati, determina quindi la nullità del procedimento all’esito del quale è stata adottata l’ordinanza impugnata. 3. Preliminarmente deve essere disattesa la deduzione sollevata dalla difesa del R. circa l’intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto alla liquidazione dei compensi per effetto dell’art. 71 del DR n. 115/2002. Si sostiene, infatti, che il ricorrente non aveva depositato la domanda di liquidazione delle proprie spettanze nel termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni e dall’espletamento dell’incarico. Infatti trattasi di questione, che ancorché di diritto, è nuova, in quanto non risulta essere stata sollevata nel precedente grado giudizio, e che come tale deve essere ritenuta inammissibile, posto che la verifica della sua fondatezza impone anche un accertamento in fatto l’effettivo rispetto del termine di cui al menzionato art. 71 che è precluso al giudice di legittimità. A ciò deve aggiungersi che, la violazione della previsione di cui all’art. 71 costituisce a ben vedere un vizio del provvedimento di liquidazione dei compensi, che pertanto andava tempestivamente dedotto in sede di opposizione avverso il decreto del giudice, che aveva provveduto a liquidare i compensi, non essendosi avveduto dell’intervenuta causa di decadenza, sicché l’omessa deduzione del vizio del decreto nel termine previsto ne preclude la successiva deducibilità in questa sede. 4. Del pari deve essere disattesa la deduzione sollevata dalla Baldini per la quale il ricorso sarebbe inammissibile per la mancata produzione del testo del DM del 30 maggio 2002, che pertanto non potrebbe essere conosciuto d’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria. La contestazione trascura però che ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 115 del 2002, la misura degli onorari degli ausiliari del giudice è stabilita con tabelle approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle Finanze ai sensi degli art. 17, co. 3 e 4 della legge n. 400 del 1988. Il DM 30 maggio 2002, sebbene già emesso alla data di entrata in vigore del detto DPR, costituisce appunto il provvedimento con il quale è stata fissata la misura dei compensi, sicché, atteso il richiamo alle previsioni di cui alla legge n. 400 del 1988, è evidente la sua natura sia regolamentare, e che pertanto sebbene norma di rango secondario, alla stessa sia comunque applicabile il principio iuta novit curia. 5. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto mirano nel loro complesso a contestare sotto vari profili la correttezza delle decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto di limitare la liquidazione dei compensi alla sola applicazione dell’art. 12 del citato DM, escludendo quindi il concorso di varie voci tariffarie, ed in particolare la possibilità di dare concorrente ricorso al metodo delle vacazioni. In primo luogo deve però essere rilevata l’inammissibilità del quarto motivo con il quale si contesta l’omessa ed insufficiente motivazione dell’ordinanza in esame, laddove ha ricondotto le attività svolte dall’ausiliario nella sola previsione di cui all’art. 12, e ciò non tanto, come sostenuto dalla difesa di parte controricorrente, per l’impossibilità di poter far valere il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., in caso di ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., come appunto nella vicenda in esame e ciò in ragione del fatto che appare applicabile ratione temporis il testo novellato di cui all’art. 360 c.p.c., che a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 40 del 2006, consente la deduzione di tutti i vizi di cui all’articolo in esame anche al caso di ricorso ex art. 111 co. 7 Cost. , quanto per la sua assoluta genericità ed aspecificità. Infatti, a fronte di una decisione clic ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali reputava liquidabili le attività svolte dal ricorrente sulla base della sola previsione tariffaria di cui all’art. 12, il motivo si limita quasi in maniera apodittica a segnalare il vizio di motivazione sol perché non si sarebbe preso in considerazione clic l’incarico comportava un preteso accertamento plurimo, senza però nemmeno segnalare quali siano le circostanze decisive in ordine alle quali la motivazione sarebbe omessa, insufficiente ovvero contraddittoria. Analogamente non rispettosa delle regole che presiedono alla corretta redazione dei motivi di ricorso è la