Lei non sa chi sono io

L'offesa recata dal Magistrato all'onore e al decoro altrui ha rilevanza disciplinare perché idonea a incidere sulla credibilità e sull'immagine dell’autore anche qualora la condotta non sia penalmente perseguibile per il difetto della querela o per altre ragioni di fatto, dovendosi esigere da un rappresentante dell’ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino.

Così si sono espresse le Sezioni Unite Civili della S.C. con la sentenza n. 18564/16, depositata il 22 settembre. Magistrati vs. Polizia Municipale. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione promuoveva azione disciplinare nei confronti di un Magistrato contestandogli la violazione dei doveri di correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio di cui al d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 per aver gravemente e ripetutamente insultato un agente di Polizia Municipale colpevole” di averlo sanzionato per un parcheggio in divieto di sosta, apostrofandolo con epiteti offensivi e minacciando ritorsioni nel caso in cui la sanzione non fosse stata immediatamente ritirata. In tale occasione il Magistrato evidenziava a più riprese la propria carica, giustificava e sosteneva di comprendere coloro i quali sono soliti usare violenza contro gli agenti di Polizia Municipale e gettava a più riprese discredito sull’istituzione e sulla gestione del Comune in generale. Il tutto avveniva in presenza di passanti allibiti, secondo la ricostruzione fornita dagli stessi colleghi dell’agente, prontamente intervenuti. La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ritenuta la sussistente la responsabilità disciplinare del Magistrato per le ingiurie verso l’agente, comminava la sanzione disciplinare dell’ammonimento. Tu mi hai provocato e ioti minaccio. Il Magistrato impugnava avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il provvedimento di ammonimento del Consiglio Superiore della Magistratura, rilevando, in primo luogo, come in sede penale i fatti oggetto della sanzione disciplinare fossero stati archiviati, rispettivamente, per mancanza di querela dell’offeso relativamente al reato di ingiuria e per mancata prova della effettiva percezione da parte di terze persone delle offese per quanto concerne il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il Magistrato, inoltre, censurava la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura anche in poiché non avrebbe a suo dire tenuto in debita considerazione le provocazioni asseritamente subite dall’agente, a suo dire villano, sconveniente e scorretto . Da ultimo, il ricorrente evidenziava la sproporzione tra la sanzione comminata dalla Sezione Disciplinare e la presunta banalità dei fatti occorsi. Decoro della Magistratura un maggiore livello di correttezza. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, rigettando integralmente il ricorso del Magistrato, evidenziavano in primo luogo l’irrilevanza della archiviazione dei fatti in sede penale. Il d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, difatti, nell’indicare i requisiti con cui il Magistrato deve esercitare la sua funzione – correttezza, equilibrio, riserbo e rispetto della dignità delle persone – individua delle clausole generali a cui ogni Magistrato deve ispirare la sua condotta di cittadino anche al di fuori delle sue funzioni e in tale contesto, è principio consolidato in materia disciplinare quello secondo cui l’archiviazione in sede penale non preclude una autonoma valutazione e una autonoma rilevanza dei medesimi fatti in sede disciplinare e una loro valutazione anche più rigorosa. La mancanza di un’azione penale, infatti, non inficia l’accertamento sul fatto storico avvenuto tra il Magistrato e l’Agente e quindi, sulla idoneità dell’accadimento a compromettere il prestigio dell’azione giudiziaria e dell’ufficio di appartenenza del Magistrato. Del pari, a nulla rileva la presunta scarsa rilevanza degli eventi occorsi, né tantomeno lo scarso clamore asseritamente provocato. Secondo le Sezioni Unite, difatti, è lesiva del prestigio della Magistratura ogni condotta idonea a gettare discredito sull’ordine giudiziario – benché banale e non penalmente rilevante – dovendosi esigere da un rappresentante dell’ordine giudiziario in livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 12 gennaio – 22 settembre 2016, n. 18564 Presidente Rordorf – Relatore Chiarini Svolgimento del processo In data 17 febbraio 2014 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha promosso azione disciplinare nei confronti del dott. B.P.F. contestando l’illecito di cui agli artt. 1, primo comma, 3, lett. a