Pignoramento inefficace senza attestazione di conformità: non è provato il possesso del titolo esecutivo

Il Tribunale di Milano respinge l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui la mancanza dell’attestazione di conformità in caso di deposito di titolo esecutivo, precetto e pignoramento configuri una mera irregolarità. L’attestazione, infatti, costituisce la prova del possesso del titolo esecutivo in capo al creditore.

Così il Tribunale di Milano, con la sentenza del 29 giugno 2016. Il caso. Condominio reclamante ha notificato l’atto di pignoramento immobiliare consegnato al reclamante dall’ufficiale giudiziario nei confronti di due debitori. La procedura è stata, quindi, iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento ma solo successivamente il reclamante ha depositato le copie conformi di tali atti e, pertanto, il Giudice dell’esecuzione ha dichiarato inefficace il pignoramento compiuto. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo il Condominio sostenendo non solo la mera irregolarità comunque sanata per raggiungimento dello scopo del deposito di copie prive di attestazione di conformità ma anche la carenza delle relative specifiche tecniche al momento del deposito dei documenti in oggetto. Orientamento prevalente l’assenza di attestazione di conformità è una mera irregolarità. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Tribunale ha sottolineato come la giurisprudenza di merito relativa alla questione principale posta con il reclamo ha generalmente affermato che il deposito di titolo, precetto e atto di pignoramento privi dell’attestazione di conformità configuri una mera irregolarità, apportando a fondamento di tale conclusione, ragioni di ordine letterale, sistematico e teleologico. Il Tribunale, però, non condivide questo orientamento. Osserva il Giudice che, innanzitutto, le copie di cui parla l’art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le copie conformi di cui al comma 2 e non le mere copie dei medesimi atti. A sostegno di tale conclusione vi sono chiari indici testuali come l’art. 16- bis , comma 2, d.l. n. 179/2012 che precisa che devono essere depositate con modalità telematiche le copie conformi degli atti ex artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c. e l’art. 159- ter disp. att. c.p.c. che prevede, nell’ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, che il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti nei termini ex artt. 518, 543 e 557 c.p.c. . Sarebbe, quindi, irragionevole ritenere che solo perché sia il debitore ad iscrivere a ruolo la causa, sussista un onere di deposito del creditore rafforzato” . Se manca l’attestazione di conformità manca la prova del possesso del titolo esecutivo. La questione della conformità del titolo all’originale è, poi, strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva stessa. Qualora il creditore difettasse del possesso di tale titolo, infatti, l’Ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento e si determinerebbero, nel corso della procedura, rilevanti conseguenze poiché si potrebbe presumere la cessione o il pagamento del credito in esso incorporati. Pertanto, il giudice dell’esecuzione non potrebbe compiere l’atto esecutivo richiesto dal creditore. In tale prospettiva, l’attestazione di conformità non costituirebbe una mera formalità, in quanto il difensore del creditore per poter attestare che la copia è conforme all’originale dovrebbe avere davanti a sé l’originale stesso. Se manca l’attestazione di conformità il giudice non viene, quindi, messo nella condizione di conoscere se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato al suo esercizio. L’atto non raggiunge comunque il proprio scopo perché si rallenta lo svolgimento del processo. Non risulta razionalmente perseguibile nemmeno la tesi del raggiungimento dello scopo. In primo luogo, il Tribunale rileva che tale ipotesi attiene alla categoria della nullità e non dell’inefficacia dell’atto per il suo mancato tempestivo deposito. Inoltre, non avrebbe senso affermare che l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo se è stato depositato oltre il termine preclusivo fissato dal legislatore. Ciò che conta non è il disposto di cui all’art. 156 c.p.c. quanto piuttosto il disposto di cui all’art. 153 c.p.c. che preclude alla parte la possibilità di svolgere l’attività processuale conseguente ove non sia stata tempestivamente svolta l’attività processuale precedente . La mancanza di attestazione di conformità andrebbe a contrastare con lo scopo proprio degli atti del processo esecutivo che dovrebbe essere quello di consentire un ordinato e celere svolgersi del medesimo procedimento. In questo caso, infatti, il Giudice non potrebbe conferire