Il socio di una cooperativa edilizia rinuncia all’assegnazione: giudice ordinario o amministrativo?

Saranno le Sezioni Unite a fare chiarezza in ordine alla natura della posizione soggettiva fatta valere dal socio di una cooperativa edilizia che agisca in giudizio al fine di recuperare la posizione di prenotatario - assegnatario provvisorio dell’immobile, al quale aveva precedentemente rinunciato con atto unilaterale.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17954/16 depositata il 13 settembre. Il caso. La pronuncia in oggetto origina dall’azione intentata nei confronti di una cooperativa edilizia da parte di uno dei soci per ottenere, previo annullamento di alcune scritture private intervenute tra le parti, l’accertamento del diritto all’assegnazione definitiva di alcuni immobili. L’attore era infatti prenotatario di un alloggio in costruzione nell’ambito di un intervento di edilizia residenziale agevolata/convenzionata, come risultava dalla sottoscrizione di un contratto preliminare stipulato con la cooperativa, ma aveva successivamente rinunciato alla prenotazione e all’assegnazione tramite dichiarazione unilaterale con la quale cedeva inoltre la propria posizione in graduatoria al figlio di un altro socio. A seguito dell’assegnazione definitiva dell’immobile a quest’ultimo, l’attore adiva il Tribunale di La Spezia che però dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in quanto la posizione fatta valere in giudizio non si era perfezionata in termini di diritto soggettivo. La Corte d’appello, riformava tale decisione sull’assunto che la qualità di soci delle parti non incideva sulla natura privatistica dei rapporti oggetto di giudizio. Cooperative edilizie e riparto di giurisdizione. La cooperativa ricorre per cassazione riproponendo la questione relativa al riparto di giurisdizione. In particolare viene denunciata la violazione dell’art. 13, r.d. n. 1165/1938 in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui la controparte non era mai divenuta assegnataria dell’immobile e che la rinuncia all’assegnazione dell’alloggio sottoscritta con dichiarazione unilaterale costituiva atto di natura amministrativa. Il Collegio ritiene non pretestuosa la doglianza e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di cooperative edilizie, il riparto di giurisdizione si fonda sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata in giudizio. Ne consegue che sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella fase pubblicistica e corrispondenti dunque a posizioni di interesse legittimo del privato , mentre sarà il giudice ordinario a decidere in ordine alle controversie in cui si discuta di sopravvenute cause di estinzione o di risoluzione del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione. Diritto soggettivo, interesse legittimo o aspettativa? Nel caso di specie, il provvedimento di assegnazione definitiva dell’alloggio all’attore originario non è mai stato emesso, proprio per effetto della sua rinuncia alla prenotazione e della contestuale cessione della posizione acquisita, ed egli con la domanda proposta mira a recuperare la posizione di socio prenotatario - assegnatario provvisorio la cui natura non è di immediata individuazione tra diritto soggettivo, interesse legittimo e aspettativa . Per questi motivi, il Collegio rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 4 maggio – 13 settembre 2016, n. 17954 Presidente Matera – Relatore Picaroni Premesso in fatto - che nel 2005 P.M. e C.B. agirono nei confronti di M.T., di L.T. e di Edilcoop Lerici s.c.a.r.l. ora Società Coop. I Castellari s.c.a.r.l. rappresentata dal medesimo L.T., af finché, previa declaratoria di nullità o inefficacia delle scritture private da tate 30 settembre 1995 e dei contratti successivi, fosse accertato che il sig. M. aveva diritto all'assegnazione definitiva degli immobili oggetto dei contratti - che il sig. M. - socio della Edilcoop Lerici dal 1989 e prenotatario dal 21 marzo 1991 di alloggio con garage e pertinenze da costruire nell'ambito di un intervento di edilizia residenziale agevola ta/convenzionata - e la Cooperativa avevano sottoscritto contratto preli minare di assegnazione di alloggio il 30 ottobre 1992, con immissione nel possesso - che in data 30 settembre 1995, il sig. M. aveva rinunciato alla pre notazione ed assegnazione dell'alloggio con dichiarazione unilaterale, e quindi aveva sottoscritto, unitamente alla coniuge, contratto con cui cede va la posizione in graduatoria al socio M.T., figlio di L.T., con tutti i [ ] diritti vantati nei confronti di Edilcoop , dietro compen so e con patto di retrovendita nei dieci anni successivi alla assegnazione - che l'alloggio era poi stato assegnato definitivamente a M.T. con rogito notaio Scrufari del 10 ottobre 1995, e le pertinenze con succes sivo rogito del 21 dicembre 1996 - che, in assunto degli attori M.