Rapporto di pregiudizialità: potere di sospensione esercitato in modo illegittimo

Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c Ne consegue che, se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi si tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo.

Così la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 18358/16, depositata il20 settembre. Il caso. Una Compagnia di assicurazioni di Milano proponeva istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Ancona disponeva la sospensione del giudizio dinanzi ad essa pendente, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa in altro giudizio dalla Corte d’appello di Roma. La Compagnia, a sostegno del ricorso, ha addotto l’illegittimità della sospensione disposta, sottolineando sia la sua illegittimità se intesa come provvedimento di natura discrezionale, sia la non sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., poiché non vi sarebbe identità fra i due giudizi e dunque non si configurerebbe la possibilità di un contrasto di giudicati. Non configurabili i presupposti di cui all’art. 295 c.p.c Il pm incaricato ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, rilevando che non erano configurabili i presupposti di cui all’art. 295 c.p.c. in quanto i due giudizi concernerebbero l’accertamento della responsabilità per la causazione di danni a carico di soggetti diversi. Rapporto di pregiudizialità. L’ordinanza impugnata si profila illegittima secondo più circostanze di cui la prima riguarda il fatto che la Corte anconetana risulta avere disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., pur non avendolo evocato. Secondo quanto disposto dalla sentenza della Cass. n. 26435/2009 quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c., e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c. . Ne consegue che se il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi si tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità. In base a tali principi emerge dunque che il potere di sospensione è stato esercitato in modo illegittimo, non solo perché non è stato applicato il secondo comma dell’art. 337 c.p.c., ma anche perché, al di là del mancato richiamo, la Corte anconetana ha omesso del tutto di giustificare la sospensione, valutando l’autorità della sentenza della Corte d’appello romana. La Suprema Corte dispone la prosecuzione del giudizio e rimette al giudice di merito la decisione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 14 aprile – 20 settembre 2016, n. 18358 Presidente Armano – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. La Unipolsai s.p.a., già denominata Fondiaria-Sai s.p.a. quale incorporante di Unpipol Assicuraioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano, Premafin Finanziaria s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza dell’8 gennaio 2015, con cui la Corte d’Appello di Ancona ha disposto la sospensione del giudizio dinanzi ad essa pendente con il n. r.g. 553 del 2010 in attesa del passaggio in cosa giudicata della sentenza n. 4802 del 2009 emessa in altro giudizio dalla Corte d’Appello di Roma. p.2. All’istanza di regolamento di competenza non v’è stata resistenza degli intimati. p.3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il rito di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato della ricorrente ed è stata fissata l’adunanza della Corte. Considerato quanto segue p.1. Parte ricorrente, a sostegno del ricorso ha addotto l’illegittimità della disposta sospensione, sottolineando sia che essa non sarebbe legittima se intesa come provvedimento di natura discrezionale, giusta il principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 14670 del 2003, sia che non sussisterebbero i presupposti per la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., a motivo che dal punto di vista soggettivo non vi sarebbe identità fra i due giudizi e, dunque, non si configurerebbe la possibilità di un contrasto di giudicati perché la pronuncia emessa in uno di essi non potrebbe fare stato nell’altro. p.2. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, rilevando che non erano configurabili i presupposti di cui all’art. 295 c.p.c., in quanto i due giudizi concernerebbero l’accertamento della responsabilità per la causazione di danni a carico di soggetti diversi ed adducendo che comunque sulla sentenza della Corte d’Appello di Roma è intervenuta frattanto la sentenza n. 8008 rectius 9008 del 2015 di questa Corte che avrebbe reso definitive le responsabilità dei sanitari. p.3. Il Collegio rileva che il giudizio riguardo al quale è stata pronunciata la sentenza evocata nell’ordinanza di sospensione venne introdotto davanti al Tribunale di Roma da B.P. , in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore P.M. , contro l’ex marito P.R. , la sua assicuratrice per la r.c.a., la Gestione Liquidatoria della ex USL