Sanzionato il parcheggio sul marciapiede: crolla l’alibi dell’ignoranza normativa

Nessuna incertezza sulla condotta dell’automobilista. Corretta la procedura seguita il verbale è stato effettuato dal comandante della Polizia Municipale ma notificato tramite soggetti terzi. Respinta l’ipotesi difensiva secondo cui la violazione è stata frutto di un mero errore.

Veicolo piazzato tranquillamente sul marciapiede. Inevitabile la multa. Irrilevante il fatto che il verbale, effettuato dal comandante della Polizia Municipale, sia stato poi consegnato materialmente tramite privati. Cassazione, sentenza numero 21052, sezione Sesta Civile, depositata il 18 ottobre 2016 Verbale. Respinta sia dal Giudice di pace che dal Tribunale l’opposizione al verbale relativo a un parcheggio sul marciapiede . Per i giudici l’intera operazione di notifica è stata regolare l’adempimento era stato effettuato dal comandante della Polizia Municipale, affidando a terzi la mera consegna materiale del plico la firma autografa era sostituita nel sistema automatizzato dal nominativo del responsabile dell’atto infine, era certa la sosta sul marciapiede . E anche nel contesto della Cassazione le obiezioni mosse dal proprietario del veicolo vengono ritenute assolutamente inutili. Il tema della firma . Innanzitutto, i magistrati affrontano il tema della firma su questo fronte è ormai riconosciuta la possibilità della indicazione a stampa sul documento, prodotto con sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile , cioè, in questo caso, dell’agente accertatore . Per quanto concerne poi la notifica , viene ribadito, da un lato, che la nullità non può essere dichiarata se l’atto ha raggiunto lo scopo , e, dall’altro, che sono validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività intermedie di natura materiale relative all’imbustamento ed alla consegna dei plichi . Respinta, infine, anche la tesi difensiva secondo cui la violazione è stata compiuta per errore, senza alcun dolo . Per i giudici, difatti, la giustificazione della ignoranza normativa regge per le persone che versano in condizioni soggettive d’inferiorità , e non certo, come in questo caso, per una società che svolge la propria specifica attività nel settore .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 26 maggio – 18 ottobre 2016, n. 21052 Presidente Manna – Relatore Correnti Fatto e diritto F.D.A. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria fuori termine, contro il Comune di Lecce che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ha rigettato l’appello confermando la decisione del GP che aveva respinto l'opposizione a verbale per parcheggio sul marciapiede. Il Tribunale, per quanto ancora interessa, ha statuito che la notifica del verbale era regolare risultando che l'adempimento era stato effettuato dal comandante della PM affidando a terzi la mera consegna materiale del plico, la firma autografa era sostituita nel sistema automatizzato dal nominativo dei responsabile dell'atto ed era certa la sosta sul marciapiede. Parte ricorrente denunzia col primo motivo violazione dell'art 385 cds e dell'art. 15 della legge Bassanini che prevede la firma in originale di tutti gli atti della PA e degli arti. 2697 e 2712 cc. Col secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla necessità di notifica solo tramite i soggetti indicati. Col terzo motivo lamenta violazione dell'art. 136 comma 2 dpr 115/2002 stante l'assenza di dolo o colpa grave. Ciò premesso si osserva. Il Tribunale ha statuito che la notifica del verbale era regolare risultando che l'adempimento era stato effettuato dal comandante della PM affidando a terzi la mera consegna materiale del plico, la firma autografa era sostituita nel sistema automatizzato dal nominativo del responsabile dell'atto ed era certa la sosta sul marciapiede. Le odierne censure ripropongono le questioni già affrontate e risolte dalla sentenza impugnata. La prima invoca in modo inconferente la legge c.d. Bassanini, attesa la possibilità dell'indicazione a stampa sul documento prodotto con sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile, dunque dell'agente accertatore Cass. 6.3.99 n. 1923 ex multis . La seconda non impugna la ratio decidendi della notifica effettuata dal comandante della PM e non tiene conto che la nullità non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo Cass. 8.2.2006 n. 2817 e che sono validamente affidate a soggetti terzi, anche privati. le attività intermedie di natura materiale relative all'imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale Cass. 10.5.2012 n. 7177 . La terza censura malamente invoca la violazione dell'art. 136 comma 2 del dpr 115/2002. La giurisprudenza di questa Corte ampiamente ha fatto riferimento alle possibili scriminanti in sede di commissione di illeciti amministrativi, riconducibili agli analoghi istituti vigenti in diritto penale circa lo stato di necessità o l'adempimento del dovere, inapplicabili nella specie. Come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo anche l'interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando essa verta sui presupposti della violazione ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l'incolpevole opinione di liceità dei proprio agire, la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza n. 364188 come debba tenersi presente che l'ignoranza vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità , come non può ritenersi nella specie trattandosi di società che svolge la propria specifica attività nel settore, mentre non può coprire omissioni di controllo, indifferenze di soggetti, la cui elevata condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi. Inoltre l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all'erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione Cass. nn. 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92 . In definitiva, il ricorso va interamente rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 1000 di cui 800 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.