e 4, lett. d del D.Lgs. del 2006 n. 109 e, all’esito dell’attività istruttoria svolta, ha ritenuto l’esistenza della condotta addebitata ingiuria aggravata nei confronti dell’agente della Polizia Municipale di XXXX, O. , tale da ledere l’immagine del magistrato, non perseguita per difetto di querela posta in essere con abuso della qualità di magistrato al fine di ottenere per sé il vantaggio ingiusto del mancato pagamento della contravvenzione, portando disagio e sconcerto anche tra i vigili intervenuti D. , P. e D.L. e perciò ha chiesto di fissare la discussione orale dinanzi alla Sezione Disciplinare del C.S.M Detta Sezione, con sentenza dell’8 luglio 2015, ritenuta la responsabilità disciplinare dell’incolpato per l’illecito di cui all’art. 4, lett. d D.Lgs. n. 109 del 2006 ingiurie ai danni del suddetto vigile O. gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell’ammonimento sulle seguenti considerazioni 1 il dott. B. , pur respingendo l’addebito, ha ammesso che l’11 settembre 2013, nel corso di una discussione piuttosto accesa con l’agente di polizia municipale O.F. , che gli aveva irrogato una multa per aver parcheggiato la sua auto SUV, marca BMW, sul marciapiede di via del -omissis , all’altezza del n. civico n. XXX, alla fine di una giornata di lavoro per effettuare acquisti di cancelleria nel negozio -omissis , aveva perso la pazienza , ma per non più di un minuto , reagendo istintivamente, ma senza offendere il vigile, ad un comportamento che gli era sembrato arrogante ed irridente, poiché questi gli aveva detto più volte vada, vada perché la multa gliel’ho fatta quanto alla proferita frase non finisce qui , l’intento era da riferire alla possibilità di ricorrere al giudice di Pace o al Prefetto avverso la sanzione amministrativa, e quanto alla sua qualificazione come magistrato era soltanto per significare che non era un delinquente peraltro, allorché era intervenuto anche il vigile P. , secondo l’incolpato la vicenda si era conclusa cordialmente anche con il vigile O. , ed infine, allorché intervennero il vigile D. e poi due motociclisti, il clima era di assoluta serenità ed infatti nessuno di detti vigili aveva annotato che il dott. B. avesse proferito offese al vigile O. o avesse trasceso 2 da tali ammissioni e difese si evince con certezza che il magistrato aveva parcheggiato sul marciapiede in pieno centro, e dunque era in evidente difetto che era affaticato, dopo una giornata di lavoro, e quindi poco incline ad una reazione distaccata di fronte al fastidioso contrattempo per la multa irrogatagli 3 la genericità dell’ammissione di aver perso la pazienza, senza spiegare in che modo e con quale comportamento, accreditava di verosimiglianza la denuncia del vigile il successivo comportamento presso il Comando di polizia locale era irrilevante, atteso che non vi era ragione di proseguire la discussione su una multa ormai, legittimamente, irrogata 4 il tempo di attesa dall’episodio -omissis alla data di inoltro -omissis della formalizzazione della denuncia era spiegabile con il dubbio del vigile O. tra chiudere la vicenda e il timore di dover rispondere di tale omissione, stante anche la frase, ammessa dal magistrato, non finisce qui e non con un atteggiamento calunnioso di detto vigile, la cui versione dei fatti, confermata nel procedimento disciplinare, era perciò da ritenere veritiera 5 le frasi proferite dal magistrato Io sono un magistrato della -omissis , lei la multa me la deve togliere e basta. Lei ha veramente una faccia di c . sa? Si deve vergognare. Questa sera si deve guardare allo specchio e dire ah, che bella faccia di c che ho. Sei un bambino che fa il vigile da tre giorni, a me dei 60 Euro non me ne frega un c , preferirei darli alla povera gente invece che darli a lei. Non si lavora così. Io mi inc . perché so per certo che se lei stesse a -omissis davanti ad un coatto si comporterebbe dal vile che è e si nasconderebbe per paura, invece qui vede una persona onesta, un giudice onesto, un giudice della -omissis onesto e si fa forte. Lei è un vigliacco, glielo dice un giudice. Lei è un vigliacco. Tutto questo avrà un seguito, vedrà lei. È una vergogna come amministrate questa città, glielo dice un giudice della Repubblica, non un ragazzino che fa il vigile da tre giorni. Lei si deve vergognare. Ora capisco perché un cittadino, un delinquente, poi vi mena. È giusto. Noi giudici sappiamo che le violenze e gli oltraggi li provocate per l’80% voi vigili. Questo è un atteggiamento mafioso e lei ha un atteggiamento mafioso, non si amministra così. Mi viene voglia di prenderti a schiaffi. Sappia che tutto questo avrà un