Equitalia non ‘molla’: per il quantum della maggiorazione delle sanzioni arriva fino in Cassazione

In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione delle sanzioni del 10% semestrale, ai sensi dell'art 27 l. n. 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta. Viene eliminato, così, il vecchio contrasto giurisprudenziale.

Qualche giorno fa, in una nota trasmissione televisiva, alcuni rappresentanti di Equitalia si meravigliavano del fatto che un avvocato calabrese rappresentasse la società di riscossione sul proprio sito con l’immagine di squali, negli articoli che trattavano dei rapporti tra questa ed i cittadini. Una risposta esauriente la troviamo nella sentenza n. 21259/2016 degli Ermellini, chiarificatrice anche del brocardo magnum ius, magna iniuria . La vicenda. Il tutto partiva dal ricorso di un cittadino contro una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice della strada. Nel giudizio di primo grado, svoltosi dinanzi all'ufficio del giudice di pace competente, veniva emessa la sentenza che rigettava l'opposizione proposta dall’uomo. In particolare, venivano rigettate le seguenti eccezioni 1 di nullità della cartella per decadenza dei termini di riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 2 di violazione dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente, con riferimento alla notificazione 3 di illegittima maggiorazione delle sanzioni applicate ex art. 27 l. n. 689/1981. Il tribunale, adito in appello, confermava la sentenza di primo grado quanto al rigetto dei primi motivi di opposizione ma accoglieva il gravame dell'opponente quanto alla dedotta inapplicabilità dell'art. 27 l. n. 689/1981 alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Quindi, veniva rideterminato l'importo dovuto dal cittadino e, dulcis in fundo , Equitalia ed il Comune venivano condannati, in solido, a rimborsare all'opponente le spese del giudizio sia del primo che del secondo grado. Sanzioni amministrative e maggiorazione. Si ricorda che il codice della strada detta disposizioni in parte derogatorie ed in parte di rinvio alla normativa ex l. n. 689/1981 che concerne la disciplina generale delle sanzioni. Il problema che qui si poneva era l’ipotesi sul quantum delle maggiorazioni sanzionatorie da applicare in caso di avvenuta notifica della sanzione amministrativa e della successiva inerzia del cittadino che non paga né ricorre in via amministrativa o giurisdizionale contro la multa. Ora, nell’art. 206 cds vi è una parte in cui si stabilisce che la riscossione delle somme dovute per le violazioni deve essere regolata dall’art. 27 l. n. 689/1981, escluso il caso di tempestivo pagamento in misura ridotta, di ordinanza-ingiunzione prefettizia, di ordinanza del giudice di sospensione del provvedimento. Il citato art. 27 nella parte che qui interessa così stabilisce qualora non sia stato concesso il pagamento rateale [] in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di undecimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore . Ecco spiegato perchè Equitalia, alla decisione del tribunale che gli negava ciò, proprio non voleva sottostare le maggiorazioni, infatti, dovevano essere proprio quelle più afflittive dell’art. 27 l. n. 689/1981. Impugnava, così, la sentenza con due motivi di ricorso. Il primo motivo di impugnazione, che per la Corte di Cassazione risulterà assorbente del secondo, era afferente proprio alla violazione e falsa applicazione dell'art. 27 l. n. 689/1981 ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c. atteso che Equitalia sosteneva che le maggiorazioni previste da tale normativa dovevano essere applicabili anche in caso di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. La ricorrente evidenziava, infatti, l'esistenza di un contrasto creatosi presso la Suprema Corte tra due sentenze emesse nell’anno 2007 e, precisamente, tra la n. 3701/07, sulla quale era basata la sentenza impugnata, e la n. 22100/07, la cui motivazione era in senso contrario. Gli Ermellini – e qui iniziamo a rinunciare al lieto fine hanno confermato l'esistenza del contrasto ed anche la necessità di porvi rimedio mediante affermazione di un principio di diritto. In particolare, la Suprema Corte rileva che la seconda delle pronunce del 2007 esponeva che, ai sensi dell'art. 203, comma 3, cds il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Per la l. n. 689/1981, art. 27, poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò fino a quando il ruolo non veniva trasmesso alla esattoria. Questo orientamento risulta confermato da una recente sentenza della seconda sezione della Cassazione la quale ha dato conto -anche essa del contrasto lamentato da Equitalia e l'aveva definitivamente superato, reputando applicabile la maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981 in considerazione della natura di sanzione aggiuntiva riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 308/99. In conclusione. Il Collegio, dunque, ritiene che quest'ultimo indirizzo interpretativo vada confermato e che, quindi, sia da reputare corretta l'applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata fatta iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 27 l. n. 689/1981, respingendo la corrispondente censura dell'opponente. In conclusione, gli Ermellini hanno introdotto il seguente principio di diritto in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste al codice della strada va applicata la maggiorazione del 10% semestrale, ai sensi dell'art. 27 l. n. 689/1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 settembre – 20 ottobre 2016, n. 21259 Presidente Ambrosio – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza qui impugnata, letta in udienza ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. il 6 ottobre 2014, il Tribunale di Roma ha pronunciato sull’appello di C.D. , nei confronti del Comune di Roma Capitale e di Equitalia Sud S.p.A., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma pubblicata l’8 ottobre 2013, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dal C. contro una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice della strada. L’opponente aveva dedotto la nullità della cartella per decadenza dei termini di riscossione di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la violazione dell’art. 6 dello Statuto del contribuente con riferimento alla notificazione e l’illegittima maggiorazione delle sanzioni applicate, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981. 