-B., la rinuncia dell'assegnazione a favore di M.T. era finalizzata a garantire il mutuo contratto dl medesimo M. con L.T. - legale rappresentante di Edilcoop nonché padre di M.T. - in violazione degli artt. 1343, 1344 e 2744 cod. civ., con conseguente invalidità dei successivi rogiti di assegna zione definitiva dell'alloggio e delle pertinenze a M.T., e dei con tratti di locazione conclusi tra le stesse parti - che il Tribunale di La Spezia ha dichiarato il difetto giurisdizione del giu dice ordinario sul rilievo che, in mancanza di assegnazione definitiva dell'alloggio a favore dei sig. M., non si era perfezionata la situazione di diritto soggettivo e l'accertamento delle ragioni per cui l'alloggio era stato assegnato ad un soggetto diverso dal prenotata rìo-asseg nata rio provvisorio M. apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrati vo - che la Corte d'appello di Genova, con sentenza pubblicata il 16 giugno 2011, ha riformato la decisione e rinviato le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 353 cod, proc. civ., rilevando che la qualità di soci dei soggetti in teressati non incideva sulla natura privatistica dei rapporti dedotti nei con tratti oggetto delle domande di accertamento di nullità ovvero di ineffica cia - che la società cooperativa I Castellari s.c.r.l. già Edil Coop Lerici s.c.a.r.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, al quale resistono con controricorso P.M. e C.B., mentre non hanno svolto difese L.T. e M.T Osserva in diritto 1. - Il Collegio ritiene di dover rimettere la causa ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ. in quanto il ricorso della Cooperativa I Ca stellari, articolato su tre motivi, ripropone la questione di giurisdizione con una prospettazione che non appare ictu oculi pretestuosa Cass., sez. 1, sentenza n. 12561 del 2004 . 2. - La ricorrente denuncia violazione dell'art. 131 del Regio Decreto n. 1165 del 1938, vizio di motivazione ed extrapetizione lamentando, in par ticolare, che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della circostanza decisiva che i coniugi M.-B. non erano mai diventati assegnatari degli immobili, né del fatto che, contestualmente al contratto sottoscritto dai predetti e da M.T., il sig. M. aveva sottoscritto atto di ri nuncia all'assegnazione dell'alloggio, che aveva natura di atto amministra tivo, del quale pure era stata chiesta la declaratoria di nullità. 3. - Il Collegio richiama la giurisprudenza di questa Corte Suprema - for matasi dopo Corte cost. n. 204 del 2004 - secondo cui, in tema di coope rative edilizie, anche fruenti di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione sogget tiva prospettata nel giudizio [ ], di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di inte ressi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario - sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Deve pertanto riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia attinente alle vicende del rapporto sor to per effetto del provvedimento di assegnazione [ ] massima CED di Cass., Sez. U, sentenza n. 13687 del 2006 nello stesso senso, Cass., Sez. U, sentenze n. 12083 del 2006 n. 10999 del 2009 n. 15853 del 2009 n. 12898 del 2013 . 3. - La questione posta dalla ricorrente Cooperativa risulta non pretestuo sa alla luce della giurisprudenza richiamata. Nella controversia in esame, come già evidenziato, il provvedimento di as segnazione definitiva dell'alloggio all'attore M. non è mai stato emes so, poiché lo stesso M. ha rinunciato alla prenotazione e contestual mente ha ceduto ad altro socio la posizione acquisita. La domanda giudi ziale di M. è esattamente calibrata sul recupero della posizione di socio prenotatario-assegnatario provvisorio, la cui natura non è di immediata individuazione tra diritto soggettivo, interesse legittimo e aspettativa. P.Q.M. Rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegna re il ricorso alle Sezioni Unite.