l’incarico di stima dei beni staggiti e con la vendita dei cespiti pignorati, non avendo la certezza del possesso in capo al creditore del titolo esecutivo e ciò determinerebbe la necessità di ordinare il deposito dell’attestazione con conseguente quiescenza del processo. L’esercizio del potere di attestazione di conformità non necessita di specifiche tecniche. Infine, il Tribunale reputa inconferente la deduzione fatta dal creditore nel reclamo secondo cui vi sarebbero state incertezze in ordine alle modalità di attestazione di conformità degli atti a causa dell’assenza delle specifiche tecniche stabilite dal Ministero della Giustizia. Osserva il Giudice che le specifiche tecniche richiamate dal creditore sono quelle previste dall’art. 16- decies e 16- undecies d.l. n. 179/2012 mentre il potere di attestazione di conformità è stabilito dall’art. 16- bis d.l. n. 179/2012 e per il suo esercizio non era previsto alcun rimando a normative tecniche. Per questi motivi, il Tribunale di Milano rigetta il reclamo. Fonte www.ilprocessotelematico.it

Tribunale di Milano, sez. III Civile, sentenza 29 giugno 2016 Presidente De Sapia – Relatore Rossetti Ragioni della decisione Il Condominio reclamante notificava atto di pignoramento immobiliare nei confronti di il 5.3.2015. L'atto veniva consegnato al reclamante dall'ufficiale giudiziario il 25.3.2015. Il 1.4.2015 la procedura per espropriazione veniva iscritta a ruolo mediante deposito di copie per immagini del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento. mentre solo in data 27.7 2015 il reclamante depositava copie conformi degli atti di cui sopra. Con provvedimento in data 5.3 2016 il giudice dell'esecuzione fissava udienza ex art, 172 disp. att. c.p.c. stimolando il contraddittorio sul tardivo deposito delle copie conformi degli atti prodromici all'esecuzione e del pignoramento e. con provvedimento in data 12.4.2016. dichiarava inefficace il pignoramento compiuto a norma dell'alt. 557. co. 3. c.p.c, Avverso il predetto provvedimento ha proposto tempestivo reclamo il Condominio. sostenendo la mera irregolarità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo, del deposito di copie non attestate di conformità, anche evidenziando la carenza delle specifiche tecniche sull'attestazione di conformità al tempo dei depositi dei documenti di cui si discute. Ai fini del decidere valgono le seguenti considerazioni. Con d.l. 13212014 convertito in 1. 16212014 il legislatore e intervenuto nel tessuto del libro terzo del codice di procedura civile, prevedendo, tra l'altro, una nuova modalità di formazione del fascicolo dell'esecuzione. Originariamente infatti, il disposto di cui all'articolo 557 e p, e. - per limitare il discorso alle espropriazioni immobiliari. ma identiche considerazioni valgono, mutatis mutandis. per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e presso terzi -prevedeva che l'ufficiale giudiziario depositasse nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione ove la Trascrizione non fosse stata curata dal creditore a norma dell'articolo 555. co. 2 e 3. c.p.c. , mentre spettava al creditore depositare titolo esecutivo e precetto entro dieci giorni dal pignoramento. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte formatasi nel vigore della precedente disciplina il termine per il deposito del titolo e del precetto non era perentorio v, ad es. Cass. 2370164, Cass. 12722. 1997. Cass. 5906/06, Cass. 6957,'07 , il deposito di tna mera copia fotostatica del titolo non poteva essere rilevata d'ufficio, ma doveva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi Cass, 824212003 mentre non rilevava salva l'opposizione agli atti la mancanza nel fascicolo del titolo esecutivo, purché in possesso del creditore Cass. 169111975. Cass. 13021/1992. Cass. 6957/2007. Cass. 8306/2008 . Il titolo esecutivo, pertanto, salvo il rischio di opposizione agli atti con conseguente necessità di sua produzione, doveva essere depositato in originale. L'art, 488. co. 2 c.p.c poi. autorizzava il creditore al ritiro del titolo dietro deposito di una copia autentica e obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice. Sul punto si tornerà in seguito. Per evidenti finalità di razionalizzazione del lavoro di cancelleria, il legislatore del 2014 è intervenuto dettando nuove modalità di iscrizione a ruolo della procedura. Nella prassi giurisprudenziale precedente alla riforma. infatti. avveniva che il personale amministrativo dovesse spendere soprattutto, Tua non solo. con riferimento alle procedure di espropriazione presso terzi una non irrilevante parte del proprio tempo di lavoro per procedere alle formalità necessarie alla formazione dei fascicoli relativi a tutti gli atti di pignoramento che gli