formulazione del primo motivo con il quale si denunzia la violazione di legge, senza tuttavia provvedere alla precisa indicazione delle norme di legge violate in tal senso Cass. n. 4233/2012, a mente della quale ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, seppure l’indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile, occorre comunque tener presente che si tratta di elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione. Ne consegue che la mancata indicazione delle disposizioni di legge può comportare l’inammissibilità della singola doglianza, qualora gli argomenti addotti non consentano di individuare le norme e i principi di diritto di cui si denunci la violazione conf. Cass. n. 635/2015 . Inoltre nella articolazione del ricorso e relativamente ai motivi in esame, si segnalano evidenti lacune rispetto al principio di autosufficienza, che rendono gli stessi immeritevoli di accoglimento. In primo luogo si assume l’esistenza di un incarico che implicava un accertamento plurimo, ma si omette di riprodurre il contenuto della relazione peritale, il che impedisce di poter verificare l’effettiva complessità dell’attività di indagine svolta e la necessità di dover essere compensata con il ricorso a vari criteri di liquidazione. Lo stesso è a dirsi quanto alla contestazione circa la corretta valutazione della nota specifica predisposta dal ricorrente, ed in particolare in ordine al fatto che alcune voci siano state espunte, posto che si omette di riportare e trascrivere in ricorso il contenuto di tale nota, il che impedisce di apprezzare la effettiva correttezza della decisione e la sussistenza delle doglianze formulate con il ricorso. In ogni caso i motivi si palesano come infondati. La pronuncia impugnata ha correttamente interpretato le previsioni di cui agli art. 1 e 29 del DM del 30 maggio 2002, ribadendo il costante principio, che peraltro si ricava in maniera piana dalla lettura dell’art. 1, secondo cui gli onorari a vacazione sono destinati a trovare applicazione per le sole attività che non appaiono riconducibili in alcuna delle ipotesi specificamente contemplate dallo stesso Decreto e per le quali sia previsto un diverso metodo di determinazione dei compensi. In tal senso la Corte ha affermato che Cass. n. 17685/2010 Cass. n. 6019/2015 nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivate conf. ex multis Cass. n. 7687/1999 . Il giudice di merito in tal senso ha quindi con valutazione, come visto incensurabile in questa sede, escluso che l’incarico svolto potesse sfuggire alla previsione di cui all’art. 12 dello stesso decreto, escludendo quindi che fosse possibile il ricorso al criterio delle vacazioni, ancorché al fine di compensare l’attività resasi necessaria per la redazione della relazione, per la partecipazione alle udienze ovvero per ogni altra attività concernente i quesiti, come altrettanto chiaramente esplicitato dall’art. 29. È evidente quindi l’infondatezza della deduzione del ricorrente nella parte in cui alla pag. 10 del ricorso, per giustificare la liquidazione anche delle vacazioni, fa riferimento ad attività che risultano già compensate per effetto delle previsioni tariffarie, ai sensi del citato art. 29, trascurando altresì che, anche la redazione delle tavole grafiche deve ritenersi attività già remunerata facendo ricorso al criterio di cui all’art. 12 cfr. in tal senso Cass. n. 7174/2010, la quale evidenzia che i rilievi topografici e planimetrici sono attività accessorie e complementari rispetto a quelle previste dall’art. 12 . Quanto invece alla più volte riaffermata natura plurima dell’accertamento, tale da giustificare una liquidazione mediante cumulo di varie previsioni tariffarie, si osserva che l’ordinanza del Tribunale di Massa ha ricondotto tutta l’attività svolta dall’ausiliare nella previsione di cui all’art. 12 del DM del 30 maggio 2002, il quale appunto dispone che Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto c/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di Euro 145,12 ad un massimo di Euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di Euro 145,12 ad un massimo di Euro 970,42 . A fronte dell’incarico conferito al ricorrente consistente nella verifica della contabilità prodotta dalla ditta appaltatrice, nell’accertamento della congruità dei prezzi praticati in riferimento ai valori di mercato ed in considerazione della particolarità dell’opera, nonché nella