seguito . Questo discorso esprime un disappunto accompagnato da considerazioni di ordine generale dalle quali si evince che l’automobilista aveva sedimentato un’ opinione strutturata su un tema le modalità con cui i vigili di XXXX interpretano in proprio ruolo che non poteva esser frutto di una meditazione repentina e concitata e quindi non poteva esser accolta la giustificazione della reazione istintiva per la sanzione subita, ma era un’ invettiva che traeva forza dalla funzione pubblica ostentata dal magistrato e dall’articolazione di un ragionamento complesso volto a svilire il pregio della funzione pubblica dei vigili, esercitata in quel frangente, in cui le espressioni usate vigliacco, faccia di c etc. esemplificavano il disprezzo maturato nella quotidiana esperienza di cittadino e si completava con le fonti di conoscenza qualificata di cui normalmente dispone il magistrato, come la voce corrente in ambiente giudiziario secondo cui numerosi reati attribuiti ai cittadini sono la conseguenza della protervia dei vigili, e questa opinione era piuttosto scaturente dalla sua esperienza di magistrato che non dalla fantasia del vigile, sì che non appare credibile l’alternativa versione fornita dall’incolpato, credibile soltanto se il vigile avesse avuto un interesse ritorsivo talmente intenso nei confronti del magistrato da indurlo a commettere un grave reato pur di avere l’ultima parola in un normale diverbio. Né la veridicità della denuncia viene meno anche a voler ritenere che il dott. B. si fosse qualificato come magistrato di sorveglianza e non della Corte Costituzionale, discrasia che può avere diverse spiegazioni infatti innanzi tutto non si può escludere che il magistrato si sia qualificato come giudice della Corte Costituzionale per rendere più efficaci i concetti che aveva espresso in ogni caso il dato era secondario rispetto a quello principale di esser un’automobilista magistrato 6 il vigile D. aveva confermato lo stato di alterazione del magistrato, che così si era qualificato, durante lo scontro con il collega tanto che alcuni passanti si erano fermati attratti dall’episodio e che gli aveva detto che non si doveva permettere di elevargli la multa, mentre solo nella fase finale il trasgressore aveva assunto toni più moderati 7 l’archiviazione in sede penale dei reati ascritti oltraggio a pubblico ufficiale in relazione al quale il GIP aveva ritenuto la mancanza di prova della effettiva percezione delle offese da parte di terzi estranei al gruppo degli operanti della Polizia Municipale, ma non l’insussistenza del fatto rappresentato dalla persona offesa violenza o minaccia, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale non costituendo giudicato, a norma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 109 del 2006, non limita la cognizione dei fatti in sede disciplinare 8 sussistono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 4, lett. d D.Lgs. n. 109 del 2006 per l’ingiuria aggravata in danno dell’O. in circostanze di tempo e luogo tali da ledere l’immagine del magistrato per la volgarità delle parole proferite sulla pubblica via e la plateale spendita della qualità di magistrato che ne ha certamente leso l’immagine sia davanti agli operanti che ai passanti che si erano fermati, come attestato dal vigile D. , e poiché l’episodio, per le modalità in cui è avvenuto, e per il clamore che ne è derivato in danno all’immagine del dott. B. e dell’ufficio da lui ricoperto, travalica i limiti dell’art. 3 bis del precitato D.Lgs., non sussistono i presupposti per l’invocata scriminante, mentre restando dubbia, come ritenuta dal GIP, la spendita della qualità di magistrato al fine di ottenere il ritiro della sanzione amministrativa, egli va assolto dall’addebito di cui all’art. 3, lettera a del D.Lgs. n. 109 del 2006. Ricorre per cassazione il dott. B. . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione di legge. Art. 20 del D.Lgs. n. 109 del 2006 in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. e lamenta che il giudice disciplinare avrebbe dovuto accertare autonomamente gli elementi determinativi dei fatti costituenti ingiuria e avrebbe dovuto considerare il decreto di archiviazione penale e non ritenerlo irrilevante. In tal modo sono stati violati gli artt. 606, comma 1, lett. b c.p.p., 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e n. 4 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza e del procedimento. Se si volesse ritenere esatta l’affermazione dell’irrilevanza del decreto di archiviazione penale diverrebbe rilevante la questione di costituzionalità dell’art. 20 del D.Lgs. n. 109 del 2006 in relazione agli artt. 652 e 653 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto il magistrato prosciolto dopo il rinvio a giudizio sarebbe favorito rispetto al magistrato nei cui confronti la notitia criminis è stata archiviata, espressione della mancanza di assoluta colpevolezza. La censura è infondata. La Sezione Disciplinare, come riassunto in narrativa, ha evidenziato che il reato di ingiuria aggravata non è stato perseguito per mancanza della condizione di procedibilità della querela e che l’archiviazione dell’oltraggio a pubblico ufficiale art. 341 bis, cod. pen. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato , è avvenuta per l’incertezza sulla prova che il fatto elemento oggettivo, costitutivo della fattispecie , sia stato effettivamente percepito da più persone, estranee al Corpo dei vigili mentre i colleghi P. e D. hanno confermato lo scontro verbale e lo stato di alterazione del magistrato e non per mancanza di prova sulla storicità del suo avvenimento o per incertezza sulla veridicità dei fatti denunciati. E poiché da un lato l’art. 1.1 del D.Lgs. n. 109 del 2006 nell’indicare i requisiti con cui il magistrato deve esercitare la sua funzione in particolare correttezza, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona individua anche clausole generali a cui il magistrato deve improntare la sua condotta di cittadino anche al di fuori del servizio al fine di non compromettere il prestigio dell’istituzione giudiziaria, dall’altro l’art. 4.1 lett. d configura come tipico illecito disciplinare qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se l’azione penale non può esser iniziata o proseguita e l’art. 20.3 del medesimo D.Lgs. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale stabilisce Ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione , va data continuità al principio assolutamente consolidato in materia disciplinare secondo cui l’archiviazione in sede penale di fatti penalmente rilevanti non preclude non solo una loro autonoma rilevanza agli effetti disciplinari, ma anche una loro valutazione più rigorosa di quella penale, senza menomazione alcuna del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3 e 24 Cost Ed infatti i beni giuridici tutelati dalle norme penali e da quelle disciplinari sono diversi la difesa del prestigio della pubblica amministrazione e dell’onore della persona da un lato, l’immagine e il prestigio della magistratura dall’altro. Perciò il motivo va respinto. 2. Con il secondo motivo lamenta Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella legge penale con riferimento agli artt. 594 e 599 c.p., 4 D.Lgs. n. 109 del 2006 in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b c.p.p. Violazione e falsa applicazione di legge artt. 594 e 599 c.p., art. 4, lett. d D.Lgs. n. 109 del 2006 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Sezione disciplinare erroneamente ritenuto che vi sia stata lesione dell’immagine del magistrato. Inoltre non ha considerato l’arbitrarietà del comportamento del vigile urbano, villano, inurbano, sconveniente e scorretto, sì da giustificare lo stato d’ira provocato da un fatto ingiusto altrui art. 599 secondo comma, c.p. come risulta dal decreto di archiviazione da cui emerge la provocazione del comportamento del vigile e quindi il ricorrente ha reagito ad un atto illegittimo. La censura è infondata. Ed infatti, ben vero che il comportamento del pubblico ufficiale aggressivo, vessatorio, prepotente, privo di civiltà ed urbanità, non è consentito dalla funzione esercitata che anch’ essa deve esser invece improntata ad equilibrio, correttezza civiltà e rispetto della dignità altrui, ma nella specie la Sezione Disciplinare, alla luce delle stesse dichiarazioni dell’incolpato, ha messo in luce che il comportamento del vigile è scevro non soltanto da arbitrarietà o eccesso di attribuzioni, ma altresì da modalità animose o scorrette, non ravvisabili nell’aver detto al magistrato di non poter togliere la multa già fatta ovvero di affrettarsi a togliere la macchina che intralciava il traffico, parole che invece avevano sollevato la offensiva ribellione del magistrato che, per la complessa struttura delle frasi proferite, manifestava uno stratificata elaborazione di malanimo nei confronti del corpo dei vigili e del loro modo di esercitare la funzione e una acquisita concezione del proprio ruolo consona più al privilegio che al servizio, incompatibile con un immediato stato d’ira provocato dai percepiti toni beffardi o ironici. 