Doppia giurisdizione per la domanda di cancellazione dell’ipoteca

La verifica della legittimità dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione rientra nella giurisdizione del giudice tributario se deriva da un debito fiscale, mentre relativamente alla domanda risarcitoria proposta in ragione di un mero errore dello stesso agente nell’identificazione della proprietà dell’immobile oggetto di ipoteca, decide il giudice ordinario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20426/16, depositata l’11 ottobre. Il caso. Due società convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza Equitalia S.p.a., chiedendo la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria effettuata in proprio danno ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 602/73, previa declaratoria d’illegittimità della stessa, e la condanna al risarcimento dei danni materiali, oltre al danno patrimoniale subito. Il Tribunale di Cosenza dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in forza dell’art. 35, comma 26 quinques , che aveva ampliato la categoria degli atti attribuiti alla giurisdizione tributaria includendo anche l’iscrizione tributaria. A seguito di appello proposto dagli attori originali la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Cosenza. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia, la quale rileva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario. Richiesta di cancellazione dell’ipoteca. Ai fini della decisione sulla giurisdizione, la domanda formulata davanti al Tribunale di Cosenza da parte dei resistenti era presentata in modo da accertare e dichiarare la responsabilità di Equitalia per i fatti di cui sopra ordinare alla convenuta l’immediata cancellazione dell’iscrizione ipotecaria de qua per l’effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento in favore degli attori dei danni emergenti da lucro cessante. Per la Suprema Corte, avendo gli attori richiesto davanti al giudice ordinario la condanna di Equitalia alla cancellazione dell’ipoteca, l’accertamento della legittimità della relativa iscrizione non costituisce una mera questione pregiudiziale , quanto il presupposto o l’antecedente logico giuridico al fine di decidere sulla domanda risarcitoria. Giurisdizione del giudice ordinario . La decisione sulla condanna alla cancellazione del vincolo, nel caso in cui siano sottesi al gravame crediti tributari, è preclusa al giudice ordinario. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l’indagine sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria integrasse una mera questione pregiudiziale. Invece, la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario . Per quanto attiene alla richiesta risarcitoria per i danni patiti dal contribuente, quindi, è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda risarcitoria proposta in ragione di un mero errore dell’agente della riscossione nell’identificazione della proprietà dell’immobile oggetto di ipoteca, non essendo stata prospettata nei suoi confronti alcuna questione di natura tributaria. La Suprema Corte, a sezioni Unite Civili, dichiara dunque la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla domanda di cancellazione dell’ipoteca e del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento danni.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 27 settembre 11 ottobre 2016, n. 20426 Presidente Rordorf Relatore Chindemi Fatto Le società M. s.p.a., Ima S.r.l. e M.F. convenivano in giudizio davanti al tribunale di Cosenza Equitalia ETR s.p.a. chiedendo la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata in proprio danno ai sensi dell’articolo 77 d.p.r.602/73, previa declaratoria d’illegittimità della stessa e la condanna al risarcimento dei danni materiali, oltre al danno non patrimoniale subito da M.F. . Il tribunale di Cosenza dichiarava, con sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario in forza del disposto dell’articolo 35, comma 26, quinques, che aveva ampliato la categoria degli atti attribuiti alla giurisdizione tributaria includendo anche l’iscrizione ipotecaria. A seguito di appello proposto dagli originali attori la corte di appello di Catanzaro, in riforma delle impugnata sentenza dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti dinanzi al tribunale di Cosenza. Rilevavano, in particolare, i giudici di appello che l’indagine sulla legittimità della iscrizione ipotecaria integrava una mera questione pregiudiziale e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale . Equitalia sud s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con cui denuncia la violazione dell’articolo 360, numero, c.p.c. in relazione agli articoli 2, 19 D.lgs. 546/92, al’art, 35, comma 26 quinques, d.l. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006 e 96 c.p.c., rilevando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario. Gli intimati si sono costituiti un controricorso. Motivi della decisione 1. Eccepiscono preliminarmente gli intimati l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’articolo 365 c.p.c. essendo la procura speciale rilasciata da Equitalia Sud a favore dell’avv. R.F. in data 18/11/2014 successiva alla sottoscrizione del ricorso, in data 5/11/2014. L’eccezione è infondata. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’articolo 365 cod. proc. civ., è essenziale, per quanto di interesse, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, ancorché l’atto risulti sottoscritto antecedentemente al rilascio della procura speciale cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12245 del 02/12/1998 . Nel caso di specie la notifica del ricorso è avvenuta a mezzo del servizio postale in data 25.11.2014 in epoca successiva al conferimento della procura avvenuto il 18.11.2014. 