ufficiali giudiziari depositavano e ciò in rigoroso ordine cronologico. indipendentemente da una qualsiasi richiesta del creditore procedente il quale. avvenuta la notifica dell'atto poteva decidere, per le più diverse ragioni il pagamento del debito. un accordo con il debitore etc, , di non coltivare la procedura. Una serie di attività, quindi, sostanzialmente superflue che determinavano solo sn inutile dispendio di energie lavorative, Ii legislatore dei 2014, pertanto per le finalità di cui sopra è intervenuto sulle modalità di formazione del fascicolo dell'esecuzione, anche coordinando la nuova disciplina con nuove disposizioni sul processo civile telematico. Con specifico riferimento al pignoramento immobiliare. infatti. l'articolo 557 c.p.c. nel testo attualmente vigente dispone quanto segue Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione nata di iscrizione a ruolo, con copie conformi dei titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di mi all'articolo 555, ultimo canuta, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto .sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. Con il medesimo intervento normativo d.l. 132,/2014 convertito in 1. 162/2014 . inoltre. sono stati aggiunti all'articolo 16 bis co. 2 dl. 17912012 convertito in 1. 221!2012 i seguenti ultimi due periodi a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropria ione forata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione o ruolo sonno depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 55, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai finti del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis . E' discusso se. a seguito della riforma. sia ancora in vigore il disposto di cui all'articolo 488. co. 2 c.p.c. Si dice, infatti, che non essendo più previsto un deposito in originale del titolo non avrebbe senso richiedere l'autorizzazione al ritiro dell'atto. La disposizione, peraltro. dovrebbe intendersi ancora in vigore almeno nella parte in cui consente al giudice dell'esecuzione di ottenere la presentazione dell'originale dell'atto ad ogni richiesta. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, anche nella sua evoluzione storica. prima di esaminare la questione proposta da parte reclamante si devono valutare due questioni preliminari tra loro strettamente connesse. Tali questioni esulano in parte rispetto alla questione proposta da parte reclamante - ed attinente alle conseguenze relative al tardivo deposito degli atti di cui all'articolo 557 co. 2 e p, e. privi di attestazione di conformità - per abbracciare, più complessivamente. le questioni inerenti alla declaratoria di inefficacia del pignoramento come stabilito dall'articolo 557 co. 3, c.p.c, In particolare. ci si deve domandare. in primo luogo se la questione dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito dei documenti indicati all'articolo 557 co. 2 c.p.c. sia rilevabile d'ufficio in secondo luogo. ci si deve chiedere quale sia il rimedio a disposizione della parte che si ritenga lesa dal provvedimento che dichiara inefficace il pignoramento compiuto. Sotto tali profili è sufficiente rilevare come il disposto di cui all'articolo 557. co, 3 c.p.c. sanzioni. sostanzialmente un'inattività della parte che omette di depositare. nel termine stabilito dalla legge. gli atti indicati. La disposizione ricorda il disposto di cui agli artt, 497 c.p.c. e 156 disp att c.p,e.p per i quali la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che si verifichi una vicenda assimilabile all'estinzione del processo per inattività della parte v. Cass, 962412003, Cass. 18366 10, Cass. 1853612007 . Dal momento che dopo la riforma di cui alla I. 69i2009 che sul punto ha modificato il disposto di cui all'articolo 630, co, 2, c.p.c i fatti estintivi del processo esecutivo sono rilevabili d'ufficio dal giudice. almeno fino alle udienze 530. 547 e 569 restando poi sanate dalla preclusione di fase v Cass. SSUU 11178195 ne risulta che anche l'inefficacia del pignoramento sancita dall'art, 557 co, 3 e p, e. è rilevabile d'ufficio. Siccome, poi. come detto, la previsione di cui all'art, 557. co, 3. c.p.c, sanziona sostanzialmente un'inattività della parte che determina l'estinzione del processo. il rimedio a disposizione del creditore non può che essere individuato nel reclamo al Collegio a norma dell'ari, 630 co. 3 c.p.c, Venendo ora alla questione posta con il reclamo. deve evidenziarsi come la scarna giurisprudenza di merito edita sul punto Tribunale di Bologna ordinanza 22.10,2015 Tribunale di Bari ordinanza 04,05,2016 Tribunale di Caltanissetta. ordinanza 01.06.2016 ha generalmente affermato come meramente irregolari i depositi di titolo. precetto ed atto di pignoramento privi