Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. opponibile al curatore fallimentare

La domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17627/2016, depositata il 5 settembre. Il caso. La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la decisione di primo grado e respinto la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da due ricorrenti nei confronti di una Società Cooperativa di Produzione e Lavoro, preso atto, della manifestazione di volontà espressa dal curatore di volersi sciogliere dal contratto preliminare stipulato dalla Cooperativa in bonis con gli attori. La Corte ha poi dichiarato, altresì, lo scioglimento del contratto preliminare sopra citato. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale ha affermato che i principi espressi dalle Sezioni Unite con le pronunce n. 12505/2004 e 15218/2010 non sono applicabili alla specie, dal momento che anche quando la domanda ex art. 2932 c.c. sia stata trascritta anteriormente al fallimento, al curatore è impedito di sciogliersi dal contratto soltanto ove sia seguita la sentenza definitiva successiva al fallimento . Gli effetti della sentenza di accoglimento retroagiscono in virtù dell’effetto prenotativo alla domanda. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i due ricorrenti. Trascrizione della domanda giudiziale. A detta dei due ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe applicato i principi espressi dalle S.U. secondo i quali la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., è opponibile al curatore fallimentare impedendogli di esercitare la facoltà di sciogliersi ex . art. 72 l. fall. . Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Domanda trascritta anteriormente. Secondo l’orientamento stabilito dalle S.U., infatti, se la domanda ex . art. 2932 c.c. sia stata trascritta anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento si determina, ex art. 2652 c.c., l’effetto della opponibilità della trascrizione anteriore al fallimento . La portata del principio non può essere vanificato dalla sentenza di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., che si fondi sul riconosciuto diritto del curatore di manifestare la volontà di sciogliersi dal preliminare, così vanificando l’opponibilità della predetta trascrizione, dovendo essere verificato il diritto dei promissari acquirenti secondo la disciplina generale applicabile e non postulandone l’impedimento l’esercizio ex art. 72 l. fall La titolarità del potere di scioglimento dal contratto. Al riguardo le Sezioni Unite hanno chiarito meglio la questione con la pronuncia n. 1831/2015 affermando che il curatore, in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore, mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l’art. 72 l. fall Tuttavia, se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell’attore promissario acquirente a norma dell’art. 2652, n. 2, c.c Ciò significa che la domanda ex art. 2932 c.c. trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto . Tale opponibilità potrà cessare ove la domanda sia respinta ma non in virtù dell’applicazione di una norma, l’art. 72 l. fall., nella specie non applicabile. La Corte accoglie dunque il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 9 maggio – 5 settembre 2016, n. 17632 Presidente Ragonesi Relatore Acierno La Corte d'Appello di Palermo confermando la pronuncia di primo grado ha respinto la domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. da R.P. e R.B. nei confronti del Fallimento Progea e, preso atto della manifestazione di volontà espressa dal curatore di volersi sciogliere dal contratto preliminare stipulato dalla cooperativa in bonis con gli attori, ha anche dichiarato lo scioglimento del contratto preliminare predetto. A sostegno della decisione assunta la Corte territoriale ha affermato he i principi espressi dalle S.U. di questa Corte con le pronunce n. 12505 del 2004 e 15218 del 2010 non sono applicabili alla specie, dal momento che anche quando la domanda ex art. 2932 cod. civ. sia stata trascritta anteriormente al fallimento, al curatore è impedito di sciogliersi dal contratto soltanto ove sia seguita la sentenza definitiva successiva al fallimento. Gli effetti della sentenza di accoglimento retroagiscono, in virtù dell'effetto prenotativo alla domanda. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione R.P. e R.B. svolgendo il seguente unico complesso motivo Viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli arti. 45 e 72 legge fall. nonché degli artt. 2932 e 2652 cod. civ. per non avere la Corte d'Appello applicato i principi espressi dalle S.U. secondo i quali la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod. civ. è opponibile al curatore fallimentare impedendogli di esercitate la facoltà di sciogliersi ex art. 72 legge fall. 11 ricorso è manifestamente fondato. Premesso in fatto, secondo quanto dichiarato nel ricorso, che il contratto preliminare è stato stipulato il 7/11/92 la domanda e art. 2932 cod. civ. è stata introdotta nel 1994 ed è stata regolarmente trascritta la circostanza è confermata nella sentenza impugnata. Il fallimento interveniva il 14/1/95. Il processo era interrotto e riassunto dagli attori con la costituzione in qualità di convenuto del curatore che dichiarava ex art. 92 la volontà di sciogliersi dal preliminare. Secondo l'orientamento stabilito dalle S.U. 12505 del 2004 ma confermato, all'esito di un lungo processo elaborativo da S. U.18131 del 2015, se la domanda e art. 2932 cod_ civ. sia stata trascritta anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento si determina ex art. 2652 cod. civ. l'effetto dell'opponibilità della trascrizione anteriore art. 45 legge fall. al fallimento. La portata del principio affermato non può essere vanificato dalla sentenza di rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ. che si fondi sul riconosciuto diritto del curatore di manifestare la volontà di sciogliersi dal preliminare, così vanificando l'opponibilità della predetta trascrizione, dovendo essere verificato il diritto dei promissari acquirenti secondo la disciplina generale applicabile e non postulandone l'impedimento l'esercizio ex art. 72 lege fall. Al riguardo la recente S.U. 18131 del 2015 ha affermato in motivazione per meglio illustrare l'orientamento indicato Il curatore in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dei promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore parte del giudizio ex art. 43 Lf., ma terzo in relazione al rapporto controverso mantiene senza dubbio la titolarità del potere di scioglimento dal contratto sulla base di quanto gli riconosce l'art. 72 I. f Ma ed è ciò che rileva ai fini che qui interessano se la domanda sia stata trascritta prima del fallimento, l'esercì io dei diritto di scioglimento da parte del curatore non è opponibile nei confronti di quell'attore provvisorio acquirente a norma dell'art. 2652, n. 2, c. c Ciò che vuol dire che la domanda ex art. 2932 c, c. trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare gli impedisce, piuttosto, di recedere con etti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto . Tale opponibilità potrà cessare ove la domanda sia respinta ma non in virtù dell'applicazione di una norma, l'art. 72 legge fall. , nella specie non applicabile. In conclusione ove i predetti rilievi siano condivisi il ricorso dovrà essere accolto . Il Collegio condivide la relazione depositata e per l'effetto accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo anche per le spese processuali del presente giudizio.