2. Ulteriore censura degli intimati concerne l’inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 75, comma 3, 83 e 365 c.p.c., con conseguente difetto dello ius postufandi , per nullità della procura speciale rilasciata al difensore dal direttore generale della ricorrente dottor P.A. e per esso dal responsabile del contenzioso esattoriale , avv. R.F. . La nullità della procura viene dedotta per violazione del principio di specialità previsto dall’articolo 365 c.p.c sotto un duplice ordine di motivi, sia per essere la procura notarile antecedenti alla pubblicazione della sentenza, quindi generica e indeterminata non potendo prevedere, a luglio 2014 il tenore di una sentenza pubblicata a settembre 2014, sia perché detta procura non potrebbe mai munire un responsabile del contenzioso locale di idonei poteri di rappresentanza di una persona giuridica che, e sensi dell’articolo 75, comma terzo, c.p.c. può stare in giudizio solo per mezzo di chi la rappresenta a norma di legge o di statuto. Anche tali rilievi sono infondati. Il conferimento della rappresentanza processuale è un atto che prescinde dall’esercizio concreto di tale potere che viene delegato a un determinato soggetto dall’originario titolare, mentre il suo esercizio concreto, mediante il conferimento della procura speciale al difensore della società per determinati giudizi avviene necessariamente in epoca successiva. Inoltre, trattandosi di società di capitali, di natura privatistica, non sussistono limiti, ove non previsti dallo statuto sociale, alla possibilità di delega del potere di rappresentanza della società, previsti solo nel caso di enti pubblici. 3. Ai fini della decisione sulla giurisdizione, la domanda formulata davanti al tribunale di Cosenza da parte degli attuali resistenti era così formulata accertare e dichiarare la responsabilità della Equitalia per i fatti di cui in narrativa ordinare alla convenuta l’immediata cancellazione, a propria cura e spese, della iscrizione ipotecaria de qua per l’effetto, condannare parte convenuta al risarcimento in favore degli attori dei danni emergenti per lucro cessante e anche non patrimoniali . Avendo gli attori richiesto davanti al giudice ordinario la condanna di Equitalia alla cancellazione dell’ipoteca, fondata sulla asserita insussistenza del carico esattoriale, l’accertamento della illegittimità o illiceità della relativa iscrizione, stante l’espressa domanda formulata, non costituisce, all’evidenza, una mera questione pregiudiziale , ma il presupposto o l’antecedente logico giuridico al fine di decidere sulla domanda risarcitoria. L’articolo 19, lettera e bis, del decreto legislativo numero 546/92 include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all’articolo 77 del d.p.r. n. 602/1973, tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria Cass. Sez. U, Sentenza n. 641 del 16/01/2015 Cass. Sez. U, 5 marzo 2009, n. 5286 . Nel caso di specie non è contestato che i ruoli sottesi all’ipoteca concernono tutti tributi con conseguente giurisdizione del giudice tributario - a cui la materia è stata devoluta ai sensi dell’art. 35, comma sexies, d.l. n. 223/2006, conv con L. n. 248/2006 e 2 e 19 D.Lgs. 546/92, quale ipotesi di giurisdizione esclusiva - in ordine alla domanda di cancellazione dell’ipoteca per l’asserita insussistenza della pretesa tributaria sottostante all’iscrizione ipotecaria. La decisione sulla condanna alla cancellazione del vincolo, nel caso in cui siano sottesi al gravame crediti tributari, è, invece, preclusa al giudice ordinario. La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, ed ha erroneamente ritenuto che l’indagine sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria integrasse una mera questione pregiudiziale , non tenendo conto della espressa domanda di cancellazione dell’ipoteca formulata dai ricorrenti. 4. Invece la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché attiene ad una posizione di diritto soggettivo, del tutto indipendente dal rapporto tributario, cfr Cass.Sez. U, Ordinanza n. 15593 de/ 09/07/2014 Sez. U, Sentenza n. 14506 del 10/06/2013 . Anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere , per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo Cass. Sez. U, Ordinanza n. 15593 del 09/07/2014 . Nei confronti della società Ima s.p.a., estranea al rapporto tributario in discussione ma nei cui confronti è stata accesa ipoteca su un immobile di proprietà della stessa e non di M.F. è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda risarcitoria proposta in ragione di un mero errore dell’agente della riscossione nell’identificazione della proprietà dell’immobile oggetto di ipoteca e non essendo stato prospettata nei suoi confronti alcuna questione di natura tributaria. Va, conseguentemente, respinto il ricorso nei confronti di Ima s.p.a., dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla domanda di cancellazione dell’ipoteca e del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria, previa cassazione parziale, nei limiti di cui in motivazione, della sentenza impugnata. La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. dichiarata la giurisdizione del giudice tributario in relazione alla domanda di cancellazione dell’ipoteca e del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento danni. Respinge il ricorso nei confronti della società Ima s.p.a., cassa parzialmente, nei limiti di cui in motivazione,la sentenza impugnata e dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.