Firma illeggibile del rappresentante legale della società: procura invalida

La procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi la qualità di rappresentante legale, risulti dal testo della stessa, è affetta da nullità relativa, che la controparte può opporre ex art. 157, secondo comma, c.p.c

Così la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17740/16, depositata il 7 settembre. Il caso. Una S.r.l. adiva la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo a causa della durata irragionevole del processo iniziato nel giugno 2001 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda. La Corte d’appello respingeva preliminarmente l’istanza di carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, sollevata dal Ministero in considerazione del fatto che nel giudizio presupposto era stata parte la citata società. Infatti, dalla comparsa di costituzione del nuovo difensore nel giudizio presupposto si ricavava che la S.r.l. inizialmente costituitasi, si era trasformata poi nell’omonima S.a.s. che aveva proseguito il predetto giudizio. Nel merito, stimata in tre anni la durata ragionevole della lite, quantificava l’eccedenza in circa sei anni, che indennizzava in euro 5.250,00 . Per la cassazione di tale decreto ricorreva allora il Ministero della Giustizia. L’eccezione di nullità della costituzione in giudizio. Col secondo motivo fondamentale, il Ministero lamentava la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., richiamando l’eccezione di nullità della costituzione in giudizio della società, poiché manca sia nel contesto del ricorso introduttivo della domanda ex lege n. 89/01, sia nella procura a margine, la menzione del legale rappresentante di detta società, essendo stata apposta una firma illeggibile . Procura speciale alle liti. Il ricorso, per la Suprema Corte, merita accoglimento. Infatti, richiamando la giurisprudenza consolidata, è stato affermato che la procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi la qualità di rappresentante legale, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, o altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può opporre ex art. 157, secondo comma, c.p.c. . Difettando, pertanto, la sottoscrizione si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede. Mancata indicazione del soggetto che rilascia la procura. La mancata indicazione del soggetto che rilasciò la procura per conto della S.r.l., determina nel grado di merito, la nullità del ricorso e, con esso, del procedimento di merito e del decreto impugnato, di cui si impone, dunque, la cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, c.p.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 8 marzo – 7 settembre 2016, numero 17740 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto Con ricorso del 20.7.2010 la Hyria, di S.M. s.a.s. adiva la Corte d’appello di Roma per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, numero 89, per la durata irragionevole di una causa iniziata nel giugno 2001 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda. Resisteva il Ministero. Con decreto dell’11.4.2014 la Corte d’appello respingeva preliminarmente l’istanza di carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, sollevata dal Ministero in considerazione del fatto che nel giudizio presupposto era stata parte la Hyria s.r.l. Infatti, osservava la Corte capitolina, dalla comparsa di costituzione del nuovo difensore nel giudizio presupposto si ricavava che la s.r.l. inizialmente costituitasi si era trasformata nella omonima s.a.s. che aveva proseguito il predetto giudizio. Nel merito, stimata in tre anni la durata ragionevole della lite, quantificava l’eccedenza in circa sei anni, che indennizzava in 5.250,00 Euro, oltre interessi legali dalla domanda, mediante l’applicazione del criterio di liquidazione di 750,00 Euro per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ogni anno successivo al terzo. Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia in base a tre motivi. Resiste con controricorso la Hyria, di S.M. s.a.s Motivi della decisione 1. - Preliminarmente vanno respinte le eccezioni, sollevate dalla parte controricorrente, d’improcedibilità del ricorso per violazione degli artt. 1 e 3 della legge numero 53/94, sia perché la notificazione è avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario addetto al l’UNEP presso la Corte d’appello di Roma e non in base alla precitata legge, sia perché qualsivoglia causa d’invalidità della notificazione è sanata con efficacia retroattiva dal raggiungimento dello scopo, id est dal compimento dell’atto processuale successivo, costituito nello specifico dalla notifica del controricorso cfr. Cass. numero 17485/12 . 2. - Col primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 legge numero 89/01 e dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360, numero 3 c.p.c Essendosi la Hyria trasformata da società di capitali in società di persone durante il giudizio presupposto, secondo la parte ricorrente si sarebbe verificata una cesura in detto giudizio, con relativo differimento del dies a quo ai fini del computo di durata della causa alla data successiva di costituzione in giudizio della s.a.s. La Corte territoriale, invece, ha considerato l’intera durata del processo senza tener conto del difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla fase iniziale del giudizio presupposto. 