verifica della corrispondenza delle voci indicate nella contabilità con quanto effettivamente eseguito e della corrispondenza di quanto reclamato in via riconvenzionale con i lavori di fatto eseguiti, e dell’incarico suppletivo, finalizzato a verificare se l’attività svolta dall’arch. R. trovasse corretto riscontro nelle fatture in atti, verificando altresì se gli eventuali vizi riscontrati nell’esecuzione dei lavori fossero in tutto o in parte riconducibili all’attività della ditta appaltatrice ovvero a quella del direttore dei lavori e del progettista, la decisione del tribunale di ricondurre il tutto all’ambito di applicazione dell’art. 12 appare porsi in linea di continuità con l’interpretazione che di tale ultima norma ha offerto nel corso degli anni la giurisprudenza di questa Corte. Ed, infatti, Cass. n. 6378/1998 ha a suo tempo affermato che per la liquidazione dell’onorario di un consulente o perito d’ufficio, incaricato di accertare la congruità dei prezzi richiesti per la costruzione di un impianto l’effettiva esecuzione dei lavori commissionati o autorizzati in corso d’opera l’impiego dei materiali concordati nel capitolato d’appalto, debba applicarsi l’art. 12 d.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, che prevede un onorario variabile da un minimo ad un massimo, e non già l’art. 11 stesso d.P.R. - che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni - aumentabile fino al doppio nel caso di particolare complessità, difficoltà ed importanza della prestazione, ai sensi dell’art. 5 legge 8 luglio 1980 n. 319. Confortano la correttezza della soluzione del giudice di merito, anche Cass. n. 4655/06, che ha ritenuto applicabile l’art. 12 alla consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere eseguite a completamento di un appalto, da effettuarsi tenuto conto degli anni di cantiere e degli oneri accessori, oltre che delle fatture prodotte, in quanto costituisce consulenza tecnica in materia di misura e contabilità dei lavori, nonché Cass. n. 9849/2010, che del pari ha fatto applicazione del solo art. 12 per l’incarico che aveva ad oggetto la determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite secondo progetto, ed ancora Cass. n. 21245/2009, che ha sostenuto la medesima conclusione per l’ipotesi di incarico avente ad oggetto l’accertamento della effettiva realizzazione, all’interno di uno stabilimento industriale,- delle opere per le quali era stato concesso un finanziamento statale. Al fine di sostenere che l’accertamento sarebbe stato plurimo, il ricorrente peraltro evidenzia una serie di attività, quali la verifica della contabilità prodotta in atti, l’accertamento della congruità dei prezzi, la corrispondenza tra quanto riportato in contabilità e quanto eseguito, che lungi dal configurarsi come autonome attività di indagine costituiscono lo specifico oggetto dell’incarico conferito, e che non legittimano in alcun modo la possibilità di far ricorso ad un diverso criterio di liquidazione cfr. in tal senso Cass. n. 7174/2010, cit., secondo cui il principio di onnicomprensività dell’onorario sancito dall’art. 29 d.m. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di con ferimento dell’incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall’altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso . Trattasi a ben vedere di indagini che si inseriscono comunque nella previsione di cui all’art. 12 citato e che ancorché complesse e difficoltose, lungi dal giustificare la proliferazione delle voci di liquidazione, permettono, come appunto avvenuto nella fattispecie, ed a cura del giudice di merito, il raddoppio dei compensi. A tal fine deve richiamarsi l’altrettanto pacifico orientamento di questa Corte Cass. n. 1580/2015 , per il quale la pluralità delle valutazioni e degli accertamenti richiesti non esclude l’unicità dell’incarico e la conseguente unitarietà del compenso. Essendo la verifica alla quale è stato chiamato l’ausiliario finalizzata all’accertamento della complessiva contabilità relativa ai lavori, della sua rispondenza alle previsioni di contratto ed all’accertamento della congruità dei prezzi praticati, per l’unitario contratto di appalto, le doglianze del D.B. non possono trovare accoglimento. Quanto infine alle ulteriori attività di indagine di cui al n. 7 riportate alla pag. 9 del ricorso, vale osservare che si tratta all’evidenza di una richiesta di chiarimenti volta a completare la