3. Con il terzo motivo deduce Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato avuto riguardo ad altri atti del processo, specificamente alla richiesta del P.M. e decreto di archiviazione del GIP integralmente riportato nel presente ricorso, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. e c.p.c. Omesso esame circa un fatto controverso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. omessa motivazione su u fatto controverso in relazione all’art. in Costit. e all’art. 132 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. ed innanzi tutto evidenzia come la norma applicabile sul difetto di motivazione sia quella del c.p.p. e non quella del c.p.c. come modificato, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., del 2012 n. 134. Aggiunge il ricorrente che la Sezione disciplinare, dopo aver ritenuto la verosimiglianza dei fatti denunciati, li ha ritenuti invece veritieri, senza considerare il decreto di archiviazione del vigile che aveva ritenuto non attendibile la ricostruzione informativa del vigile. La censura, per la parte non reiterativa di quelle che precedono, è infondata. Emerge infatti dalla motivazione della sentenza disciplinare che il Gip ha ritenuto, in relazione all’art. 336 c.p. minaccia per avere il magistrato esclamato non finisce qui la non univocità del significato di tali parole ed in relazione all’art. 651 rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale la non ricorrenza del fatto perché il medesimo, dopo due richieste, consegnò i documenti identificativi. Censura ancora la contraddittorietà della motivazione per avere da un lato affermato che le offese furono percepite dal vigile D. e dall’altro di aver considerato il decreto penale secondo il quale però non vi erano soggetti estranei. Le doglianze sono infondate. Ed infatti la mancanza di certezza sull’elemento costitutivo del reato di oltraggio in quanto le offese potrebbero non esser state percepite dai passanti non inficia l’accertamento sul fatto storico avvenuto tra il magistrato ed il vigile, alla presenza di colleghi di questi, intervenuti, tra cui il teste D. , e quindi sull’idoneità dell’accadimento a compromettere il prestigio dell’istituzione giudiziaria e dell’ufficio di appartenenza del magistrato. Congrua, logica e coerente è altresì la motivazione della sezione disciplinare sull’irrilevanza dell’essersi il dott. B. qualificato come magistrato della Corte Costituzionale ovvero di sorveglianza e sui trascorsi giorni dall’episodio alla informativa giudiziaria. 4. Con il quarto motivo deduce Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui deve tener conto in applicazione della legge penale art. 3 D.Lgs. n. 109 del 2006 in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b c.p.p. Violazione e falsa applicazione di legge art. 3 D.Lgs. n. 109 del 2006 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , per non esser stata applicato l’esimente benché il P.M. avesse evidenziato la banalità dell’episodio circoscritto al vigile O. e quindi la mancanza di offensività della condotta all’immagine del magistrato. Il motivo è infondato. Ribadito che in materia disciplinare la valutazione deve esser più rigorosa di quella penale la Sezione ha accertato che altri vigili, intervenuti proprio a causa dell’alterazione del magistrato e dello scontro verbale con il vigile O. , hanno altresì dichiarato che il magistrato ha abbassato i toni solo dopo il loro intervento. 5. Con il quinto motivo di ricorso lamenta Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e c.p.p. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. , per non aver applicato immotivatamente l’esimente richiesta e senza che risultasse a quale ufficio appartenesse il magistrato e per aver affermato l’esistenza del clamore senza motivare. La censura è infondata. Dalla motivazione riassunta in narrativa emergono l’ingiuria aggravata, la denigrazione dei vigili per il loro modo di amministrare la città, il disprezzo della loro funzione, l’animosità verso tutti costoro, la giustificazione, attribuita anche a tutto l’ambiente giudiziario, di atti penalmente rilevanti nei loro confronti, circostanze tutte idonee a ledere gravemente il prestigio del magistrato, a discreditare l’ordine giudiziario e ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui egli deve godere, a qualsiasi ufficio egli appartenesse all’epoca dei fatti, dovendosi esigere da un rappresentante dell’ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino S.U. 10796 del 2015 . 6. Concludendo il ricorso va respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministro della Giustizia e la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. P.Q.M. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettano il ricorso.