Quando si perfeziona la notifica a mezzo posta di un atto giudiziale non consegnato personalmente al destinatario?

La notificazione a mezzo posta coincide con la consegna dell’atto a persona, seppur abilitata, ma diversa dal destinatario? Dalla risposta dipende anche la decorrenza del termine breve per impugnare

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19730/2016, depositata il 3 ottobre, è tornata ad occuparsi di notifiche a mezzo del servizio postale di una sentenza. Nello specifico, si tratta della sentenza del Tribunale di Trento con la quale veniva respinta la domanda di accertamento del confine tra due proprietà e, inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, veniva accertato e dichiarato l’avvenuto acquisto, in forza di usucapione, della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a carico del fondo dell’attore. La Corte di appello, tuttavia, dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’attore, in quanto tardivo. La consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario non è sufficiente La Suprema Corte di Cassazione, dunque, occupandosi dell’unico motivo di ricorso, ha precisato che la notifica a mezzo posta di un atto giudiziale, non consegnato personalmente al destinatario, si perfeziona soltanto alla data della notizia che l’ufficio postale dà al destinatario a mezzo della prescritta raccomandata, non già alla data della consegna dell’atto a persona diversa del destinatario, pur abilitata a riceverlo . In altre parole, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell’atto a persona, seppur abilitata, ma diversa dal destinatario. è necessario informare il destinatario dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 31/2008, infatti, chiarisce ulteriormente la Cassazione, il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario del medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto . Decorrenza del termine. In conclusione, il termine breve per l’impugnazione, ex art. 325 c.p.c., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con la spedizione al destinatario della raccomandata informativa a cura dell’agente postale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 settembre – 3 ottobre 2016, n. 19730 Presidente Bucciante – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - Con sentenza in data 17 luglio 2012 il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, respingeva la domanda di M.G. di accertamento del confine con la proprietà del convenuto M.A. e, in accoglimento della domanda da quest’ultimo avanzata in via riconvenzionale, accertava e dichiarava l’avvenuto acquisto, in forza di usucapione, della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a carico del fondo dell’attore ed a favore della OMISSIS . 2. - Con sentenza in data 21 novembre 2013 la Corte d’appello di Trento ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto da M.G. con atto notificato il 31 ottobre 2012. 2.1. - La Corte d’appello ha rilevato che nella specie la sentenza del Tribunale è stata notificata a mezzo del servizio postale al difensore della parte soccombente ai fini della decorrenza del termine breve concesso dalla legge per l’impugnazione. Quanto al dies a quo relativo a detto termine, la Corte di Trento ha ritenuto la notifica perfezionata in data 28 settembre 2012, allorquando l’Avv. Marco Fedrizzi, figlio e socio dell’Avv. Franco Fedrizzi, procuratore di M.G. , ha ricevuto il plico postale presso lo studio legale di Mezzolombardo, corso Mazzini. La Corte d’appello ha escluso che detta notifica si sia perfezionata nella successiva data del 1 ottobre 2012, allorché l’ufficiale postale ha provveduto - come prescritto dall’art. 7, ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, aggiunto dall’art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con la legge 28 febbraio 2008, n. 31 - ad inviare all’Avv. Franco Fedrizzi sempre al medesimo indirizzo la comunicazione di avvenuta notifica cosiddetta CAN . 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello M.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 maggio 2014, sulla base di un motivo. L’intimato ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico mezzo violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dall’art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché dell’art. 325 cod. proc. civ. il ricorrente sostiene che la notifica della sentenza non poteva ritenersi perfezionata il giorno 28 settembre 2012, essendo il piego stato consegnato a persona diversa dal destinatario e dovendo necessariamente seguire l’invio della comunicazione di avvenuta notificazione, effettuato il 1 ottobre 2012. Ad avviso del ricorrente, la notifica della sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, si è perfezionata, nei confronti del procuratore di M.G. , il giorno 1 ottobre 2012. Ciò in quanto la notifica a mezzo posta di un atto giudiziale, non consegnato personalmente al destinatario, si perfeziona soltanto alla data della notizia che l’ufficio postale dà al destinatario a mezzo della prescritta raccomandata, non già alla data della consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur abilitata a riceverlo. 2. - La censura è fondata. 2.1. - Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, in tema di notificazione di atti a mezzo posta, l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito ma se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni in mancanza delle persone suindicate, poi, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata dal rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuto alla distribuzione della posta al destinatario . L’art. 36, comma 2-quater, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l’ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, aggiungendo al citato art. 7 un comma, l’ultimo, con cui si prevede che, in tal caso, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata . Ad avviso del Collegio, la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinata - indicato sulla busta che contiene l’atto può considerarsi perfezionata, dopo della legge n. 31 del 2008, senza della spedizione, allo stesso destinatario dell’atto, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. In altri termini, la notificazione a mezzo posta non coincide con la consegna dell’atto a persona, pur abilitata, ma diversa dal destinatario il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto. Siffatta interpretazione dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 si pone in linea con i precedenti di questa Corte. Per un verso, infatti, si è statuito Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2010, dep. 2 febbraio 2011, n. 3827 che la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, finché non sopraggiunga l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo. E per l’altro verso si è rilevato Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366 Cass. civ., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366 che, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell’atto, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata dall’ultimo comma dell’art. 7 costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza ed il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l’impugnazione, di cui all’art. 325 cod. proc. civ., decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento, successivo, della spedizione, al destinatario medesimo, della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell’agente postale. 2.2. - Ha pertanto errato la Corte di Trento a ritenere tardiva la notificazione dell’atto di appello. Poiché, infatti, in data 28 settembre 2013 la sentenza emessa dal Tribunale è stata consegnata dall’agente postale a persona diversa dal destinatario all’Avv. Marco Fedrizzi, figlio e socio dell’Avv. Franco Pedrizzi, procuratore domiciliatario di M.G. , la notifica si è perfezionata soltanto il successivo 1 ottobre 2012, allorché l’agente postale ha inviato al destinatario medesimo, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di avvenuta notificazione e rispetto a tale dies a quo è tempestivo l’appello notificato in data 31 ottobre 2012. 3. - La sentenza impugnata è cassata. La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Trento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Trento.