verifica sulla scorta anche della documentazione custodita presso le Soprintendenze ai Belli culturali, indagine che, proprio in ragione della particolare natura del bene interessato dai lavori di appalto, si imponeva sin dall’inizio, cd anche in assenza di una specifica indicazione ad opera del giudice, essendo le prescrizioni contrattuali evidentemente legate alla necessità di contemperare l’esecuzione dei lavori con le esigenze di carattere pubblicistiche imposte dal vincolo esistente. Trattasi quindi di una richiesta di chiarimenti, imposta dall’incompletezza iniziale degli accertamenti svolti, e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte non giustifica il diritto ad un autonomo compenso. In tal senso infatti, Cass. n. 4655/2006 ha precisato che i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore cd estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva , e di conseguenza in relazione ad essi non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica. Quanto infine alla liquidazione delle spese vive, il ricorso è, come già evidenziato a del tutto carente del requisito dell’autosufficienza, e del tutto generico avendo il ricorrente omesso di indicare quali sarebbero le stesse, rinviando ad una possibilità di verifica alla luce di quanto depositato in atti, sollecitando per l’effetto una chiara rivisitazione delle valutazioni fattuali, attività preclusa in sede di legittimità. 6. Anche il quinto motivo deve essere disatteso. Ed, infatti anche a voler superare i dubbi circa l’effettiva legittimazione del ricorrente a dolersi di un vizio relativo alla corretta instaurazione del contraddittorio che avrebbe pregiudicato la posizione di altre parti del procedimento di opposizione, deve in ogni caso reputarsi infondata l’affermazione secondo cui, stante l’autonomia del procedimento di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002, la notifica del ricorso e del decreto di comparizione non poteva essere a effettuata presso il difensore delle parti costituite nel procedimento di merito, essendo invece necessaria una notifica alla parte personalmente. Ed, infatti, l’affermazione del ricorrente contrasta con il consolidato orientamento della Corte. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 21288/2005, hanno infatti affermato che il ricorso previsto dall’art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio oggi corrispondente a quello di cui al menzionato art. 170 può essere proposto dal difensore clic assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura il mandato ad litem , infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all’originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza. Da tale affermazione che reciprocamente deve ritenersi valida anche per quanto concerne la parte che rivesta la qualità di convenuta nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, si trae quindi la conseguenza che la notifica effettuata presso il procuratore della parte, anziché alla parte personalmente sia perfettamente valida, fatta salva in ogni caso la necessità per l’interessato di dover poi assumere una specifica iniziativa processuale anche nel procedimento di liquidazione, affinché possa reputarsi costituita, sebbene per la stessa non sia necessario il conferimento di una nuova procura. In tale prospettiva deve quindi leggersi anche il precedente di questa Corte n. 12572/1997, che, pur ribadendo l’autonomia del procedimento di opposizione alla liquidazione rispetto a quello di cognizione nel quale è stata prestata l’attività del consulente, ha confermato la validità della procura rilasciata nel secondo anche per la rappresentanza della parte nel primo, affermando quindi l’inesistenza della notifica del ricorso in cassazione non effettuata alla parte personalmente e non anche del ricorso introduttivo del procedimento di opposizione , ma nella ipotesi in cui la parte stessa, non si fosse costituita nel procedimento di opposizione, mediante il compimento di una specifica attività processuale. 7. Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite, ed a tanto si provvede come da dispositivo che segue. Nulla a disporre quanto alle spese per gli intimati che non hanno svolto difese in questa fase. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Baldini S.r.l. e di R.G. , che liquida per ognuno in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 sui compensi ed accessori come per legge.