XX di Ancona e la Regione Marche. Ciò, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio nello stato fetale, a causa di un sinistro stradale occorso nel luglio del 1994 alla B. , mentre trovavasi trasportata, in stato di gravidanza, sull’autovettura condotta dal P. , nonché per effetto dell’errata assistenza sanitaria prestatagli dai sanitari degli ospedali di –omissis e –omissis , dove era stata ricoverata dopo il sinistro ed aveva dato alla luce il figlio a seguito di parto cesareo. Nel detto giudizio la B. chiedeva anche il danno in proprio sofferto per le lesioni gravissime subite dal figlio. Il Tribunale di Roma condannava la Gestione Liquidatoria della ex USL XX di Ancona al risarcimento dei danni subiti dagli attori, mentre rigettava la domanda contro Roberto P. e la sua società assicuratrice. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 4802 del 2009 ha provveduto sull’appello parzialmente riformando la pronunzia del primo giudice e condannando la società Unipol s.p.a. a manlevare, nei limiti del massimale di polizza e della quota di coassicurazione, la Gestione dell’ammontare della somma liquidata in favore del minore P.M. a titolo di risarcimento dei danni dal medesimo sofferti in conseguenza di ipossia per tardiva intubazione tracheale all’esito di asfissia cerebrale manifestatasi circa venti minuti dopo la nascita avvenuta il 28/7/1994 nel reparto dei prematuri, al riguardo ravvisando come già il giudice di prime cure sussistente solamente la responsabilità dei sanitari e delle strutture ospedaliere, e non anche quella del sig. P.R. . La sentenza n. 9008 del 2015 di questa Corte sopravvenuta alla proposizione del ricorso ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del ricorso principale della B. quanto all’esclusione della responsabilità del P. e quanto a talune voci di danno, mentre ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali, fra cui quello della Gestione Liquidaoria. p.4. Il giudizio oggetto della sospensione era stato introdotto dalla stessa B. sempre nella duplice qualità contro numerosi medici delle due strutture ospedaliere per ottenere da loro il risarcimento dei danni sofferti per la cattiva assistenza da essi prestata. In esso uno dei convenuti, la dott.ssa F. , chiamò in causa la Fondiaria-Sai per esserne manlevata, nonché altri medici che avevano avuto in cura il piccolo M. . Nel detto giudizio è intervenuta, altresì, volontariamente la citata Gestione stralcio per essere manlevata nel caso di riconoscimento della responsabilità dei medici. p.5. Questa essendo la materia del contendere nei due giudizi, l’ordinanza impugnata si profila illegittima per plurime ragioni. p.5.1. La prima è rappresentata dalla circostanza che la Corte anconetana, pur non avendolo evocato, risulta avere disposto la sospensione ai sensi del’art. 295 c.p.c., come del resto ha inteso il Pubblico Ministero. Senonché, trovandosi il preteso giudizio pregiudicante in grado di impugnazione e precisamente nel grado di legittimità, risalendo il ricorso per cassazione poi deciso da Cass. n. 9008 del 2015 al 2011, la Corte d’Appello si trovava nella condizione di poter applicare soltanto l’art. 337, secondo comma, c.p.c Si ricorda, infatti, che è stato statuito che Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ. il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado. Cass. sez. un. n. 10027 del 2012 . Decisione che conferma il principio già affermato da Cass. ord. n. 26435 del 2009, secondo cui Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità . Si rammenta ancora che condivisibilmente Cass. ord. n. 24046 del 2014 ha statuito che Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici in senso conforme Cass. ord. n. 16142 del 2015 ord. n. 21664 del 2015. In base ai ricordati principi emerge, dunque, che il potere di sospensione è stato esercitato in modo illegittimo, non solo perché non è stato applicato il secondo comma dell’art. 337 c.p.c., ma anche perché, al di là del mancato richiamo, la Corte anconetana ha omesso del tutto di giustificare la sospensione valutando l’autorità della sentenza della Corte d’Appello romana. p.5.2. Si rileva ancora che una sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ove non si fosse stati in sede di impugnazione non avrebbe potuto nemmeno giustificasi, atteso che fra i due giudizi non vi era coincidenza soggettiva, che è presupposto per detta sospensione si veda già Cass. n. 1907 del 2000 ord. n. 19293 del 2005 . p.6. Dev’essere, dunque, disposta la prosecuzione del giudizio. La decisione sulle spese del giudizio di regolamento può essere rimessa al giudice del merito anconetano, davanti al quale il giudizio dovrà riassumersi. P.Q.M. La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Rimette al giudice di merito della riassunzione la decisione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.