3. - Col secondo motivo si espone la violazione o falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360, numero 4 c.p.c., richiamando l’eccezione di nullità della costituzione in giudizio della Hyria s.a.s., poiché manca sia nel contesto del ricorso introduttivo della domanda ex lege numero 89/01, sia nella procura a margine la menzione del legale rappresentante di detta società, essendo stata apposta una firma illeggibile. 4. - Col terzo mezzo d’annullamento si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 legge numero 89/01 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, numero 3 redius, 4 c.p.c. per aver la Corte territoriale riconosciuto gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equo indennizzo, in assenza di specifica domanda al riguardo. 5. - Il secondo motivo, da esaminare con antecedenza per la sua priorità logico-giuridica, è fondato. La giurisprudenza di questa è pacificamente orientata nel senso che la procura speciale, alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica finzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, secondo comma, c.p.c., onerando, cosi, l’istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede Cass. S.U. numero 25036/13, nnumero 4810 e 4814 del 2005, nonché Cass. nnumero 14190 del 2011 e 4199 del 2012 . A base di tale indirizzo, la considerazione che a il conferimento mediante procura dell’incarico difensivo, integrando una manifestazione di volontà, è atto della persona fisica, stia essa in giudizio in proprio ovvero in nome e per conto altrui b la manifestazione di volontà è tale in quanto sia conosciuta o conoscibile l’identità dell’autore c la questione attinente a tale conoscenza o conoscibilità, nel caso di rappresentanza, è prioritaria ed autonoma rispetto a quella della sussistenza del potere rappresentativo d solo se e dopo che sia noto il soggetto definitosi come rappresentante è possibile e conferente indagare sulla rispondenza a realtà della relativa enunciazione le due problematiche non sono sovrapponibili e, correlativamente, i dati riguardanti la spettanza del potere di rappresentanza sono rilevanti esclusivamente in un momento successivo ed eventuale , ove il potere stesso sia in discussione così, S.U. del 21./13 cit. . 5.1. - Nello specifico, illeggibile la sottoscrizione in calce alla procura della soc. Hyria, l’Avvocatura distrettuale dello Stato nella propria comparsa di costituzione nel procedimento di equa riparazione innanzi alla Corte d’appello di Roma aveva eccepito, tra l’altro, la nullità del rapporto processuale in quanto instaurato dalla Hyria s.a.s. come tale e non in persona del soggetto che ne aveva la rappresentanza legale, onerando in tal modo la società attrice dell’adempimento anzi detto circa l’identità del soggetto che aveva rilasciato la procura alla lite. Non risulta che la società in allora ricorrente vi abbia provveduto. A sua volta, il decreto impugnato non motiva al riguardo, limitandosi a respingere la diversa eccezione del Ministero circa la non corrispondenza tra la Hyria s.r.l. costituitasi nel giudizio presupposto e la Hyria s.a.s., pane istante in sede di equa riparazione. 5.1.1. - Nel proprio controricorso la Hyria s.a.s. sostiene, pur contestandola, che la dedotta nullità sarebbe stata ad ogni modo sanata per relationem , perché S.M. , socio accomandatario, aveva sottoscritto in tale qualità l’informativa ai sensi del D.Lgs. numero 28/10, che a sua volta era parte integrante del ricorso essendovi incorporato. Tale difesa non coglie nel segno. Il fatto che ai sensi dell’art. 4, 3 comma, D.Lgs. cit. il documento che contiene l’informazione sia firmato dall’assistito e debba essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio, non rende l’informativa stessa equipollente della procura ad litem , essendone diversi l’oggetto e la funzione. Detta sottoscrizione non conferisce l’ ius postalandi né integra sotto alcun profilo il contenuto del successivo atto introduttivo del giudizio, ma documenta l’adempimento di un obbligo legale d’informazione gravante sull’avvocato nell’ambito del rapporto di diritto sostanziale che questi ha con il cliente tant’è che il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma I - bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. 5.2. - La mancata indicazione del soggetto che ebbe a rilasciare la procura per conto della Hyria s.a.s. nel grado di merito determina, dunque, la nullità del ricorso e, con esso, del procedimento di merito e del decreto impugnato, di cui s’impone la cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, 3 comma c.p.c 6. - Di riflesso, l’assorbimento c.d. improprio dei restanti motivi d’impugnazione. 7. - Le spese del grado di merito e quelle del presente giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte controricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo ed il terzo, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna la Hyria s.a.s. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese, che liquida per il grado di merito in Euro 400,00 e per il presente processo di cassazione in Euro 500,00, il tutto oltre spese prenotate e prenotande a debito.