dell'attestazione di conformità. I giudici che si sono occupati del tema hanno addotto a fondamento di tali decisioni un triplice ordine di ragion, Si è evidenziato in primo luogo. un dato letterale vero è che l'articolo 557 co. 2 e p, e. parla di copie conformi. ma l'articolo 557 co, 3 c.p.c. sanziona con l'inefficacia del pignoramento il riero tardivo deposito di copie non ulteriormente qualificate. Dal pento di vista sistematico si è poi affermato che l'articolo 22 co. 3 C.A.D. equipara l'efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti originali formati in origine su supporto analogico. se tali copie non sono disconosciute In fine, dal punto di vista teleologico. il deposito di atti non attestati di conformità sarebbe comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. Il Tribunale non condivide questi orientamenti. Deve innanzitutto osservarsi che le copie di cui parla l'articolo 557. co. 3 e p, e. sono sicuramente le copie conformi di cui all'articolo 557 co. 2 e non le nere copie dei medesimi atti. In tal senso esistono chiari indici testuali. Da una parte, infatti, come già rilevato, l'articolo 16 bis co. 2 d.l. 179.2012 convertito in 1. 22112012. nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con d.l. 132114 convertito in 1. 16212014, precisa che con modalità telematiche siano depositate le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518. sesto comma. 543. quarto conuna e 557 secondo comma. del codice di procedura civile . Ancora, l'articolo 159 ter disp att c,p.c. disposizione introdotta con d.l. 83115 convertito in 1. 132115 prevede che nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore. il creditore debba comunque depositare copie conformi degli atti nei termini di cui agli artt. 518, 543 e 557. Sarebbe, quindi. irragionevole ritenere che solo perché sia il debitore ad iscrivere a ruolo la causa, sussista u n onere di deposito del creditore rafforzato . All'articolo 557, co. 3. c.p.c quindi, quando si richiamano le copie degli atti. si devono intendere le -'copie conformi citate nel comma immediatamente precedente. Ciò chiarito. l'argomento sistematico e teleologico perdono di spessore, Come confermato dalla disamina della giurisprudenza formatasi precedentemente alla riforma del 2014, ai fini della completezza del fascicolo della procedura era necessario il titolo esecutivo, l'atto di precetto e l'atto di pignoramento in originale. ovvero in copia conforme. Nel vigore della precedente disciplina. però, la carenza di tali atti non era rilevabile d'ufficio dal Giudice. a doveva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi. Il legislatore del 2014. nel ridisegnare completamente la fase di iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio ha ritenuto di onerare - a pena di inefficacia del pignoramento - il creditore di depositare copie conformi degli atti di cui si discute, Il creditore, quindi. non deve limitarsi a depositare urna copia degli atti richiamati dal disposto di cui all'articolo 557 co. 2. ma deve depositare una copia conforme di tali atti. Come più sopra evidenziato, del resto, originariamente doveva essere depositato l'originale del titolo che poteva essere sostituito con copia autentica dello stesso a norma dell'articolo 488. co. 2 e p.c. La questione della conformità del titolo all'originale è strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell'azione esecutiva. Ove il creditore difettasse del possesso del titolo, infatti, l'ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento. Nel corso della procedura. poi, la perdita del possesso del titolo determina rilevanti conseguenze in quanto lascia presumere o che il credito incorporato nel titolo sia stato ceduto v. ad es. articolo 1262 c.c. o che sia stato pagato v, ad es. art, 1199 c.c. . Per tale ragione. in mancanza dell'esibizione del titolo in originale. il giudice dell'esecuzione non potrebbe compiere l'atto esecutivo richiesto dal creditore sprovvisto del possesso materiale del titolo. L'attestazione di conformità, in tale prospettiva. non costituisce una nera formalità in quanto il difensore del creditore. per potere attestare che la copia è conforme all'originale. deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia, In altri termini, deve avere il possesso del titolo. In mancanza del deposito dell'attestazione di conformità, pertanto, ciò che il giudice dell'esecuzione non è messo in grado di conoscere è se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo. Tale questione e cioè il difetto di possesso del titolo. come più sopra detto era originariamente demandata ad un'opposizione agli atti esecutivi, mentre oggi è rilevabile d'ufficio e sanzionata con l'inefficacia del pignoramento compiuto. La tesi del raggiungimento