1.1.- Il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado quanto al rigetto dei primi motivi di opposizione, ma ha accolto il gravame dell’opponente quanto alla dedotta inapplicabilità dell’art. 27 cit. alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Ha quindi annullato le maggiorazioni, rideterminando l’importo dovuto in 851,25 ha condannato la società Equitalia Sud S.p.A. e il Comune di Roma Capitale, in solido, a rimborsare al C. le spese del giudizio sia del primo che del secondo grado. 2.- La sentenza è impugnata da Equitalia Sud S.p.A. con due motivi di ricorso. Gli intimati, C.D. e Comune di Roma Capitale, non si difendono. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., che Equitalia Sud S.p.A. sostiene essere applicabile anche in caso di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. La ricorrente evidenzia un contrasto creatosi presso questa Corte di Cassazione tra le sentenze n. 3701/07 sulla quale è basata la sentenza impugnata e n. 22100/07 la cui motivazione è in senso contrario , in merito ai rapporti tra l’art. 203 C.d.S., comma 3, e l’art. 27 della legge n. 689 del 1981. Soggiunge che la prima di queste norme non contiene alcuna deroga alla seconda ed anzi ogni dubbio, in merito alla fondatezza della tesi sostenuta col ricorso, dovrebbe essere fugato dal lettera dell’art. 206 C.d.S., che richiama espressamente l’art. 27 cit., per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa. 2.- Il motivo è fondato. In effetti con il precedente n. 3701/07 di questa Corte, sezione seconda, richiamato dal giudice a quo, si affermò che alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza - ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. In senso contrario si pronunciò la sentenza di poco successiva nella cui motivazione si legge che ai sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 3, il verbale costituiva titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale e per le spese di procedimento. Per L. n. 689 del 1981, art. 27, poi quella misura andava aumentata di un decimo per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non veniva trasmesso all’esattoria Cass., sez. II, n. 22100/07 . Quest’ultimo orientamento è stato confermato dalla recente sentenza della stessa sezione seconda, dalla quale è stata tratta la seguente massima In materia di sanzioni amministrative nella specie per violazioni stradali , la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva ”. La sentenza ha dato conto del contrasto di cui sopra e l’ha definitivamente superato, reputando applicabile la maggiorazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, in considerazione della natura di sanzione aggiuntiva ad essa riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14 luglio 1999 n. 308. 2.1.- Il Collegio ritiene che quest’ultimo indirizzo interpretativo vada confermato anche per le ragioni sostenute dalla ricorrente. La lettera dell’art. 206 C.d.S., comma primo se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 , potrebbe indurre a ritenere che il rinvio all’art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che resterebbero perciò disciplinati dall’art. 203, C.d.S., comma terzo. Vi sono però dati interpretativi di sistema che inducono a ritenere che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza in primo luogo, la mancata limitazione del rinvio ad uno, o più, dei diversi comma di cui l’art. 27 si compone in secondo luogo, il testo dell’art. 203 C.d.S., comma terzo per il quale qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento , che mentre contiene una deroga espressa all’art. 17 della legge n. 689 del 1981, non altrettanto prevede rispetto all’art. 27, comma sesto in terzo luogo, infine, la funzione che quest’ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, vale a dire quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti questa funzione è coerente con l’intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada poiché gli interessi sono esclusi dalla previsione dell’art. 203 c.d.S. e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall’art. 27 . In conclusione, il principio di diritto di cui alla massima sopra riportata va qui riaffermato nei seguenti termini In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva . Il primo motivo di ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell’accoglimento del motivo di opposizione in esame. Resta assorbito il secondo motivo erroneamente rubricato col n. 3 , riguardante la condanna di Equitalia Sud S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio, in solido con il Comune di Roma Capitale. 3.- Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, ult. inc. cod. proc. civ Alla stregua del principio di diritto di cui sopra, va reputata corretta l’applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 e quindi va respinta la corrispondente censura dell’opponente. Considerato che sul rigetto degli altri motivi dell’opposizione alla cartella di pagamento si è formato il giudicato per la mancata impugnazione della sentenza d’appello, a conferma della sentenza di primo grado, va integralmente rigettata l’opposizione proposta da C.D. avverso la cartella di pagamento n. OMISSIS notificata da Equitalia Sud s.p.a. nell’interesse del Comune di Roma Capitale. 4.- Il contrasto esistente in merito all’applicabilità dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 ed il chiarimento soltanto di recente offerto dalla sentenza di questa Corte n. 1884/16 su citata costituiscono giusti motivi per compensare interamente fra tutte le parti le spese dell’intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C.D. avverso la cartella di pagamento n. omissis notificata da Equitalia Sud S.p.A. nell’interesse del Comune di Roma Capitale. Compensa fra tutte le parti le spese dell’intero giudizio.