dello scopo dell'atto, allora. non risulta razionalmente perseguibile. Innanzitutto deve rilevarsi che la teorica relativa al raggiungimento dello scopo dell'atto attiene alla categoria della nullità e non dell'inefficacia dell'atto per il suo mancato tempestivo deposito. In secondo luogo, una volta che il legislatore abbia fissato un termine preclusivo per il deposito di un atto, non ha alcun senso affermare che lo stesso abbia raggiunto il suo scopo se è stato depositato tardivamente. In altri termini, ciò che conta non è il disposto di cui all'articolo 156 c.p.c quanto piuttosto il disposto di cui all'articolo 153 c.p.c. che preclude alla parte la possibilità di svolgere l'attività processuale conseguente il deposito dell'istanza di vendita. nel caso di specie , ove non sia stata tempestivamente svolta l'attività processuale precedente il deposito nei ternani di legge di copie conformi degli atti di cui all'articolo 557, co. 2. c.p.c. . Per esemplificare. così come non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l'istanza di vendita depositata scaduti i ternani di cui all'art, 497 e p, e ugualmente non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui all'articolo 557 c.p.c. Sotto diverso angolo prospettico - qualora fosse possibile scindere gli atti di cui parla l'art, 557 c.p.c, dalla loro necessaria attestazione di conformità - lo scopo del deposito degli atti attestati di conformità dovrebbe essere individuato in quello di consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza. Tali finalità sono quelle prese in considerazione dall'art, 111 Cost. e p.c. e sono bene tenute presenti nell'ambito del processo esecutivo basti pensare. oltre al già citato art, 497 c.p.c all'articolo 567. co, 3 c.p.c. che sanziona con l'inefficacia del pignoramento il mancato deposito della documentazione ipocatastale, ovvero allorquando sarà in vigore la relativa normativa il disposto di cui all'art, 631 bis c.p.c. introdotta con d.l. 83Í2015 cony. in 1. 132,/15 cite sanziona con l'estinzione del processo esecutivo il mancato pagamento del contributo previsto per la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche. Il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determina ln rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e. complessivamente. dell'attività dell'amministrazione della giustizia. rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione. Il giudice dell'esecuzione, infatti, in mancanza della dichiarazione di conformità degli atti prodromici all'esecuzione e dell'atto di pignoramento non potrebbe procedere con il conferimento dell'incarico di stima dei beni staggiti e. successivamente, con la vendita dei cespiti pignorati non avendo certezza alcuna circa il possesso di un titolo esecutivo in capo al creditore. Ciò determinerebbe la necessità di ordinare il deposito dell'attestazione, con conseguente quiescenza del processo. Eppure, dal 2005 in avanti, le riformne del legislatore varco tutte nella chiara direzione di evitare che il processo per espropriazione possa subire ritardi non giustificati. Se di scopo della norma ma non dell'atto si vuole parlare, allora, non vi è che da concludere nel senso per cui il novellato disposto di cui all'articolo 557, co. 3. c.p.c. intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che. pur potendo mettere l'ufficio dell'esecuzione in Brado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo. mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani di cui cioè abbia il possesso , Nel proprio reclamo, inoltre. il creditore afferma cite vi sarebbero state incertezze in ordine alle modalità di attestazione della conformità degli atti in mancanza delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi automatizzati del Ministero della giustizia. La deduzione è inconferente in quanto le specifiche tecniche richiamate dal creditore sono quelle previste a seguito del d.1. 83.2015 convertito in 1. 132/2015 dall'art, 16 decies e undecies del d.1. 17912012 convertito in 1. 221/2012. mentre, come detto. il potere di attestazione della conformità degli atti di cui all'articolo 557. co. 2, c.p.c. è previsto dall'articolo 16 bis del d.l. 17912012 convertito in 1. 221''2012, come modificato con d.l. 132i 14 convertito in 1. 162114 e per l'esercizio di tale potere non era previsto alcun rimando a normative di natura tecnica, Conclusivamente il reclamo proposto deve essere rigettato e le spese sostenute da parte reclamante, in mancanza di attività difensiva svolta da parte reclamata devono dichiararsi irripetibili. P.Q.M. Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza. eccezione e deduzione disattesa, rigetta il reclamo proposto dichiara irripetibili le spese sostenute da parte reclamata.